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UIL Scuola LU MS PI, 27 maggio 2015, Scheda lettura
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UIL Scuola LU MS PI
27 maggio 2015

Assegnazione provvisoria personale docente: chi può richiederla

1. L’assegnazione provvisoria può essere richiesta per una sola provincia, per il numero di sedi previsto per i trasferimenti, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale come disciplinato dall’art. 3 del C.C.N.I. del 23.2.2015. La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità. Nelle domande di assegnazione provvisoria i posti di sostegno, di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato sono intercambiabili ai fini del rispetto del vincolo quinquennale di servizio su tale tipologia di posti. L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso, secondo l’ordine previsto ai punti 38 e 44 della sequenza operativa di cui all’allegato 3.

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta indifferentemente per uno dei seguenti motivi:

  • ricongiungimento al coniuge o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • ricongiungimento ai figli o agli affidati con provvedimento giudiziario;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento ai genitori.

2. Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia superato il periodo di prova. Non sono, altresì, consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti di personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1.9.2015.

3. In base a quanto disposto nell’art. 2 comma 2 del C.C.N.I. 23.2.2015, può partecipare all’assegnazione provvisoria per la provincia di titolarità, per i soli motivi indicati nel precedente comma 1, tutto il personale docente assunto con decorrenza giuridica antecedente all’anno scolastico in cui si effettuano le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Per quanto riguarda l’assegnazione in altra provincia, per l’a.s. 2015/2016, possono chiedere l’assegnazione provvisoria tutti coloro che sono stati assunti nell’anno scolastico 2012/2013, anche solo giuridicamente, e negli anni scolastici precedenti. In attuazione di quanto previsto all’art. 15 comma 10-bis della L. n. 128/13, il personale docente assunto a partire dalla decorrenza giuridica 1 settembre 2013, non può chiedere assegnazione provvisoria per altra provincia per un triennio a far data dalla decorrenza giuridica dell’assunzione, ad eccezione di coloro che beneficiano delle precedenze di cui al successivo art. 8 punti I, III, IV, VI e VII, ivi compreso il personale docente della provincia di Trento. Le lavoratrici madri e i lavoratori padri anche adottivi o affidatari, assunti con decorrenza giuridica 1° settembre 2013 e successiva, che hanno figli di età superiore a tre anni e fino ad otto, pur non avendo diritto alla precedenza di cui al successivo art. 8, punto IV, lettera i), potranno presentare domanda di assegnazione provvisoria per un’altra provincia.

4. In caso di ricongiungimento al coniuge o al convivente destinato a nuova sede per motivi di lavoro, o che svolge attività lavorativa in altra provincia si prescinde dall’iscrizione anagrafica.

5. Alla domanda di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori (lettera “a” della citata tabella) è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un’età superiore a 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria). Si considerano anche i figli che compiono i 6 anni o i 18 anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria. A tal fine, il docente che aspiri all’assegnazione provvisoria per ricongiungimento ai genitori, al coniuge, convivente e/o ai figli dovrà indicare il comune di ricongiungimento nella domanda ovvero il comune viciniore in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili. Tale comune, ovvero il distretto scolastico di residenza per i comuni suddivisi in più distretti, dovrà essere necessariamente indicato nelle preferenze. Esso, eventualmente preceduto dalla indicazione di preferenze analitiche relative a specifiche scuole, dovrà necessariamente a sua volta precedere la preferenza per ogni altro comune o distretto sub-comunale per i comuni suddivisi in più distretti.

L’assegnazione provvisoria sarà disposta con le seguenti modalità:

- l’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso;

- l’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza.

- le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza.

L’indicazione della preferenza sintetica per il comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico di ricongiungimento per i comuni suddivisi in più distretti, è obbligatoria solo allorquando vengano richiesti anche altri comuni o distretti oltre i predetti oppure altre classi di concorso o posti di grado diverso.

La mancata indicazione del comune di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio delle eventuali preferenze relative ad altri comuni, o altre classi di concorso o posti di grado diverso, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda di assegnazione provvisoria. Pertanto, in tali casi l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

6. Si richiama, per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, quanto stabilito dall’art. 9 del C.C.N.I. 23.2.2015 e dall’art. 4 dell’O.M. n. 4 del 24.2.2015 anche con riferimento ai casi di ricongiungimento al convivente.

7. Non è consentita l’assegnazione provvisoria nell’ambito del comune di titolarità, con l’eccezione dei comuni che comprendono più distretti.

8. Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate solo su posti e cattedre la cui vacanza sia accertata per l’intero anno scolastico e per l’intero orario di cattedra e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili. Per il personale in part time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

9. In sede di contrattazione regionale decentrata saranno regolamentate le modalità per consentire lo scambio di cattedre o posti tra coniugi anche fra province diverse.

10. La sequenza operativa delle assegnazioni provvisorie è regolata dalle disposizioni di cui al successivo art. 9.

11. L’assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica può essere richiesta, esclusivamente nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica, per una sola diocesi, diversa da quella di appartenenza.

12. Alla domanda di assegnazione provvisoria degli insegnanti di religione cattolica deve essere, altresì, allegata la Idoneità rilasciata dall’Ordinario della diocesi richiesta.

13. Le operazioni di assegnazione provvisoria da altra provincia o per altra classe di concorso o per altro posto o grado d’istruzione saranno effettuate salvaguardando il contingente di assunzioni a tempo indeterminato previsto per l’a.s. 2015/2016.


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Ultimo aggiornamento (Sabato 30 Maggio 2015 12:31)

 

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