Pubblicata la circolare n. 33/2012 in applicazione al D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171.

 

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INPS, 8 marzo 2012, Circolare n. 33

 


INPS
Direzione Centrale Risorse Umane
Roma, 08/03/2012
Circolare n. 33

(…Omissis…)

OGGETTO:        D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171 recante “Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli Enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneità psicofisica, a norma dell’articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”

SOMMARIO:

Premessa.

  • Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione.
    • Definizione di “inidoneità psicofisica”.
    • Organi di accertamento sanitario.
  • Presupposti ed iniziativa per l’avvio della procedura di verifica dell’idoneità al servizio.
    • Avvio della procedura di verifica ad istanza del dipendente.
    • Avvio della procedura di verifica d’ufficio.
  • Sospensione cautelare dal servizio.
    • Fattispecie e procedura.
    • Effetti economici e giuridici.
  • Inidoneità permanente relativa allo svolgimento delle mansioni del profilo professionale di appartenenza.
  • Risoluzione del rapporto di lavoro per accertata inidoneità permanente.
  • Trattamento dei dati ai fini del procedimento.
  • 7. Disposizioni finali.

(…Omissis…)

1.      Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione.         

Il regolamento citato disciplina la procedura, gli effetti  ed il trattamento giuridico ed economico relativi all’accertamento della permanente inidoneità psicofisica dei dipendenti, ivi compresi i dirigenti, delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e delle università, delle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi dell’articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

(…Omissis…)

6.     Trattamento dei dati ai fini del procedimento.

I dati personali e sensibili dei dipendenti interessati al procedimento di accertamento dell’idoneità al servizio o di sospensione cautelare dal servizio  devono essere trattati dagli uffici competenti secondo i criteri e le modalità di cui agli articoli 11 e 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

In particolare, si rammenta che tutta la documentazione sanitaria afferente i dipendenti nei cui confronti sono attivate le procedure di cui alla presente circolare devono essere trasmesse, inplico chiuso recante la dicitura “contiene documentazione sanitaria riservata”, alla Commissione medica operativa pressola Azienda sanitaria locale territorialmente competente in base alla struttura di servizio del dipendente.

(…Omissis…) 


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Ultimo aggiornamento (Lunedì 12 Marzo 2012 05:55)