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INPS, Circolare n. 127/16, 08-07-2016»

INPS
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Coordinamento Generale Medico Legale
Roma, 08/07/2016

Circolare n. 127

Destinatari: […Omissis…]

OGGETTO: art. 25, commi 4 e 6-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge n. 114 dell’ 11 agosto 2014. Semplificazioni per i soggetti con disabilità grave: proroga degli effetti del verbale rivedibile fino al completamento dell’iter di revisione ai fini dei permessi e congedi riconosciuti ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave. Istruzioni operative.

SOMMARIO: L’articolo 25 del decreto legge n. 90/2014, ai commi 4 e 6, introduce alcune novità finalizzate a semplificare gli adempimenti sanitari ed amministrativi per i soggetti invalidi civili o con disabilità grave. In particolare:

il comma 6 bis prevede la proroga degli effetti del verbale rivedibile oltre il termine di scadenza apposto, in modo da consentire la fruizione anche dei benefici a tutela della disabilità grave nelle more della definizione dell’iter sanitario di revisione;

il comma 4, lett. a), del citato art. 25, dimezza i termini per il rilascio della certificazione provvisoria di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423 (tali termini infatti sono portati da 90 a 45 giorni).

Premessa.

1. Richiamo alle disposizioni di cui all’art. 25, comma 6-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. Effetti sugli istituti a tutela della disabilità.

2. Effetti sui provvedimenti di autorizzazione alla fruizione dei permessi ex art. 33 commi 3 e 6 della legge 104/92.

2.1. Verbale con esito di conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso (art.33 comma 6 della legge 104/92).

2.2. Verbale con esito di conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità della persona assistita dal familiare lavoratore (art.33 commi 3 della legge 104/92.

2.3. Verbale con esito di mancata conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso o della persona assistita dal familiare lavoratore (art.33 commi 3 e 6 della legge 104/92)

2.4. Assenza a visita di revisione del disabile grave.

3. Effetti sui benefici per i quali è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione.

4. Istruzioni per il pagamento diretto.

5. Art. 25, comma 4: riduzione dei termini da 90 45 giorni per la richiesta della certificazione provvisoria di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324.

PREMESSA

Come noto, i lavoratori dipendenti con disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed i lavoratori dipendenti che prestano assistenza ai loro familiari con disabilità grave, in presenza di determinate condizioni di legge, possono beneficiare di:

permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge 5 febbraio 1992 n.104;

prolungamento del congedo parentale ex art. 33, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151;

riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (art.33, comma 2, della legge n.104/92);

congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.

Con l’articolo 25, commi 4, lett. a), e 6 bis del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 dell’ 11 agosto 2014, sono state introdotte alcune novità finalizzate a semplificare gli adempimenti sanitari ed amministrativi per i soggetti invalidi civili o con disabilità grave.

In particolare:

- il comma 6 bis dell’art. 25 prevede la proroga degli effetti del verbale rivedibile oltre il termine stabilito per la revisione, in modo da consentire la fruizione dei richiamati benefice nelle more della definizione dell’iter sanitario di revisione;

- il comma 4, lett. a), del citato art. 25, dimezza i termini per il rilascio della certificazione provvisoria di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423 (tali termini infatti sono portati da 90 a 45 giorni).

Con circolare n. 10 del 23 gennaio 2015 e con i successivi messaggi n. 715 del 30 gennaio 2015, n. 2002 del 19 marzo 2015, n. 3483 del 22 maggio 2015 e n. 3600 del 27 maggio 2015 sono state fornite istruzioni in materia di invalidità civile per l’applicazione delle semplificazioni in argomento.

Con messaggio n. 1964 del 18 marzo 2015, inoltre, sono state fornite le prime istruzioni relative ai verbali di invalidità civile, cecità, sordità, handicap, disabilità con previsione di revisione a far data dal 19 agosto 2014 e non ancora effettuata.

Tenuto conto dei menzionati atti e delle indicazioni operative in essi contenute con la presente circolare si forniscono ulteriori istruzioni in merito alle disposizioni richiamate con particolare riguardo alla gestione dei benefici spettanti ai lavoratori dipendenti in caso di disabilità grave, sia in qualità di soggetti disabili gravi sia in qualità di soggetti che prestano assistenza a disabili gravi.

1. Richiamo alle disposizioni di cui all’art. 25, comma 6-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. Effetti sugli istituti a tutela della disabilità.

Come noto, i verbali relativi all’accertamento della disabilità in situazione di gravità possono essere oggetto di revisione nell’ambito di una successiva visita da parte della Commissione di cui all’art. 4 legge n. 104/92 citata.

Prima dell’intervento della novella in esame, il lavoratore, già autorizzato dall’Istituto alla fruizione dei benefici correlati alla disabilità grave accertata col verbale soggetto a revisione, non poteva continuare a fruirne nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale stesso e il completamento del iter sanitario di revisione.

Solo all’esito del nuovo accertamento sanitario era possibile presentare eventualmente una nuova domanda.

L’art. 25, comma 6 bis, del decreto legge n. 90/2014 si inserisce in tale contesto e introduce elementi di semplificazione dell'iter sanitario-amministrativo, disponendo testualmente che:

“Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, I minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)”.

In attuazione di questa disposizione, i lavoratori titolari dei benefici correlati alla disabilità grave in base a verbali con revisione prevista a partire dal 19 agosto 2014, giorno di entrata in vigore della norma in esame, possono continuare a fruire delle stesse prestazioni anche nelle more dell’iter sanitario di revisione.

Si precisa che non è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione per continuare a fruire dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge 104/92 nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’ iter sanitario di revisione.

Il lavoratore è tenuto, invece, a presentare una nuova domanda di autorizzazione per poter fruire, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’ iter sanitario di revisione, dei seguenti benefici:

prolungamento del congedo parentale ex art. 33, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151;

riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (art.33, comma 2, della legge n.104/92);

congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.

Ciò in quanto si tratta di prestazioni richieste al bisogno per periodi determinati di tempo.

Si forniscono di seguito le istruzioni operative relative alla gestione delle autorizzazioni alla fruizione dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge 104/92 a suo tempo rilasciate in base a verbali rivedibili a far data dal 19 agosto 2014.

2. Effetti sui provvedimenti di autorizzazione alla fruizione dei permessi ex art. 33 commi 3 e 6 della legge 104/92

Come già evidenziato, il lavoratore titolare dei permessi ex art. 33, commi 3 e 6 della legge 104/92 in base a un verbale sottoposto a revisione alla data del 19 agosto 2014, benché sia decorsa la data di scadenza riportata su tale verbale, può continuare a fruire dei predetti permessi già autorizzati dall’Istituto nelle more della definizione dell’iter sanitario di revision fino al compimento dell’iter sanitario di revisione, senza necessità di presentare a tali fini una nuova domanda di autorizzazione.

Ne deriva che il datore di lavoro potrà continuare a porre a conguaglio le somme anticipate per le suddette prestazioni oltre la data di scadenza riportata nel provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile e fino al compimento dell’iter sanitario di revisione.

La documentabilità, da parte del lavoratore, della validità del verbale nelle more dell’effettuazione della visita di revisione, è garantita dall’attestazione che può essere fornita dalle Strutture territoriali su richiesta dell’avente diritto. Si richiamano al riguardo le istruzioni già fornite con messaggio n.1964 del 18/3/2015.

A partire dalla data di pubblicazione della presente circolare, le autorizzazioni rilasciate dall’Istituto sulla base di un verbale soggetto a revisione non riporteranno più una data di scadenza, ma indicheranno espressamente che l’efficacia del provvedimento avrà validità fino alla conclusione dell’iter sanitario di revisione.

All’esito, poi, della convocazione a visita del disabile potranno verificarsi le seguenti circostanze che produrranno effetti diversi sui benefici in godimento.

Gli effetti saranno tempestivamente comunicati dall’Istituto al titolare dei permessi, al disabile e al datore di lavoro.

2.1. Verbale con esito di conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso (art.33 comma 6 della legge 104/92)

Nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di conferma dello stato di disabilità grave, il titolare dei permessi e il datore di lavoro riceveranno dalla Struttura territoriale una lettera di comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile.

Quanto sopra senza necessità da parte del lavoratore disabile di presentare una nuova domanda.

Si evidenzia al riguardo che, nell’ipotesi in cui anche l’esito del nuovo accertamento sia soggetto a revisione, il provvedimento di conferma avrà efficacia fino alla conclusione dell’iter sanitario della prevista revisione.

Resta fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Istituto e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo presentata.

Il lavoratore sarà, invece, tenuto a presentare una nuova domanda qualora presti attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello indicato nella domanda a suo tempo presentata, oppure sia variata la modalità di articolazione della prestazione lavorativa (da full time a part time o viceversa).

2.2 Verbale con esito di conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità della persona assistita dal familiare lavoratore (art.33 commi 3 della legge 104/92)

Nell’ipotesi in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di conferma dello stato di disabilità grave la Struttura territoriale invierà al titolare dei permessi, al disabile e al datore di lavoro, una lettera di comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile.

Quanto sopra senza necessità da parte del lavoratore di presentare una nuova domanda di autorizzazione.

Si evidenzia al riguardo che, nell’ipotesi in cui anche l’esito del nuovo accertamento sia soggetto a revisione, il provvedimento di conferma avrà efficacia fino alla conclusione dell’iter sanitario della prevista revisione.

Resta fermo l’ obbligo di comunicare tempestivamente all’Istituto e al datore di lavoro, ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda già autorizzata.

Si fa presente, ad ogni buon conto, che il richiedente è tenuto a presentare una nuova domanda qualora presti attività lavorativa alle dipendenze di un datore di lavoro diverso da quello indicato nella domanda a suo tempo presentata, oppure sia variata la modalità di articolazione della prestazione lavorativa (da full time a part time o viceversa) oppure qualora intenda modificare la tipologia di permesso richiesta (es. prolungamento del congedo parentale in luogo dei giorni di permesso).

2.3 Verbale con esito di mancata conferma dello stato di disabilità in situazione di gravità del lavoratore che fruisce dei benefici per se stesso o della persona assistita dal familiare lavoratore (art.33 commi 3 e 6 della legge 104/92)

Nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave, il lavoratore, il disabile e il datore di lavoro riceveranno dalla Struttura territoriale una lettera tramite la quale sarà comunicata la cessazione degli effetti del provvedimento di autorizzazione, a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile, con decorrenza dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale.

2.4. Assenza a visita di revisione del disabile grave

In caso di assenza a visita di revisione del disabile grave, in base all’esito della spedizione postale della convocazione, saranno posti in essere i seguenti adempimenti:

a) Nell’ipotesi di assenza a visita del disabile nei cui confronti sia stato accertato il buon esito della comunicazione postale (respinta al mittente, avvenuta consegna/ricevuta di ritorno, compiuta giacenza), la struttura Territoriale, tramite raccomandata A/R, informerà il disabile, il lavoratore e il datore di lavoro che, in caso di mancata presentazione di giustificazione per l’assenza a visita entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione ovvero nell’ipotesi in cui la giustificazione presentata non sia valutata adeguata, rispettivamente, dal responsabile dell’Unità operativa medico legale o dal direttore di sede (o loro delegati), si procederà all’eliminazione della posizione amministrativa del disabile e conseguentemente, alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno successivo alla data dell’assenza alla visita di revisione.

Sarà, quindi, inviata la lettera di comunicazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.

Qualora, invece, il disabile, al fine di giustificare la propria assenza a visita, presenti motivazioni di carattere sanitario o amministrativo, valutate adeguate rispettivamente dal responsabile dell’Unità operativa medico legale o dal direttore di sede (o loro delegati), questi ultimi potranno darne comunicazione all’U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione.

All’esito della nuova convocazione a visita potranno verificarsi le seguenti circostanze:

all’esito dell’accertamento sanitario non è confermato lo stato di disabilità in situazione di gravità: in questo caso si procederà alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno successivo alla data di quest’ultimo accertamento, con conseguente invio della lettera di comunicazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.

all’esito dell’accertamento è confermato lo stato di disabilità in situazione di gravità: in tale ipotesi la Struttura territoriale invierà al titolare dei permessi, al disabile e al datore di lavoro una lettera di comunicazione tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile, con decorrenza dal giorno successivo alla data di fine concessione riportata nel precedente provvedimento.

il disabile non si presenta all’accertamento sanitario: in questo caso si procederà alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno successivo alla data di dell’assenza alla prima visita di revisione, con conseguente invio della lettera di comunicazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.

b) In caso di mancanza di esito postale oppure di esito postale di “sconosciuto all’indirizzo”, “trasferito”, “indirizzo insufficiente”, le strutture territoriali saranno tenute ad effettuare I necessari controlli per verificare l’esattezza dell’indirizzo e individuare eventualmente il nuovo domicilio (es. tramite l’anagrafe comunale), dandone comunicazione all’U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione.

Gli esiti della nuova convocazione dovranno essere gestiti secondo le istruzioni già fornite ai paragrafi 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

Nel caso in cui, invece, all’esito dei controlli sia confermata l’esattezza dell’indirizzo, si procederà analogamente ai casi di assenza a visita del disabile nei cui confronti sia stato accertato il buon esito della comunicazione postale (punto a).

3. Effetti sui benefici per i quali è necessario presentare una nuova domanda di autorizzazione

Come già evidenziato nel paragrafo 1, il lavoratore, nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale rivedibile e il completamento dell’ iter sanitario di revisione, potrà presentare una nuova domanda di autorizzazione per fruire dei seguenti benefici:

prolungamento del congedo parentale ex art. 33, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151;

riposi orari, alternativi al prolungamento del congedo parentale, di cui al combinato disposto degli artt. 33, comma 2, e 42, comma 1, del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151 (art.33, comma 2, della legge n.104/92);

congedo straordinario ex art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001.

In tale caso la Struttura territoriale, verificata la sussistenza dei requisiti di legge, invierà al lavoratore e al datore di lavoro una lettera di autorizzazione, con la precisazione che il titolare dei permessi sarà tenuto alla restituzione delle prestazioni che a conclusione dell’iter sanitaria di revisione risultassero indebite.

Si precisa, infatti, che nel caso in cui la visita di revisione si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave, saranno recuperate le prestazione eventualmente erogate dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale, con conseguente invio delle lettere di cessazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.

Resta fermo l’obbligo di comunicare tempestivamente all’Istituto e al datore di lavoro ogni variazione delle situazioni di fatto e di diritto dichiarate nella domanda a suo tempo presentata.

Per quanto riguarda il caso di assenza a visita di revisione del disabile grave per il quale sia in corso la fruizione da parte del lavoratore dei benefici in argomento, la struttura territoriale, verificato l’esito della spedizione postale della convocazione, porrà in essere i seguenti adempimenti.

a) nell’ipotesi di assenza a visita del disabile nei cui confronti sia stato accertato il buon esito della comunicazione postale (respinta al mittente, avvenuta consegna/ricevuta di ritorno, compiuta giacenza), la struttura Territoriale, tramite raccomandata A/R, informerà il disabile, il lavoratore il datore di lavoro che in caso di mancata presentazione di giustificazione per l’assenza a visita entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione ovvero nell’ipotesi in cui la giustificazione presentata non sia valutata adeguata, rispettivamente, dal responsabile dell’Unità operativa medico legale o dal direttore di sede (o loro delegati), si procederà all’eliminazione della posizione amministrativa del disabile e conseguentemente, al recupero delle prestazioni eventualmente erogate dal giorno successivo alla data dell’assenza alla visita di revisione.

Sarà, quindi, inviata la lettera di cessazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.

Qualora, invece, il disabile, al fine di giustificare la propria assenza a visita, presenti motivazioni di carattere sanitario o amministrativo, valutate adeguate rispettivamente dal responsabile dell’Unità operativa medico legale o dal direttore di sede (o loro delegati), questi ultimi potranno darne comunicazione all’U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione.

All’esito della nuova convocazione a visita potranno verificarsi le seguenti circostanze:

all’esito dell’accertamento sanitario non è confermato lo stato di disabilità in situazione di gravità: in questo caso si procederà al recupero delle prestazioni eventualmente erogate dal giorno successivo alla data di quest’ultimo accertamento, con conseguente invio della lettera di cessazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.

all’esito dell’accertamento è confermato lo stato di disabilità in situazione di gravità:

restano fermi gli effetti del provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato.

il disabile non si presenta all’accertamento sanitario: in questo caso si procederà al recupero delle prestazioni eventualmente erogate dal giorno successivo alla data dell’assenza alla prima visita di revisione, con conseguente invio della lettera di cessazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.

b) In caso di mancanza di esito postale oppure di esito postale di “sconosciuto all’indirizzo”, “trasferito”, “indirizzo insufficiente”, le strutture territoriali saranno tenute ad effettuare i necessari controlli per verificare l’esattezza dell’indirizzo e individuare eventualmente il nuovo domicilio (es. tramite l’anagrafe comunale), dandone comunicazione all’U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione.

Nel caso in cui tale visita si concluda con un verbale di mancata conferma dello stato di disabilità grave, saranno recuperate le prestazione eventualmente erogate dal giorno successivo alla data di definizione del nuovo verbale con conseguente invio della lettera di cessazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.

Nel caso in cui, invece, all’esito dei controlli sia confermata l’esattezza dell’indirizzo, si procederà analogamente ai casi di assenza a visita del disabile nei cui confronti sia stato accertato il buon esito della comunicazione postale (punto a).

Resta fermo che il lavoratore potrà presentare nuove domande di autorizzazione ai benefici in argomento fino alla conclusione dell’iter sanitario di revisione.

4. Istruzioni per il pagamento diretto.

I lavoratori per i quali l’Istituto provvede al pagamento diretto dei benefici di cui agli articoli 33, legge 104/92 e 33 e 42 d.lgs. 151/2001 in base a verbali soggetti a revisione a far data dal 19 agosto 2014, possono fruire delle suddette prestazioni (compresi i permessi ex art. 33 commi 3 e 6 della legge 104/92) nelle more dell’iter sanitario di revisione soltanto a seguito della presentazione di una nuova domanda.

Ciò in quanto, trattandosi prevalentemente di lavoratori agricoli e di lavoratori dello spettacolo con contratto a termine, le prestazioni in argomento sono richieste per periodi delimitati di tempo.

La Struttura territoriale competente provvederà al pagamento diretto dei suddetti benefice secondo le modalità già in uso.

Resta fermo che il titolare dei permessi sarà tenuto alla restituzione delle prestazioni che a conclusione dell’iter sanitario di revisione risultassero eventualmente indebite.

5. Art. 25, comma 4: riduzione dei termini da 90 a 45 giorni per la richiesta della certificazione provvisoria di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324.

Con la novella apportata dall’art. 25, comma 4, del decreto citato, per riconoscere in via provvisoria le prestazioni erogate ai sensi degli artt. 21 e 33 della legge 104/92, art. 33 e art. 42 del d.lgs. 151/2001 i termini previsti dall’art. 2, comma 2, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, sono ridotti a 45.

Prima della riforma introdotta dal decreto legge n. 90/2014 citato, il cittadino che aveva richiesto l’accertamento dello stato di disabilità in situazione di gravità da almeno 90 giorni, senza che la Commissione di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si pronunciasse, poteva richiedere un accertamento effettuato in via provvisoria dal medico specialista nella patologia denunciata efficace fino all’accertamento definitivo da parte della Commissione (paragrafo 5 della circolare 29 aprile 2008, n. 53).

Pertanto, a seguito della riforma in argomento, gli accertamenti sono effettuati in via provvisoria decorsi quarantacinque giorni (e non più novanta) da medici specialisti nelle patologie denunciate, in servizio presso l'azienda sanitaria locale da cui il disabile è assistito.

Rimane invariata la disposizione secondo cui l'accertamento provvisorio sopra descritto produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della Commissione ed il rilascio della dichiarazione liberatoria da parte del lavoratore con la quale si impegna alla restituzione delle prestazioni che, a procedimento definitivamente concluso, risultassero indebite.

Il Direttore Generale
Cioffi


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