ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZAZIONI: DOCENTI. EDUCATORI E ATA
La scheda che spiega le principali novità e le procedure. |
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ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZAZIONI Con la sottoscrizione del nuovo Contratto sulle assegnazioni e le utilizzazioni del personale docente, educativo e ATA si è riaffermata l’importanza della contrattazione, che ha mostrato la possibilità di operare, fino all’ultimo minuto prima della firma, modifiche legislative e contrastare prassi burocratiche che, a volte - come nel caso per esempio della lunga ed estenuante trattativa che ha riguardato i docenti del terzo anno FIT - tendevano ad indebolire diritti ed aspettative dei lavoratori che, invece, si è condizionato con un’azione determinata, coesa, trasparente e chiara. Scelte, non certo facili e scontate, che riconoscono la fruizione di quei diritti, che solo il contratto sottoscritto poteva consentire. Possiamo senz’altro dire che abbiamo contribuito a costruire un buon contratto. LE PRINCIPALI NOVITÀ Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità annuale del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
PERSONALE DOCENTE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE Motivi per cui è possibile richiedere assegnazione provvisoria Può partecipare all’assegnazione provvisoria, provinciale o interprovinciale, tutto il personale docente assunto a tempo indeterminato (anche con la sola nomina giuridica) per i soli motivi previsti dall’art. 7 comma 1 del CCNI 2019/22 e di seguito indicati:
Nota bene: - il superamento dell’anno di prova non è requisito indispensabile per poter richiedere assegnazione provvisoria nel proprio ordine o grado di scuola. - il docente sceglie liberamente a quale familiare ricongiungersi, senza alcun vincolo (es. il docente il cui coniuge è residente nel comune X provincia A può chiedere il ricongiungimento al figlio o al genitore residenti nel comune Y, anche di diversa provincia). - per ricongiungersi al genitore non è necessaria la convivenza. Assegnazione provvisoria per chi ottiene il trasferimento/passaggio nella provincia di ricongiungimento È stato eliminato il vincolo per cui non era possibile richiedere assegnazione provvisoria nella provincia di ricongiungimento, se ottenuta con il trasferimento/passaggio interprovinciale. Pertanto, alle operazioni di assegnazione provvisoria provinciale possono partecipare anche i docenti che abbiano ottenuto, per l’a.s. in cui si effettuano le operazioni annuali, un movimento interprovinciale per la provincia in cui ricorre uno dei motivi di cui all’art. 7 comma 1. Assegnazione provvisoria interprovinciale su posto di sostegno per i docenti di ruolo sprovvisti di titolo specifico Il personale docente, che ha titolo a richiedere assegnazione provvisoria per uno dei motivi di cui all’art. 7 comma 1., purché stia per concludere il corso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, che abbia almeno un anno di servizio sul sostegno, anche a tempo determinato, può essere assegnato sui posti di sostegno, previo accantonamento di un numero di posti di sostegno pari al numero di docenti specializzati inseriti nelle GaE e I/II fascia di istituto. La richiesta di posti di sostegno può essere presentata da tutti i docenti in possesso dei requisiti di cui sopra ed esclusivamente per le assegnazioni provvisorie interprovinciali. Tra tutti i docenti che utilizzeranno tale possibilità avranno priorità, nell’ordine:
Nota bene: a) L’operazione è residuale rispetto alle altre domande di assegnazione provvisoria con i requisiti ordinari (sequenza n. 41). b) La provincia in cui si darà la disponibilità deve necessariamentecoincidere con quella in cui ricorra uno dei requisiti previsti dall’art. 7 comma 1. c) Tale possibilità è quindi aggiuntiva e in subordine rispetto alla richiesta di assegnazione provvisoria inter-provinciale per la propria classe di concorso o posto di titolarità (ed aggiuntiva e in subordine anche all’eventuale richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale per altro posto o altro grado rispetto a quello di titolarità). d) Il docente dovrà obbligatoriamente allegare alla domanda una dichiarazione in cui si evinca il possesso di uno dei due requisiti sopra indicati. Docenti del terzo anno FIT nominati dalle graduatorie pubblicate entro il 31/8/2018 I docenti che sono stati nominati dalle graduatorie pubblicate entro il 31/8/2018 (DDG 85/2018) e che stanno svolgendo l’anno di prova, partecipano esclusivamente alle operazioni di assegnazione provvisoria, provinciale o interprovinciale, per l’a.s. 2019/20 purché abbiano uno dei requisiti di cui all’art. 7 comma 1. Nota bene: la domanda si presenterà in modalità cartacea e l’assegnazione provvisoria sarà residuale rispetto alle altre domande di assegnazione provvisoria con i requisiti ordinari (è l’ultima sequenza delle operazioni n. 42). Punteggi Sono assegnati:
Nota bene: a) Il punteggio spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento a condizione che essa, alla data di presentazione della domanda vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. b) Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un’età superiore a 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria). c) Il punteggio per i figli è assegnato anche se questi compiono i 6 anni (pp. 4) o i 18 anni (pp. 3) entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria. d) In caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica. Allegati All’istanza di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, quanto stabilito dall’art. 4 dell’O.M. n. 203 dell’8.3.2019 anche con riferimento ai casi di ricongiungimento al convivente. Preferenze L’assegnazione provvisoria può essere richiesta indicando fino a 20 preferenze per i docenti dell’infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria.
L’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri il possesso del titolo valido per la mobilità professionale. Ordine di valutazione delle domande
Spezzoni e part time Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell’organico dell’autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell’art. 1 comma 69 della legge 107/15, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili. Per il personale in part time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili. I casi in cui non è possibile richiedere assegnazione provvisoria Non può essere richiesta assegnazione provvisoria:
Inoltre non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti dei docenti che non abbiano ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico per cui si svolgono le operazioni di assegnazione provvisoria. Assegnazione provvisoria provinciale nelle città i cui comuni sono divisi in più distretti Nei casi in cui il comune di titolarità sia diviso in più distretti è consentita l’assegnazione provvisoria provinciale solo ai docenti che oltre ad avere uno dei requisiti di cui all’art.7 comma 1 sono in possesso di una delle precedenze di cui al successivo art. 8. Precedenze Confermate tutte le tipologie di precedenza degli anni passati (art. 8). La precedenza per le lavoratrici madri e i lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età fino ai 6 anni e, limitatamente ai trasferimenti interprovinciali, superiore ai 6 e fino ai 12 anni continua a precedere l’assistenza all’unico parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado) con handicap grave. Come esprimere le preferenze nel caso di ricongiungimento al familiare
Come esprimere le preferenze per beneficiare delle precedenze
Nota bene: fanno eccezione le precedenze n. I (non vedenti/emodializzati) e la precedenza n. III lettera d) (art. 21 legge 104/92) per le quali non esiste alcun tipo di vincolo, né in riferimento alla provincia in cui esercitare il diritto della precedenza, né per il criterio con cui esprimere le preferenze all’interno del modulo domanda. Inoltre, per fruire delle precedenze n. IV (assistenza); VI (coniuge di militare o categoria equiparata) e VII (incarichi pubblici) è necessario che ricorra uno dei motivi di cui all’art. 7 comma 1. Assegnazione provvisoria interprovinciale per chi è in possesso del titolo del sostegno Per le assegnazioni interprovinciali su posto di sostegno si seguono due distinte sequenze: 1. Assegnazione provvisoria del docente titolare su posto di sostegno; UTILIZZAZIONI Personale avente titolo a richiedere utilizzazione
Nota bene: tali docenti devono inserire come prima preferenza la scuola di precedente titolarità. Dopo l’espressione di tale preferenza è possibile indicare, in subordine, le scuole del comune (o del distretto sub-comunale) che comprende la scuola di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, nel rispetto delle relative tabelle. Eventuali ulteriori preferenze relative a scuole di altri comuni devono essere indicate solo dopo le precedenti. L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) solo ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune. La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità (nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni) annulla le preferenze puntuali e/o sintetiche relative ad altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità.
Utilizzazioni interprovinciali L’utilizzazione per altra provincia è consentita esclusivamente al permanere della situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza. Dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente. Ottimizzazione della cattedra Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la disponibilità di ore anche parziale, ferma restando l’unitarietà dell’insegnamento nella scuola di completamento. Il provvedimento viene formalizzato dal dirigente scolastico della scuola di titolarità. Punteggi La Tabella di valutazione con cui calcolare il punteggio dell’utilizzazione è la stessa inserita nel CCNI 2019/22 relativo ai trasferimenti e passaggi e comprende tre sezioni distinte: I. Anzianità di servizio II. Esigenze di famiglia III. Titoli generali Nota bene: a) per la valutazione del servizio bisognerà fare riferimento al punteggio e alle note riferiti ai “trasferimenti d’ufficio” e non a quelli “a domanda”. b) a tale punteggio si aggiungerà anche l’anno in corso (punteggio di ruolo ed eventuale punteggio della continuità di scuola) ed ulteriori titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande. Utilizzazioni nei Licei musicali L’art. 6 bis, relativo alla gestione delle utilizzazioni per le nuove classi di concorso resterà in vigore solo per l’a.s. 2019/20. Dal 2020/21 perderà di efficacia e anche per queste classi di concorso si applicheranno le norme generali. INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica sono effettuate d’intesa tra il Direttore Generale Regionale e l’Ordinario Diocesano competente, avendo riguardo alla ripartizione del territorio in diocesi, nel quadro delle disponibilità, comprensivo di tutti i posti di insegnamento della religione cattolica complessivamente funzionanti. EDUCATORI Al personale educativo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le utilizzazioni ed assegnazione provvisorie del personale docente. In particolare:
PERSONALE ATA Per il personale ATA non ci sono sostanziali novità. Il testo ricalca quello degli anni precedenti, tranne in alcune parti, come per esempio l’espressione delle preferenze per ottenere le precedenze per cui è stato necessario adeguarlo a ciò che è stato previsto per i docenti. SCHEDA REALIZZATA DALLA UIL SCUOLA* Mobilità annuale 2019/20 – 2020/21 – 2021/22: Scheda tecnica Uil Scuola Rua
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Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link*» UIL Scuola RS per la consulenza e/ assistenza si rivolge a UIL Scuola
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^ Fonte» UIL Scuola RUA_Dcm_20giu19=RS_2019-06-23 |
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