Pubblicato dall’INPS il messaggio n. 1270.

>

INPS
Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 29-03-2019
Messaggio n. 1270

OGGETTO: Comunicazione delle valutazioni medico-legali dell’Inps sulla documentazione presentata dal lavoratore a seguito di assenza alla visita medica di controllo. Lavoratori pubblici del Polo unico per le visite fiscali e lavoratori del settore privato non indennizzati dall’Inps.

Nei casi di assenza a visita di controllo domiciliare, disposta sia d’ufficio che su richiesta datoriale, il lavoratore pubblico del Polo unico è tenuto a presentare o a trasmettere all’Istituto la documentazione giustificativa nei soli casi in cui questa presenti caratteri prettamente sanitari (cfr. da ultimo il paragrafo 6 del messaggio n. 1399/2018, cui si rinvia per ogni necessario approfondimento).

Il suddetto adempimento riguarda anche i lavoratori del settore privato non aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia da parte dell’Inps, nonché i lavoratori pubblici non rientranti nell’ambito di applicazione della normativa sul Polo unico.

Nei predetti casi infatti l’Istituto, non erogando alcuna prestazione previdenziale a tutela della malattia, può solo esprimere un parere medico-legale sulla giustificabilità dell’assenza in occasione dell’accertamento disposto. Viene quindi rimessa al datore di lavoro la valutazione finale di competenza sulla giustificazione dell’assenza, sia per motivi sanitari (su cui, si rammenta, l’Inps esprime solo un parere) che, a maggior ragione, per ogni altro genere di motivi.

A fronte della documentazione prodotta dal lavoratore, l’Ufficio medico-legale della Struttura dell’Istituto territorialmente competente provvede ad annotare le proprie valutazioni nell’apposito modello cartaceo, “Visita medica di controllo ambulatoriale”, da consegnare o trasmettere direttamente al lavoratore.

Il lavoratore, in seguito, è tenuto a consegnare copia di tale modello al proprio datore di lavoro affinché questi, come detto, adotti le decisioni di sua esclusiva competenza.

Ciò premesso, con il presente messaggio si comunica il rilascio di una specifica funzionalità sul Portale dell’Istituto, finalizzata a fornire on line e direttamente al datore di lavoro l’esito delle suddette valutazioni, per la quale si forniscono le seguenti istruzioni.

Per i datori di lavoro pubblici, accedendo con il proprio PIN dispositivo al Portale Inps e selezionando il servizio “Richiesta Visite Mediche di Controllo (Polo unico VMC)”, è possibile consultare gli esiti delle visite mediche di controllo svolte su richiesta datoriale. Inoltre, le amministrazioni pubbliche rientranti nell’ambito di applicazione della normativa sul Polo unico, di cui al D.lgs n. 75/2017, possono consultare anche gli esiti delle visite mediche di controllo disposte d’ufficio dall’Istituto.

In entrambi i casi, nelle circostanze in cui il lavoratore sia stato assente a visita e l’Inps abbia espresso il proprio parere sanitario in merito alla giustificabilità dell’assenza, attraverso la stessa pagina di consultazione dell’esito, selezionando il link “Consulta verbale giustificabilità”, il Portale mette a disposizione dei datori di lavoro tale documento in formato PDF.

La medesima funzionalità descritta in precedenza è altresì messa a disposizione del datore di lavoro del settore privato che, in fase di richiesta di visita medica per i dipendenti non aventi diritto all’indennità di malattia erogata dall’Inps, avesse chiesto la disamina degli atti giustificativi. La funzionalità è disponibile, accedendo al Portale Inps con il proprio PIN dispositivo, all’interno del servizio “Richiesta di visite mediche di controllo”.

Si precisa, infine, che l’Ufficio medico-legale della Struttura territoriale dell’Inps è sempre comunque tenuto a consegnare al lavoratore interessato il parere sulla giustificabilità dell’assenza. La funzionalità descritta, infatti, comporta esclusivamente il venire meno, in capo al lavoratore, dell’onere di consegnare copia del parere sulla giustificabilità dell’assenza al datore di lavoro.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele


<
Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link»

INPS
https://www.inps.it

RS per la consulenza e/ assistenza si rivolge a

UIL Scuola
www.uilscuola.it

UIL Scuola
Dove


<
Link/siti
esterni
non
collegati

^ Fonte» dal web_INPS_M1270_29mar19=RS_2019-04-02
RS non ha meriti e non è responsabile dei contenuti raccolti. Il materiale è raccolto come documentazione personale. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali, che prevalgono in casi di discordanza. Per una documentazione certa o altre informazioni si deve fare riferimento ai titolari dei contenuti, prendere visione dei documenti/siti ufficiali, contattare gli enti citati. La documentazione raccolta non è e non deve essere letta come consulenza specialistica e/o legale. Si consiglia sempre di consultare direttamente l’ente/gli enti citati, sindacati/patronati/CAAF o specialisti qualificati/professionisti abilitati per pareri, consulenze e/o assistenza. Vi possono essere limiti/condizioni alla partecipazione. Negli indirizzi mail sostituire [at] con @. Evidenziature e formattazione possono essere non originali.
www.reporterscuola.it - info[at]reporterscuola.it


<
N.d.R.

>>>
>>
>