È fissato al 15 gennaio 2015 il termine per il del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.

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MIUR, 1 dicembre 2014, Decreto Prot. 886 »

MIUR
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
AOOUFGAB – Ufficio del Gabinetto
Registro Decreti
Prot. 0000886 - 01/12/2014 Registrazione

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

[…Omissis…]

DECRETA

Art. 1
(Termine per la presentazione delle domande di cessazione)

1.È fissato al 15 gennaio 2015 il termine per la presentazione, da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, impiegato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, delle domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo, con effetti dal 1o settembre 2015.

2.Entro il medesimo termine del 15 gennaio 2015, i soggetti che hanno già presentato le domande di cessazione per raggiungimento del limite massimo di servizio, di dimissioni volontarie, di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo possono presentare la relativa domanda di revoca.

3.Entro il medesimo termine indicato al comma 1, sono presentate le domande dì trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale da parte del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola che non ha raggiunto il limite di età o di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione, ai sensi del decreto del Ministro per la funzione pubblica 29 luglio 1997, n. 331.

Art. 2
(Accertamento dei requisiti pensionistici)

1.L'accertamento del diritto al trattamento pensionistico da parte degli Uffici competenti è effettuato entro le scadenze previste con successiva circolare del Direttore Generale per il Personale scolastico, con la quale sono individuate specifiche indicazioni operative.

2.Tali scadenze tengono conto anche dei tempi necessari per la comunicazione al personale dimissionario dell'eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico.

Art. 3
(Adempimenti finali)

1.L'accoglimento delle domande di collocamento a riposo per compimento del limite massimo di servizio, per dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per raggiungimento del minimo contributivo non necessita di uno specifico provvedimento formale.

2.Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui al precedente articolo 1, l'Amministrazione comunica ai soggetti interessati l'eventuale rifiuto o ritardo nell'accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.

3.Quando l'accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio è ritardato a causa della sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, I'accoglimento delle domande stesse è disposta con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

lL MINISTRO
Stefania Giannini


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Estratto

N.d.R.> Il materiale presentato è reso a titolo informativo, il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale, che prevale in casi di discordanza. Per altre informazioni o documentazione certa si consiglia di prendere visione dei documenti ufficiali e/o contattare l’amministrazione citata. La documentazione e le opinioni raccolte, non sono e devono essere lette come consulenza specialistica e/o legale. Si consiglia di consultare una organizzazione sindacale o uno specialista qualificato per un parere o una consulenza.


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Ultimo aggiornamento (Martedì 27 Gennaio 2015 13:36)

 

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