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23 maggio 2015, Scheda di lettura »

Assegnazioni provvisorie
ed utilizzazioni

Le Precedenze

Sono indicate nell’art. 8 del CCNI 2015/16 secondo un ordine di priorità (le lettere dalla “a” alla “m”) e raggruppate sistematicamente per categorie.

I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data.

La validità delle precedenze è condizionata alla presentazione della documentazione specifica (certificati di disabilità, grave patologie, invalidità ecc.) e/o autocertificazione (dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni) da allegare alla domanda.

Art 8

Le precedenze riportate nel presente articolo, raggruppate sistematicamente per categoria, sono funzionalmente inserite secondo il seguente ordine di priorità, nella sequenza operativa di cui all’art. 9 del presente C.C.N.I., in sostanziale coerenza con le disposizioni in materia, previste dal C.C.N.I. 23.2.2015. Il personale beneficiario delle precedenze di cui al presente articolo è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo a tali precedenze entro il termine ultimo di presentazione delle domande di cui all’art. 1 comma 9 del presente C.C.N.I..

I. PERSONALE CON GRAVI MOTIVI DI SALUTE

a) Personale docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991, n. 120);

b) Personale docente emodializzato (art. 61 della Legge n. 270/82);

II. PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI NOVE ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITÀ

c) Personale docente che, a partire dall’a. s. 2007/2008 e/o successivi, chiede il rientro nella scuola di precedente titolarità, trasferito quale soprannumerario a domanda condizionata ovvero d’ufficio (senza aver presentato domanda) nell’anno scolastico a cui si riferiscono le operazioni, e che abbia richiesto di essere utilizzato nella scuola di precedente titolarità. Nel caso di concorrenza prevale l’istanza del docente già appartenente alla stessa tipologia di posto (posto comune, classe di concorso, posto sostegno).

III. PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE

d) Personale docente con disabilità di cui all’art. 21 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella “A” annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

e) Personale docente (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato;

f) Personale docente appartenente alle categorie previste dal comma 6 dell’art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94; detto personale può usufruire di tale precedenza solo nell’ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso;

IV. ASSISTENZA

g) Personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia: − coniuge o genitore, anche adottante o chi eserciti legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità. − solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore; tale condizione di referente unico, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che il coniuge o eventuali altri figli non sono in grado di effettuare l’assistenza al genitore con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive.

h) Personale docente destinatario dell’art. 33, commi 5 e 7 della citata legge n. 104/92 che sia unico parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (nella sola condizione di assenza di parenti o affini di grado inferiore) o unico affidatario di persona con 20 disabilità in situazione di gravità; tale unicità, deriva dalla circostanza – documentata con autodichiarazione – che eventuali altri parenti o affini non sono in grado di effettuare l’assistenza al soggetto con disabilità in situazione di gravità, per ragioni esclusivamente oggettive. In relazione ai punti g ed h: – la situazione deve essere documentata secondo le disposizioni di cui all’art. 9 del C.C.N.I. 23.2.2015, (in particolare i punti a, b) e dall’art. 4 dell’O.M. 4 del 24.2.2015. La condizione di esclusività dell’assistenza al soggetto con disabilità è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore o al parente o affine entro il terzo grado e deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche e integrazioni. I requisiti debbono sussistere entro la data di presentazione della domanda e la documentazione deve essere prodotta entro la medesima data. – la suddetta autodichiarazione di esclusività non è necessaria laddove il richiedente la precedenza sia il coniuge o il genitore ovvero l’unico parente o affine e che convive con il soggetto con disabilità. Tale precedenza è riconosciuta anche qualora la certificazione attestante la gravità della disabilità dichiari il soggetto con disabilità “rivedibile” purché sia certificata l’esigenza di assistenza permanente, continuativa e globale (art. 3, comma 3, legge 104/92) e la durata del riconoscimento travalichi l’inizio dell’anno scolastico per il quale viene disposta l’utilizzazione o l’assegnazione provvisoria. – La precedenza è riconosciuta a condizione che si indichi l’intero comune (o distretto sub comunale) del domicilio dell’assistito prima di indicare preferenze di altri comuni o distretti sub-comunali. Parimenti non si ha diritto alla suddetta precedenza qualora si richieda l’assegnazione provvisoria per altro familiare che abbia eletto il domicilio in comune diverso dall’assistito.

i) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore a tre anni. Sono presi in considerazione i figli che compiono i tre anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il movimento.

V. PERSONALE CESSATO A QUALUNQUE TITOLO DAL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO

j) personale di cui all’art. 2 comma 1 lettera c).

VI. PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA (limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

k) il coniuge convivente del personale militare, del personale che percepisce indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all’ art. 17 della L. n. 266 del 28.7.1999 e dell’art. 2 della L. n. 86 del 29.3.2001 e successive modifiche e integrazioni.

l) Ai fini del ricongiungimento al coniuge, in caso di mancata assegnazione provvisoria, sarà previsto l’impiego anche per le attività progettuali o, in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato – Sez. VI – n.181 del 19.2.1994. La destinazione in sede viciniore avrà luogo solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali il personale possa prestare servizio in relazione al ruolo e alla classe di concorso di appartenenza.

VII. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
(limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

l) Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma dell’art. 18 della legge 3.8.1999 n. 265 e del D.L.vo 18.8.2000, n. 267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo alla precedenza purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo ovvero la sede viciniore, qualora nella predetta sede dove esercita il mandato non esistano scuole richiedibili. Tale condizione deve sussistere al momento dell’effettuazione delle operazioni, pena il mancato accoglimento della domanda di assegnazione provvisoria

VIII. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998
(limitatamente alla fase delle assegnazioni provvisorie)

m) Il personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni. Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza dovrà essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni.


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Ultimo aggiornamento (Giovedì 04 Giugno 2015 19:55)

 

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