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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale d’istruzione
MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0007194.24-04-2018

Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI
Ai Dirigenti Scolastici
degli Istituti di Istruzione Secondaria di II° grado
LORO SEDI
e, p.c.  Capo di Gabinetto del Ministro
Al Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e formazione
SEDE

OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di attività di alternanza scuola lavoro

Con istanze indirizzate alla scrivente sono state rappresentate dalle Direzioni degli Uffici Scolastici Regionali, dalle singole Istituzioni scolastiche, dalle famiglie, dalle studentesse e dagli studenti, alcune tematiche di natura interpretativa in materia di alternanza scuola lavoro.

Con la presente nota si intende fornire risposta ai quesiti proposti, al fine di eliminare alcuni dubbi interpretativi ed assicurare l’uniforme applicazione della normativa sul territorio nazionale.

1. Attività di alternanza scuola lavoro per i candidati interni agli esami di Stato degli anni 2017/2018 e 2018/2019.

Esami di Stato dell’anno scolastico 2017/2018

Come è noto, ai sensi dell’articolo 1, comma 33 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio.

Tale disposizione, entrata in vigore nell’anno scolastico 2015/2016 limitatamente alle classi terze, risulta attualmente a pieno regime, coinvolgendo la totalità degli studenti delle classi terze, quarte e quinte attivate nel corrente anno scolastico.

Ai fini dell’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato, si osserva che, per l’anno scolastico 2017/2018, la normativa nulla dispone circa l’obbligo, per le studentesse e gli studenti, di aver svolto un monte ore minimo di attività di alternanza scuola lavoro nell’ultimo triennio del percorso di studi.

Potranno essere ammessi all’esame di Stato, quindi, anche le studentesse e gli studenti che non hanno completato il numero minimo di 400/200 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno. E’ il caso, ad esempio, degli studenti ripetenti l’ultimo anno del percorso di studi nell’a.s. 2017/2018, i quali non hanno avuto l’opportunità di svolgere esperienze di alternanza nel secondo biennio, poiché non previste dall’ordinamento come attività pienamente curricolari.

Risulta, tuttavia, fuor di dubbio che le studentesse e gli studenti i quali hanno svolto attività di alternanza scuola lavoro per il monte ore minimo previsto dalla legge 107/2015, abbiano avuto l’opportunità di acquisire una serie di competenze legate al profilo di indirizzo, ovvero trasversali, utili ad incrementare le loro capacità di orientamento e a favorire la loro occupabilità nel momento in cui entreranno nel mondo del lavoro.

Sulla base della certificazione delle relative competenze acquisite entro la data dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle suddette esperienze e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di comportamento. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti.

In aderenza con quanto disposto dalle annuali Ordinanze ministeriali, in sede di predisposizione della terza prova scritta e di organizzazione del colloquio, la Commissione di esame tiene conto, ai fini dell’accertamento delle conoscenze, abilità e competenze, anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, indicate nel Documento del Consiglio di classe.

In ogni caso, tali esperienze sono da considerare quale elemento di valorizzazione del curriculum dell’allievo; la loro eventuale mancanza non deve costituire in alcun modo elemento di penalizzazione nella valutazione.

Le esperienze condotte in alternanza scuola lavoro sono riportate nel modello di certificazione di cui al decreto ministeriale 3 marzo 2009, n. 26, allegato al diploma, tra gli “ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito”.

Esami di Stato dell’anno scolastico 2018/2019

A partire dall’anno scolastico 2018/2019, in seguito all’entrata in vigore del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, lo svolgimento dell’attività di alternanza scuola lavoro costituirà requisito di ammissione agli esami di Stato conclusivi dei percorsi di studi di istruzione secondaria di secondo grado.

Al riguardo, infatti, l’articolo 13, comma 2, lettera c) del citato decreto legislativo dispone che “è ammesso all’esame di Stato […] la studentessa e lo studente in possesso”, tra gli altri, del requisito dello “svolgimento dell’attività di alternanza scuola lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno”.

L’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 62/2017 dispone, inoltre, che “in relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l’esame di Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola lavoro” riepilogate nel “curriculum dello studente”, di cui la Commissione di esame tiene conto nello svolgimento dei colloqui e che costituisce, ai sensi del successivo articolo 21, allegato al diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato.

L’articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 62/2017 prevede, infine, che “nell’ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di alternanza scuola lavoro svolta nel percorso di studi”.

2. Attività di alternanza scuola lavoro per i candidati esterni agli esami di Stato degli anni 2017/2018 e 2018/2019.

L'ammissione dei candidati esterni agli esami di Stato conclusivi dei percorsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado è subordinata al superamento dell’esame preliminare, teso ad accertare - attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, secondo quanto previsto dal piano di studi - la loro preparazione nelle discipline di insegnamento dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal percorso di studi dell’ultimo anno.

Al riguardo, si richiamano le particolari disposizioni previste per i candidati esterni contenute nell’Ordinanza ministeriale che disciplina annualmente l’esame di Stato.

I candidati esterni all’esame di Stato dell’anno scolastico 2017/2018 dichiarano e documentano, alla scuola alla quale sono stati assegnati e comunque entro l’inizio dell’esame preliminare, le eventuali esperienze di alternanza scuola lavoro o le attività ad esse assimilabili (stage, tirocini, attività lavorative anche in apprendistato o di lavoro autonomo).

Il Consiglio di classe, in sede di esame preliminare, tiene conto della correlazione delle suddette esperienze agli obiettivi specifici di apprendimento dell’indirizzo di studi scelto dal candidato e, analogamente a quanto previsto per i candidati interni, valuta gli esiti delle stesse e la loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari. Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti.

Relativamente allo svolgimento dell’esame di Stato, valgono i principi già illustrati a proposito dei candidati interni.

Giova anche in questa sede ricordare che, ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, a partire dall’anno scolastico 2018/2019, lo svolgimento di attività di alternanza scuola lavoro o ad esse assimilabili costituirà anche per i candidati esterni requisito di ammissione agli esami di Stato conclusivi, secondo criteri definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di prossima emanazione.

3. Novità e aggiornamenti in tema di attività di alternanza scuola lavoro per gli studenti atleti di alto livello agonistico

Questo Ministero ha avuto modo di chiarire, con la nota AOODGOSV prot. n. 3355 del 28 marzo 2017, la riconducibilità alle attività di alternanza scuola lavoro delle attività sportive praticate ai massimi livelli agonistici da parte degli studenti-atleti di “Alto livello” frequentanti le classi terze, quarte e quinte dei percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado, coerentemente con quanto previsto dal Programma sperimentale di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 2015, n. 935.

Al riguardo, con successiva nota AOODGSIP prot. n. 4379 dell’11 settembre 2017, è stata rammentata, alle istituzioni scolastiche interessate, la possibilità di aderire al suddetto Programma di sperimentazione, che si avvale di attività di accompagnamento e di iniziative di formazione professionale specifica per i docenti coinvolti, adottate da questo Ministero e supportate dalla possibilità di utilizzo di nuove tecnologie informatiche.

In tale ultima nota, sono stati specificati i nuovi requisiti di ammissione al citato Programma che, in seguito alla delibera dell’apposita Commissione prevista dal decreto ministeriale n. 935 dell’11 dicembre 2015, risultano ampliati rispetto al passato in ordine alle categorie di atleti ammessi alla sperimentazione.

In coerenza con il nuovo quadro nazionale delineato dalla Commissione, si specificano di seguito le categorie di atleti di “Alto livello”, per i quali è accertata la riconducibilità delle attività sportive agonistiche praticate a quelle di alternanza scuola lavoro, riportando l’Ente abilitato al rilascio della documentazione attestante l’appartenenza:

1. Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili.
L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento.

2. Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici estivi ed invernali, anche giovanili, del Quadriennio 2017-2020.
L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento.
3. Studenti riconosciuti quali “Atleti di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalle Discipline Sportive Associate o Lega professionistica di riferimento.
L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di riferimento.

4. Per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 24 posti della classifica nazionale di categoria, all'inizio dell'anno scolastico di riferimento.
L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla Federazione Sportiva di riferimento.

5. Per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n. 91/1981, atleti che partecipano ai seguenti campionati:
- Calcio (serie A, serie B, serie C, Primavera e Berretti serie A, B e C, Under 17 serie
A e B);
- Pallacanestro serie A1, A2, B, Under 20 Eccellenza, Under 18 Eccellenza.
L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di riferimento.

6. Per gli sport non professionistici di squadra, gli atleti che partecipano ai Campionati Nazionali di serie A1 e A2.
Per la Pallavolo, atleti partecipanti ai campionati di serie A e B maschile e A1, A2 e B1
femminile.
L’attestazione è rilasciata esclusivamente dalla Lega o dalla Federazione Sportiva di riferimento.

IL DIRETTORE GENERALE
Maria Assunta Palermo

 


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GU
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070) (GU n.112 del 16-5-2017 - Suppl. Ordinario n. 23) - Vigente al: 31-5-2017
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MIUR
Circolare del 24 aprile 2018
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Ultimo aggiornamento (Domenica 06 Maggio 2018 19:44)

 

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