“… a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata, introdotte dall’art.1, commi 87 e 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Indicazioni operative …”

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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0003430.31-01-2022.h.12:33

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
p.c. All’INPS
Direzione centrale pensioni
Al Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione ei formazione

OGGETTO: Cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2022, a seguito delle disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata, introdotte dall’art.1, commi 87 e 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Indicazioni operative

Con la presente circolare, condivisa con INPS, si forniscono le indicazioni operative per l’attuazione dell’articolo 1, commi 87 e 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), e le integrazioni alla circolare n. 30142 del 1° ottobre 2021.

L’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel modificare l’articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, fissa il termine finale del 28 febbraio 2022 per la presentazione da parte di tutto il personale del comparto scuola delle domande di cessazione per pensionamento anticipato dal servizio.

La nuova disciplina normativa prevede la facoltà di accedere alla pensione anticipata per il personale del comparto scuola al raggiungimento, entro il 31 dicembre 2022, di un’età anagrafica di almeno 64 anni e di un’anzianità contributiva minima di almeno 38 anni (c.d. pensione “quota 102”).

Il comma 94 del medesimo articolo ha invece introdotto alcune modifiche alla disciplina contenuta all'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevedendo quale data di maturazione del requisito pensionistico “opzione donna” il termine del 31 dicembre 2021 in luogo del 31 dicembre 2020 e fissando al 28 febbraio 2022 la data ultima di presentazione delle domande di cessazione dal servizio con effetti dall'inizio dell'anno scolastico.

Al fine di recepire le previsioni legislative anzidette, si è resa necessaria, da parte della Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica di questo Ministero, la predisposizione degli adeguamenti agli applicativi per la presentazione delle istanze on-line di cui alla nota n. 30142 del 1°ottobre 2021, con particolare riguardo alla c.d. “quota 102” e alla c.d. “Opzione donna”.

Si riportano di seguito le indicazioni per il personale scolastico che intende usufruire delle citate misure. Le relative istanze dovranno essere presentate, tramite il sistema Polis, dal 2 al 28 febbraio 2022, utilizzando le funzioni che saranno disponibili nell’ambito della sezione “Istanze On-line” del sito. Le istanze Polis disponibili sono:

  • Cessazioni On Line - personale docente, educativo, IRC e ATAQuota 102
  • Cessazioni On Line - personale docente, educativo, IRC e ATAOpzione donna
  • Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Quota 102
  • Cessazioni On Line – Dirigenti Scolastici – Opzione donna

È escluso il personale in carico alle province di Trento e Bolzano.

Deve essere formulata un’unica istanza, in cui gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time (superamento del limite percentuale stabilito) o situazione di esubero nel profilo, posto o classe di concorso di appartenenza.

Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2022, ai sensi dell’art. 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come richiamata dall’articolo 14, comma 7, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

Rimane confermato, anche per i dirigenti scolastici, il termine finale del 28 febbraio 2022, per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie e delle altre tipologie di accesso al trattamento pensionistico, come già previsto dal D.M. n. 294 del 1° ottobre 2021.

Per la successiva presentazione delle domande di pensione si rinvia alle modalità descritte nella nota n. 30142 del 1° ottobre 2021.

Ape sociale

L’articolo 1 della menzionata legge, ai commi 91, 92 e 93 ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni in materia di APE sociale di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni.

In particolare, è stato previsto il posticipo del termine di scadenza del periodo di sperimentazione dell’APE sociale al 31 dicembre 2022 e sono state modificate, con effetto dal 1° gennaio 2022, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 179, lettere a) e d), della legge n. 232/2016, introducendo delle novità in merito alle condizioni per il riconoscimento dell’APE sociale per coloro che accedono al beneficio in qualità di lavoratori dipendenti che svolgono attività c.d. gravose.

Nello specifico, per l’individuazione dei lavoratori che svolgono attività c.d. gravose è stato introdotto, all’allegato 3 annesso alla legge di Bilancio 2022, un nuovo elenco delle professioni aventi

diritto all’APE sociale che comprende il codice Istat 2.6.4 – “Professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate”.

Si precisa, inoltre, che le lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione Polis per opzione donna con esito positivo circa la verifica del diritto a pensione, e che presenteranno anche la domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale esclusivamente entro e non oltre il 31 marzo 2022 (cosiddetto 1° scrutinio 2022), potranno – dopo aver ricevuto la comunicazione dall’Inps dell’esito positivo dell’istruttoria a seguito dell’espletamento delle attività di monitoraggio della Conferenza di servizi per l’Ape sociale indetta da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell’Inps la rinuncia alla domanda di pensionamento opzione donna eventualmente già presentata.

Si invitano codesti Uffici a porre in essere ogni necessaria misura adeguata e strumentale, anche di carattere organizzativo, al fine di assicurare il corretto svolgimento delle operazioni e l’assoluto rispetto dei tempi indicati dalla normativa vigente.

Ringraziando per la consueta collaborazione si prega di dare la più ampia e tempestiva diffusione alla presente.

IL DIRETTORE GENERALE
Filippo Serra

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Da/ Fonte/ Titolare»
Ministero dell’Istruzione
N.3430.
31 gennaio 2022


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Estratto

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Ministero dell’Istruzione
http://www.miur.gov.it

INPS
https://www.inps.it/

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Ultimo aggiornamento (Martedì 01 Febbraio 2022 13:42)