L’INAIL segnala che la misura dovrà essere assicurata dai datori di lavoro pubblici e privati ai lavoratori maggiormente esposti.

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Roma, 30/06/2020

Coronavirus e fase 2, prevista una sorveglianza sanitaria eccezionale nei luoghi di lavoro
Secondo quanto disposto dal decreto “Rilancio”, la misura dovrà essere assicurata dai datori di lavoro pubblici e privati ai lavoratori maggiormente esposti e potrà essere fornita anche dall’Inail. A breve dall’Istituto un’app per richiederla telematicamente

App sorveglianza sanitaria nei luoghi lavoro

ROMA – Fino al termine dell’emergenza sanitaria in corso, i datori di lavoro del settore pubblico e di quello privato dovranno garantire la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS–CoV-2. A disporlo è l’art. 83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto “Rilancio”). In particolare, per i datori che non sono tenuti alla nomina del medico competente, e ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza potrà essere richiesta anche ai servizi territoriali dell’Inail, che provvederanno con i propri medici del lavoro.

Dall’Inail un’applicazione web per richiedere la sorveglianza sanitaria. Nelle more dell’emanazione della legge di conversione del succitato decreto e del decreto interministeriale per la definizione della tariffa per tali prestazioni l’Istituto, a partire dal prossimo 1° luglio renderà disponibile, il nuovo servizio “Sorveglianza Sanitaria Eccezionale” che consentirà ai datori di lavoro interessati e ai loro delegati di inoltrare telematicamente la richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale alla struttura territoriale Inail competente, individuata in base al domicilio del lavoratore.

L’applicativo informatico costituisce l’unico strumento consentito per l’invio delle richieste di visita medica per sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio.

Eventuali richieste già inoltrate prima del previsto 1° luglio, dovranno essere riformulate attraverso l’inserimento dei dati nel citato applicativo informatico.

Come accedere all’applicativo.

L’utilizzo dell’applicativo sarà consentito ai datori di lavoro già in possesso delle credenziali Inail per l’accesso ai servizi on line. Gli utenti non registrati potranno farlo con le credenziali Spid, Cns o con Pin Inps oppure registrandosi sul portale istituzionale dell’Istituto con il percorso >Accedi ai servizi on line >Registrazione >Utente con credenziali dispositive. Al nuovo servizio telematico potranno accedere anche i soggetti delegati dal datore di lavoro. In tal caso sarà obbligatorio, allegare, l’atto di delega, debitamente sottoscritto del datore di lavoro accompagnato dal relativo documento di riconoscimento, scaricabile dal portale istituzionale www.inail.it > Attività > Prevenzione e sicurezza> Sorveglianza Sanitaria Eccezionale.

Sorveglianza sanitaria eccezionale
Moduli e modelli specifici di sezione

[N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota INAIL originale e/o disponibili sui siti segnalati *]


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Documentazione correlata e/o richiamata»

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)

Note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/05/2020

[…Omissis…]

Art. 83
Sorveglianza sanitaria

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività previste al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

2. Per i datori di lavoro che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal medesimo decreto, fermo restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale di cui al comma 1 del presente articolo può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni. Per i medici di cui al presente comma non si applicano gli articoli 25, 39, 40 e 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. L'inidoneità alla mansione accertata ai sensi del presente articolo non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

[…Omissis…]


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https://www.gazzettaufficiale.it/


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