RS ha trovato questa FAQ che si collega alla sentenza della Cassazione S.U. n. 3476/94. Che fare?

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1) Fonte» dal web_INAIL_FAQ_2018-09-12»

INAIL
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

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in: Prestazioni a tutela del lavoratore > Informazioni e normativa > Infortunio sul lavoro
12/09/2018

FAQ

Un insegnante di scuola pubblica che utilizza il registro elettronico di classe è tutelato contro un infortunio o malattia professionale?

Sì. In coerenza con quanto previsto dalla circolare 28/2003 sussiste l’obbligo assicurativo degli insegnanti se per lo svolgimento della loro attività fanno uso di macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, mangianastri, proiettori ecc.) ovvero se frequentano un ambiente organizzato ove sono presenti le suddette macchine.

Tuttavia, ai fini della tutela, è necessario che tale attività sia svolta dal lavoratore in modo abituale e non occasionale e ciò si verifica proprio nel caso in cui l’insegnante provvede sistematicamente ad elaborare il registro elettronico di classe, mediante l’utilizzo del personal computer (sentenza Cassazione S.U. n. 3476/94).

La progressiva estensione dell’utilizzo della tecnologia informatica consentirà in proseguo la generalizzazione dell’obbligo assicurativo e della conseguente tutela contro infortuni e le malattie professionali agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado (L. 135/12).


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Estratto

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INAIL
https://www.inail.it/cs/internet/home.html


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Link/siti
esterni
non
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