In attesa del bando per capire l’evolversi della situazione.

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Federazione
UIL SCUOLA RUA

Scheda
Roma, 31-01-2020

Il dettaglio delle proposte tecniche
e le risposte del MIUR

• Fornire la batteria dei test: non è il solo test che può legittimare il superamento del concorso, bensì la valutazione finale.

In merito alla procedura straordinaria per titoli ed esami per l’immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, si conferma in primo luogo l’intenzione di non procedere alla prepubblicazione dei quesiti oggetto della prova scritta.

Trattasi, infatti, di prova scritta selettiva volta ad accertare il possesso, da parte dei candidati, di specifiche competenze: ne consegue l’impossibilità, sia logica che giuridica, di utilizzare meccanismi tipici di una prova preselettiva, essendone totalmente differente la ratio.

La richiesta di prepubblicazione dei quesiti è stata pertanto accolta per le sole procedure ordinarie.

• Definire nel dettaglio di come avverrà la valutazione finale: nei precedenti incontri, il ministro ha sempre parlato di “unità didattica”

Quanto alla richiesta che la valutazione finale consista nell’esposizione di un’”unità didattica”, si rinvia la previsione, come da Decreto Scuola, al previsto regolamento, tenendo anche conto della diversità tra posto comune e posto di sostegno

• La distribuzione dei punteggi di valutazione del concorso: 50 punti per la valutazione prove e 50 per la valutazione titoli

Non si ritiene percorribile la proposta di modificare la distribuzione dei punteggi tra la prova scritta e i titoli. Infatti, la scelta di assegnare alla prova selettiva l’80% del punteggio disponibile deriva, in assenza di disposizioni speciali specifiche, da una interpretazione conforme all’articolo 400, comma 9, del D.lgs n. 297/1994.

• Procedura per il conseguimento dell’abilitazione per coloro i quali non rientrano nei 24.000 dovrà comunque essere espletata simultaneamente e a patto che il candidato abbia un contratto di supplenza, così come per i docenti di ruolo (c.d. ingabbiati) abbiano il passaggio di ruolo, con la conferma alla fine dell’anno di formazione e prova. Ciò impone la riapertura del CCNI sulla mobilità.

In tempi brevi sarà definita anche la procedura prevista, ai soli fini abilitanti, dal D.L. n. 126/2019 e verrà avviato il relativo confronto.

• Numero delle commissioni>

Un eccessivo numero di commissioni che potrebbero allungare la tempistica della procedura per le difficoltà note a reperire i componenti (basterebbe una sola commissione per regione). In alcune regioni si sono registrate delle difficoltà relativamente alla costituzione delle commissioni rischiando di non garantire le immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2020/21.

Ricordiamo che alcune procedure relative al concorso 2018 non sono state espletate per mancanza di commissari.

In merito alla composizione delle commissioni di valutazione, pur condividendo le preoccupazioni relative alla difficoltà di reperire i commissari, non appare percorribile la proposta di modificarne numero e composizione. Tale ipotesi, peraltro già presa in considerazione e sottoposta al vaglio dell’Ufficio legislativo, si porrebbe in contrasto con le disposizioni dettate in materia dal decreto legislativo n. 297/1994, esponendo l’amministrazione a una possibile soccombenza nell’ambito del contenzioso che, prevedibilmente, verrebbe ad instaurarsi.

• Requisiti di accesso tre anni di servizio - Chiarire in modo più esplicito che il docente con tre anni di servizio svolti esclusivamente su posto di sostegno nella scuola secondaria statale può partecipare al concorso. Si evidenzia che al momento dell’inserimento dei contratti, nella schermata iniziale il sistema richiede il tipo di posto e la classe di concorso, successivamente la classe di concorso non viene indicata nel contratto. Chi è inserito per più classi di concorso avrà problemi nella dichiarazione. Il decreto non chiarisce se i docenti che hanno svolto servizio solo su sostegno senza titolo di specializzazione possono accedere alla procedura per posto comune. Diversamente si troverebbero esclusi dalla possibilità di partecipare alla procedura straordinaria anche ai soli fini abilitanti.

In merito alla validità del servizio svolto su posto di sostegno ai fini della partecipazione al concorso su posto comune, deve necessariamente richiamarsi quanto disposto dall’articolo 1, comma 5, lett. a) del D.L. 126/2019, ai sensi del quale “Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b)”, ovvero il possesso di almeno un anno di servizio nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto.

Stante il tenore letterale della norma, non può pertanto prescindersi dal requisito del servizio svolto nella specifica classe di concorso, ferma restando la validità servizio svolto su posto di sostegno ai fini del computo del requisito dei tre anni di servizio.

Neppure appare percorribile l’ipotesi di un’interpretazione estensiva della norma, volta a considerare quale “anno di servizio specifico” quello svolto su posto di sostegno ma con nomina da graduatoria relativa alla classe di concorso per cui si intende partecipare. In tal senso non può farsi riferimento alla disciplina in materia di graduatorie d’istituto e GAE: oltre ad essere procedure ontologicamente differenti, si tratta di note a tabelle allegate ad un decreto ministeriale, non idonee a prevalere su norme di rango primario.

Dagli atti parlamentari risulta peraltro in maniera inequivocabile la volontà del legislatore di mantenere fermo il requisito del servizio specifico svolto sulla classe di concorso richiesta.

• Chiarire se il servizio prestato su alternativa alla religione cattolica è utile ai fini del requisito per la partecipazione al concorso straordinario.

Il servizio svolto su materia alternativa a religione cattolica viene considerato quale servizio specifico sulla classe di concorso dalla quale è stata effettuata la nomina.

• Chiarire se il servizio prestato senza titolo di accesso è valido ai fini delle tre annualità di servizio.

Il servizio prestato senza titolo di accesso è valido ai fini dei requisiti di servizio di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 2 comma 1 del bando, fermo restando il possesso del suddetto titolo di accesso al momento della presentazione della domanda.

• Valutazione anno di servizio (art. 11 c. 14 L. 124/99) - Chiarire il caso dei contratti stipulati almeno dal 1° febbraio fino all’ultimo giorno di lezione, poi interrotti e ripresi per i giorni degli scrutini (art. 7/4 e 7/5 del DM 131/07). Ci sono molti casi, anche per chi rientra nell’art. 37 del CCNL 2006-09, in cui si è svolto servizio fino al termine delle lezioni e poi si è stati nominati per gli scrutini con interruzione però di contratto, anche quando il contratto doveva essere continuativo. Tali docenti non possono essere discriminati. Pertanto, deve valere il servizio ininterrotto da almeno il 1° febbraio al termine delle lezioni e poi l’importante che siano stati svolti gli scrutini (anche con interruzione di giorni tra il termine delle lezioni e il giorno dello scrutinio).

Sulla validità dell’annualità di servizio, si richiama l’articolo 11, comma 14, della L. 124/1999 che chiarisce come “Il comma 1 dell'articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”. È stato comunque richiesto un approfondimento all’ufficio legislativo.

• I docenti con titoli AFAM che non hanno conseguito il diploma di maturità e che hanno il requisito per accedere alla procedura concorsuale non potranno completare il percorso perché, di fatto, non possono conseguire i 24 CFU.

Per i docenti con titoli AFAM, relativamente alle classi di concorso dei licei musicali e alla validità dei titoli di accesso previgenti al DPR 19/2016, si rinvia a un approfondimento già richiesto all’ufficio legislativo.

• I punteggi di valutazione del concorso devono essere diversamente distribuiti dando più rilevanza alla valutazione dei titoli. La tabella è la stessa del concorso ordinario.

Dovrebbe invece essere strutturata per valorizzare il servizio secondo quanto previsto dall’intesa sottoscritta.

Si accoglie la richiesta di semplificazione della tabella dei titoli, con particolare riferimento a quelli relativi alle materie artistiche. Si procederà pertanto ad una rideterminazione complessiva al fine di rendere omogenee, sul punto, le tabelle dei titoli della procedura ordinaria e straordinaria.

• Non è valutato il servizio per altro posto o altra classe di concorso. Si propone quindi, di valorizzare maggiormente l’esperienza sullo specifico posto e classe di concorso e di valutare anche il servizio non specifico.

Non si ritiene, a similitudine di quanto disposto per la tabella titoli del concorso 2016, di procedere alla valutazione di titoli di servizio che non siano specifici. Ad ogni modo gli specializzati/ specializzandi su sostegno non possono partecipare al concorso straordinario se i servizi relativi a posto di sostegno afferiscono a un ordine di scuola diverso, in obbedienza al principio generale previsto dal D.L. 126/2019.

• Prevedere la tabella di corrispondenza del titolo di abilitazione su più classi di concorso, così come prevista per il concorso ordinario (tabella D - abilitazioni a cascata).

La norma prevede che l’abilitazione, conseguibile in caso di superamento di tutte le prove concorsuali, avvenga “per le medesime classi di concorso”: ne consegue che la stessa non possa essere riconosciuta per “ambiti verticali”, ma solo per “ambiti orizzontali”, come previsto dall’Allegato D al concorso ordinario che sarà pertanto allegato al bando. L’Amministrazione, comunque, predisporrà un allegato tecnico al bando che, in assenza di modifiche alla normativa speciale prevista dal Decreto Scuola con riferimento ai programmi del concorso 2016, procederà alla puntuale rivisitazione dei programmi relativi al concorso 2016, espungendo le parti non contemplate e allo scioglimento degli ambiti, ove possibile, e comunque dando precise indicazioni al comitato tecnico per la formulazione dei quesiti.

• Chiarire che nel titolo di accesso lettera b. “titolo di accesso alla specifica classe di concorso congiuntamente a titolo di abilitazione all’insegnamento per diverso grado o classe di concorso” si intende anche abilitazione per altro grado di scuola, quindi infanzia e primaria (il caso della maestra in possesso di laurea per la secondaria).

Si intende anche abilitazione per altro grado di scuola.

• Ogni candidato può partecipare in un’unica regione per una classe di concorso della scuola secondaria di I grado e una classe di concorso della scuola secondaria di II grado più le procedure per il sostegno. Chiarire a quale grado di scuola appartiene la classe A23, dato che nel DPR 19/2016 si dice che può essere insegnata in “Scuola secondaria di I e II grado, percorsi di istruzione per gli adulti”.

La classe A23 è esprimibile per la scuola secondaria di I grado.


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Estratto

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UIL Scuola
Dove


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Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» UIL Scuola RUA_Dcm_31GEN2020 = RS_2020-02-01»
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< N.d.R.

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