Lo straordinario di norma è volontario e comunque deve essere retribuito.

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SCUOLE, DOCENTI E ATTIVITÀ DAL TERMINE DELLE LEZIONI AL 30 GIUGNO

Giungono alla Segreteria Regionale della UIL SCUOLA della Toscana che alcuni Ds stanno variando i piani annuali delle attività deliberate dal collegio docenti per il periodo che va dal termine delle lezioni al 30 giugno.

In molti casi questo determina il fatto che i docenti superino il limite di 40 ore per le riunioni dei consigli di classe e 40 per le rimanenti riunioni con la conseguenza che secondo quanto stabilito dalla normativa, questo dovrebbe portare il pagamento dello straordinario a tali docenti. Peccato che le scuole non abbiano i fondi che dovrebbero servire a retribuire tali ore in eccesso  e lo straordinario debba comunque essere volontario

Obblighi di servizio dei docenti

Gli obblighi di servizio degli insegnanti sono infatti regolati dagli artt. 28 e 29 del CCNL 2006-2009, che per effetto del comma 10 art.1 del CCNL 2016-2018 restano pienamente vigenti. L'art.28 del CCNL è stato ampliato nell'ultimo contratto scuola 2016-2018 inserendo anche i docenti impegnati nel servizio in posti di potenziamento o in posti misti tra cattedra e potenziamento.

Risulta utile ricordare anche che nel comma 4 del succitato art.28 è scritto chiaramente: "Gli obblighi di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Prima dell'inizio delle lezioni, il dirigente scolastico predispone, sulla base delle eventuali proposte degli organi collegiali, il piano annuale delle attività e i conseguenti impegni del personale docente che possono prevedere attività aggiuntive. Il piano, comprensivo degli impegni di lavoro, è deliberato dal collegio dei docenti nel quadro della programmazione dell'azione educativa e con la stessa procedura è modificato, nel corso dell'anno scolastico, per far fronte a nuove esigenze".

Inoltre, nel comma 5 dell'art.28 è scritto: "In coerenza con il calendario scolastico delle lezioni definito a livello regionale, l'attività di insegnamento si svolge in 25 ore settimanali nella scuola dell'infanzia, in 22 ore settimanali nella scuola elementare e in 18 ore settimanali nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria ed artistica, distribuite in non meno di cinque giornate settimanali".

I ricorsi in Tribunale

Come fa notare anche Italia Oggi, per farsi riconoscere i crediti maturati per le 40 ore sforate i docenti sono spesso costretti a rivolgersi al Tribunale. Quando il docente può risalire facilmente all'importo di credito la strada appare molto semplice, ad esempio il cedolino del mese precedente. Ma in molti casi, in assenza di tali documentazioni, risulta molto difficile risalire alla vicenda.

Tuttavia, il quotidiano dedicato alla pubblica amministrazione ricorda diverse sentenze a sostegno di tali inadempienze. Su tutte una del 2016 emessa dal Tribunale di Torino.

Il Tribunale del Lavoro di Torino, ad esempio con la sentenza 164/2016, ricorda che "nel caso oggetto di causa la programmazione dei consigli di classe, effettuata - deve ritenersi - dal dirigente scolastico sulla base dei criteri stabiliti dal collegio dei docenti (sulla cui legittimità non rileva effettuare approfondimenti), non ha tenuto conto degli oneri di servizio dei ricorrenti, titolari di numerose classi, che sono stati impegnati per un numero di ore di gran lunga superiore al limite annuo (nel caso della prof. (…) addirittura 100 ore); ne consegue una violazione della disposizione contrattuale che prevede una programmazione dei consigli di classe tale da evitare che i docenti con maggior numero di classi superino la soglia predeterminata".

Pertanto, "la richiesta datoriale al docente di prolungare la partecipazione ai consigli di classe oltre il limite orario previsto dalla contrattazione collettiva integra inadempimento contrattuale all'obbligo di limitare l'impegno dei docenti entro le 40 ore annue di partecipazione ai consigli di classe; tale inadempimento espone la parte inadempiente all'obbligo di risarcimento del danno attraverso la remunerazione delle ore aggiuntive di impegno richieste ai ricorrenti oltre il limite".

La retribuzione delle ore aggiuntive

Come esposto dal Tribunale di Torino, la retribuzione delle ore aggiuntive, è quantificata in 17,50 euro l'ora, ovvero straordinario che viene retribuito per ogni singola ora aggiuntiva alle 40.

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UIL SCUOLA Toscana
Comunicato
giovedì 06/06/2019


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