In attesa del Decreto Scuola approvato il 19 dicembre 2019 e che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2019.

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Federazione
UIL SCUOLA RUA

LA SCHEDA SINTETICA
DELLA UIL SCUOLA RUA

su
DECRETO SCUOLA

Il 19 dicembre 2019 è stato approvato il Decreto Scuola che sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 dicembre 2019.

PROCEDURA CONCORSUALE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA

Requisiti

Gli aspiranti, compresi i docenti già di ruolo, che intendano partecipare al concorso ordinario, devono avere i seguenti requisiti:

> l’abilitazione per la classe di concorso richiesta;

oppure

> il titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta + i 24 crediti formativi universitari o accademici;

oppure

> un’abilitazione diversa rispetto alla classe di concorso richiesta (es. per la scuola primaria) purché in possesso del titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta di I o II grado (in questi casi non è necessario il possesso dei 24 crediti formativi universitari o accademici).

Insegnanti tecnico–pratici

Per i posti di insegnante tecnico–pratico è titolo di accesso anche il solo diploma di II grado coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso senza il possesso dei 24 crediti formativi universitari o accademici.

Valutazione titoli

In sede di valutazione dei titoli, ai soggetti in possesso di dottorato di ricerca è attribuito un punteggio non inferiore al 20 per cento di quello massimo previsto per i titoli.

- Partecipazione con riserva posti di sostegno

Per i posti di sostegno possono concorrere, con riserva, i docenti che stanno partecipando al IV ciclo TFA sostegno a.a. 2018/19. La riserva è sciolta positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.

PROCEDURA CONCORSUALE STRAORDINARIA SCUOLA SECONDARIA

Contestualmente all’avvio della procedura di un concorso ordinario è prevista una procedura straordinaria per titoli ed esami nella scuola di I e II grado che prevede 24000 immissioni in ruolo.

Requisiti

Gli aspiranti, compresi i docenti già di ruolo, che intendano partecipare al concorso straordinario, devono avere i seguenti requisiti:

a)     titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta. Non è necessario essere in possesso dei 24 crediti formativi universitari o accademici.

b)     un servizio di almeno 3 annualità, anche non consecutive, prestato tra il 2008/2009 e il 2019/2020, su posto comune o di sostegno, con contratto a tempo determinato o indeterminato, svolto nella scuola statale secondaria oppure nell’ambito dei progetti regionali ai sensi del comma 3 art. 1 dl 134/09 (convertito con Legge 167/09) e comma 4 bis art. 5 DL104/2013 (convertito con Legge 128/2013).

Validità dei titoli di studio

>per i posti di docente di I e II grado: laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso.

>per i posti di insegnante tecnico–pratico di II grado: diploma di II grado coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, oppure laurea, oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso.

È necessario che il piano di studi del titolo posseduto comprenda gli esami/crediti necessari per l’insegnamento della classe di concorso richiesta. Non è invece necessario essere in possesso dei 24 crediti formativi universitari o accademici.

Validità del servizio

>il servizio è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

>Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione è considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso.

Posti di sostegno

Per concorrere per i posti di sostegno bisogna essere anche in possesso del titolo di specializzazione (oltre ad avere svolto almeno uno dei tre anni di servizio richiesti sul sostegno).

Partecipazione con riserva posti di sostegno

Per concorrere per i posti di sostegno, per cui bisogna essere in possesso della relativa specializzazione, è prevista la partecipazione con riserva dei docenti che stanno partecipando al IV ciclo TFA sostegno a.a. 2018/19. La riserva è sciolta positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.

Nota bene

>Il servizio delle tre annualità può essere considerato valido se raggiunto con l’a.s. in corso 2019/20 (ovvero due annualità tra il 2008/09 e il 2018/19 + il 2019/20). In questo caso si partecipa con riserva, da sciogliere entro il 30 giugno 2020, purché il servizio abbia avuto la durata di almeno 180 giorni oppure sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

>Ciascun candidato può partecipare in un’unica regione, per una sola classe di concorso e anche per il sostegno (una classe di concorso + sostegno).

Prove

>Svolgimento di una prova scritta, informatizzata (computer based), composta da quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche, da superarsi con il punteggio di sette decimi o equivalente.

>Un comitato tecnico scientifico sarà incaricato di predisporre e di validare i quesiti relativi alle prove.

In quali regioni e per quanti posti

>Il concorso straordinario sarà bandito solo nelle regioni, classi di concorso e tipologie di posto per le quali si prevede, nell’arco di un triennio (dal 2020/2021 al 2022/2023), la presenza di posti vacanti e disponibili di quelli riservati al concorso straordinario.

>I posti disponibili per regione, classe di concorso e tipologia di posto saranno stabiliti con successivo decreto.

La graduatoria di merito

>Alla formazione della graduatoria, superata la prova scritta informatizzata, concorreranno oltre al punteggio della prova eventuali titoli posseduti i cui punteggi attribuibili saranno stabiliti con successivo decreto.

>La graduatoria sarà costituita sommando il punteggio conseguito nella prova e quello riconosciuto per i titoli e distinta per regione, classe di concorso e tipo di posto (posto comune o posto di sostegno), nella scuola secondaria.

>La graduatoria di merito potrà essere utilizzata per le immissioni in ruolo dei vincitori anche dopo l’anno scolastico 2022/2023 qualora occorra ancora rispettare il contingente previsto delle assunzioni.

Prova orale e anno di prova per i primi 24.000 docenti

Prova orale

>I docenti che rientrano tra i primi 24000 posti saranno dichiarati vincitori e ammessi al periodo di formazione iniziale e prova, con una prova orale, che precede la valutazione del periodo di formazione iniziale e di prova, da superarsi con il punteggio di sette decimi o equivalente, valutata da un comitato di valutazione composto da non meno di due membri esterni di cui almeno uno dirigente scolastico.

24 crediti

>Durante il periodo di formazione iniziale e di prova si conseguono, ove non già in possesso, i 24 crediti formativi universitari o accademici con oneri a carico dello Stato.

Coding

>Si devono altresì conseguire, ove non già in possesso, le competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione informatica (coding).

Abilitazione all’esercizio della professione docente

>All’atto della conferma in ruolo si consegue, ove non già in possesso, l’abilitazione all’esercizio della professione docente.

ABILITAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE NELLA SCUOLA SECONDARIA

Le categorie di docenti che potranno conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione si distinguono in 3 gruppi:

1) DOCENTI VINCITORI che rientrano nei primi 24000 posti:

a) docenti immediatamente immessi in ruolo: i vincitori di concorso, immediatamente immessi in ruolo e ammessi al periodo di formazione iniziale e prova, perché rientranti nel limite dei posti annualmente autorizzati, conseguiranno l’abilitazione all’atto della conferma in ruolo.

b) docenti non immediatamente immessi in ruolo: i vincitori di concorso in posizione utile ai fini dell’immissione in ruolo ma che non sono immediatamente assunti in ruolo, perché non rientrano per l’a.s. di riferimento nel limite dei posti annualmente autorizzati, potranno ugualmente abilitarsi anche prima della immissione in ruolo purché:

>conseguano i 24 crediti formativi universitari o accademici, ove non ne siano già in possesso, le cui modalità di acquisizione saranno stabilite con successivo decreto;

>superino una prova orale le cui modalità ed i contenuti saranno stabiliti con successivo decreto.

2) DOCENTI NON VINCITORI che pur superando la prova scritta del concorso straordinario non rientrano tra i primi 24000 posti

Tali docenti saranno inseriti in un elenco non graduato insieme ai docenti di cui al punto 3).

Non partecipano alle immissioni in ruolo ma possono comunque conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione docente, ove non ne sono già in possesso, purché:

>abbiano in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva;

>conseguano i 24 crediti formativi universitari o accademici, ove non ne siano già in possesso, le cui modalità di acquisizione saranno stabilite con successivo decreto;

>superino una prova orale le cui modalità ed i contenuti saranno stabiliti con successivo decreto.

3) DOCENTI NON IN POSSESSO DEI REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA STRAORDINARIA

Non partecipano alla prova del concorso straordinario ma possono comunque conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione docente purché abbiano i seguenti requisiti:

>titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta. Non è necessario essere in possesso dei 24 crediti formativi universitari o accademici.

>un servizio di almeno 3 annualità, anche non consecutivi, svolto tra il 2008/09 e 2019/20 presso le scuole paritarie o presso i CFP (nell’ambito dei percorsi di qualifica degli IFP funzionali all’assolvimento dell’obbligo), purché almeno un anno di servizio sia specifico per la classe di concorso richiesta. In questi casi il servizio può essere stato svolto anche in maniera cumulativa ovvero i 3 anni si raggiungono sommando servizio nella statale e nelle paritarie e CFP.

Attenzione!

I docenti di ruolo delle scuole statali in possesso del titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta, con almeno 3 anni di servizio (a tempo determinato e/o indeterminato), anche non consecutivo, svolto tra il 2008/09 e 2019/20, possono partecipare alla procedura di abilitazione anche senza essere in possesso del requisito dell’anno di servizio specifico per la classe di concorso richiesta.

Per le categorie dei docenti che rientrano nel punto 3) la procedura prevede:

Prova scritta

>Prova scritta (distinta da quella del concorso straordinario), utile ai soli fini abilitanti, e da svolgersi con sistema informatizzato, composta da quesiti a risposta multipla su argomenti afferenti alle classi di concorso e sulle metodologie didattiche. La prova si ritiene superata con un punteggio minimo di 7/10 o equivalente.

Elenco non graduato

Superata la prova scritta tali docenti sono inseriti in un elenco non graduato (insieme ai docenti che non rientrano nei primi 24000 della procedura straordinaria) e potranno conseguire l’abilitazione all’esercizio della professione docente purché:

>abbiano in essere un contratto di docenza a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche presso una istituzione scolastica o educativa del sistema nazionale di istruzione, ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva;

>conseguano i 24 crediti formativi universitari o accademici, ove non ne siano già in possesso, le cui modalità di acquisizione saranno stabilite con successivo decreto;

>superino una prova orale le cui modalità ed i contenuti saranno stabiliti con successivo decreto.

Di seguito le altre novità

VINCOLO QUINQUENNALE DOCENTI NEO ASSUNTI IN RUOLO E CANCELLAZIONE DALLE ALTRE GRADUATORIE

È previsto che a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato, non possono chiedere per successivi 5 anni:

> trasferimento, assegnazione provvisoria o utilizzazione in altra istituzione scolastica.
> ricorrere ai contratti a tempo determinato utilizzando l’art. 36 del CCNL 2006/09.

È previsto altresì che tali disposizioni non sono derogabili dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.

AMMISSIONE CON RISERVA PER I POSTI DI SOSTEGNO

I docenti iscritti ai percorsi di specializzazione all’insegnamento di sostegno avviati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto possono partecipare con riserva al concorso ordinario e a quello straordinario del I e II grado, nonché ai concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria, banditi negli anni 2019 e 2020 per i relativi posti di sostegno.

La riserva è sciolta positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.

ASSUNZIONE ANCHE IN ALTRE REGIONI
DOCENTI INSERITI NELLE GRADUATORIE DEI CONCORSI E AD ESAURIMENTO

I vincitori e gli idonei inseriti nelle graduatorie dei concorsi e delle Graduatorie ad Esaurimento (di tutti gli ordini di scuola) potranno, su base volontaria:

> presentare istanza per i posti di una o più province di una medesima regione, per ciascuna graduatoria di provenienza.
> l’istanza è presentata esclusivamente mediante il sistema informativo del Ministero dell’istruzione e le immissioni in ruolo sono effettuate entro il 10 settembre di ciascun anno.

>l’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari per titoli ed esami di altre procedure, nelle quali l’aspirante sia inserito.

“QUOTA 100” E ASSUNZIONI IN RUOLO

È prevista l’assunzione in ruolo sui posti vacanti e disponibili al 31 agosto 2019, per i quali non è stato possibile procedere alle immissioni in ruolo, pur in presenza di soggetti iscritti utilmente nelle graduatorie:

>la nomina ha decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 e decorrenza economica dalla presa di servizio, che avviene nell’anno scolastico 2020/2021.

>si sceglie la provincia e la sede di assegnazione con priorità rispetto alle ordinarie operazioni di mobilità e di immissione in ruolo da disporsi per l’anno scolastico 2020/2021.

FASCIA AGGIUNTIVA CONCORSI 2016 E 2018

I vincitori e gli idonei inseriti nelle graduatorie dei concorsi 2016 e 2018 (di tutti gli ordini di scuola) possono, a domanda:

> inserirsi in una fascia aggiuntiva anche in regioni diversi da quella di inserimento della graduatoria o dell’elenco aggiuntivo di origine.
> Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, saranno disciplinate le modalità attuative di tale disposizione.

DIPLOMATI MAGISTRALI
(IN ATTESA DI SENTENZE DI MERITO)

È previsto che qualora le sentenze di merito con esito negativo siano notificate successivamente al ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni nella regione di riferimento:

>i contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato fino al 31/8 sono trasformati in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico.

CONCORSO DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA

Entro l’anno 2020, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, è bandito un concorso per la copertura dei posti per l’insegnamento della religione cattolica.

Una quota non superiore al 50 per cento dei posti del concorso può essere riservata al personale docente di religione cattolica, in possesso:

> del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano.
> che abbia svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

GRADUATORIE DI ISTITUTO

Terza fascia di istituto

Potranno inserirsi in III fascia di istituto:

> i docenti che già vi sono inseriti (aggiornando i titoli e cambiando anche provincia);
> docenti che vogliono inserirsi per la prima volta i quali dovranno avere però i seguenti requisiti:
>> il titolo di studio valido per l’accesso alla classe di concorso richiesta;
>> i 24 crediti formativi universitari o accademici.

Per i posti di insegnante tecnico–pratico è titolo di accesso il diploma coerente con le classi di concorso della tabella B del DPR 19/2016 più il possesso dei 24 crediti formativi universitari o accademici.

Supplenze fino al 30/6 o 31/8

Per le supplenze fino al 30/6 o al 31/8 (sono escluse quelli “brevi”) le graduatorie di istituto (I, II e III fascia) sono trasformate in graduatorie “provinciali”. Non ci sarà più un numero massimo di scuole da scegliere ma si concorrerà, dopo le supplenze conferite dalle Graduatorie ad Esaurimento, per le supplenze da conferire in tutti gli istituti della provincia.

SUPPORTO EDUCATIVO TEMPORANEO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE COMUNALI

È previsto, in via transitoria per l'anno scolastico 2019/2020, sostituire il personale assente con il personale educativo, attingendo alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l'infanzia in possesso di titolo idoneo a operare nei servizi per l'infanzia.

PROROGA DELLE GRADUATORIE CONCORSO 2016

È stata prorogata di un ulteriore anno la validità della graduatoria del concorso 2016 per cui la loro validità diventa ora quinquennale a decorrere dall’anno scolastico successivo a quello di approvazione della graduatoria stessa.

RILEVAZIONE BIOMETRICA DELLA PRESENZA

Il personale degli istituti scolastici ed educativi di ogni ordine e grado, nonché i dirigenti scolastici, sono esclusi dall’ambito di applicazione dell’articolo 2 della legge 19 giugno 2019, n. 56 in materia di rilevazione biometrica della presenza.

BONUS MERITO DOCENTI


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link*»

UIL Scuola
www.uilscuola.it

RS per la consulenza e/ assistenza si rivolge a >
UIL Scuola
Dove


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Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» Federazione UIL Scuola RUA_dmn_22NOV19  = RS_2019-12-23»
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< N.d.R.

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Ultimo aggiornamento (Domenica 22 Novembre 2020 17:29)