La scheda che spiega le principali novità e le procedure.

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ASSEGNAZIONI PROVVISORIE E UTILIZZAZIONI
2019/20 – 2020/21 – 2021/22
LA SCHEDA DI SINTESI
DELLA UIL SCUOLA RUA

Con la sottoscrizione del nuovo Contratto sulle assegnazioni e le utilizzazioni del personale docente, educativo e ATA si è riaffermata l’importanza della contrattazione, che ha mostrato la possibilità di operare, fino all’ultimo minuto prima della firma, modifiche legislative e contrastare prassi burocratiche che, a volte - come nel caso per esempio della lunga ed estenuante trattativa che ha riguardato i docenti del terzo anno FIT - tendevano ad indebolire diritti ed aspettative dei lavoratori che, invece, si è condizionato con un’azione determinata, coesa, trasparente e chiara.

Scelte, non certo facili e scontate, che riconoscono la fruizione di quei diritti, che solo il contratto sottoscritto poteva consentire.

Possiamo senz’altro dire che abbiamo contribuito a costruire un buon contratto.

LE PRINCIPALI NOVITÀ

Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità annuale del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  • Ha una validità giuridica di 3 anni (2019/20, 2020/21, 2021/22).
  • Le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni si potranno comunque richiedere annualmente.
  • È possibile la riapertura della trattativa, anche su richiesta di un solo soggetto firmatario, per recepire possibili effetti sulla mobilità annuale derivanti da eventuali interventi normativi e contrattuali o qualora le parti concordemente lo ritengano necessario.
  • Le date di scadenza per la presentazione delle domande verranno fissate con successiva circolare.

PERSONALE DOCENTE

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Motivi per cui è possibile richiedere assegnazione provvisoria

Può partecipare all’assegnazione provvisoria, provinciale o interprovinciale, tutto il personale docente assunto a tempo indeterminato (anche con la sola nomina giuridica) per i soli motivi previsti dall’art. 7 comma 1 del CCNI 2019/22 e di seguito indicati:

  • ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  • ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile;
  • ricongiungimento al convivente (compresi i parenti e gli affini) purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  • gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  • ricongiungimento al genitore.

Nota bene:

- il superamento dell’anno di prova non è requisito indispensabile per poter richiedere assegnazione provvisoria nel proprio ordine o grado di scuola.

- il docente sceglie liberamente a quale familiare ricongiungersi, senza alcun vincolo (es. il docente il cui coniuge è residente nel comune X provincia A può chiedere il ricongiungimento al figlio o al genitore residenti nel comune Y, anche di diversa provincia).

- per ricongiungersi al genitore non è necessaria la convivenza.

Assegnazione provvisoria per chi ottiene il trasferimento/passaggio nella provincia di ricongiungimento

È stato eliminato il vincolo per cui non era possibile richiedere assegnazione provvisoria nella provincia di ricongiungimento, se ottenuta con il trasferimento/passaggio interprovinciale.

Pertanto, alle operazioni di assegnazione provvisoria provinciale possono partecipare anche i docenti che abbiano ottenuto, per l’a.s. in cui si effettuano le operazioni annuali, un movimento interprovinciale per la provincia in cui ricorre uno dei motivi di cui all’art. 7 comma 1.

Assegnazione provvisoria interprovinciale su posto di sostegno per i docenti di ruolo sprovvisti di titolo specifico

Il personale docente, che ha titolo a richiedere assegnazione provvisoria per uno dei motivi di cui all’art. 7 comma 1., purché stia per concludere il corso di specializzazione sul sostegno o, in subordine, che abbia almeno un anno di servizio sul sostegno, anche a tempo determinato, può essere assegnato sui posti di sostegno, previo accantonamento di un numero di posti di sostegno pari al numero di docenti specializzati inseriti nelle GaE e I/II fascia di istituto.

La richiesta di posti di sostegno può essere presentata da tutti i docenti in possesso dei requisiti di cui sopra ed esclusivamente per le assegnazioni provvisorie interprovinciali.

Tra tutti i docenti che utilizzeranno tale possibilità avranno priorità, nell’ordine:

  • genitori con figli disabili (art. 8, punto IV, lett. g);
  • genitori con figli fino ai 6 anni di età (art. 8, punto IV, lett. l));
  • genitori con figli di età compresa tra 6 e 12 anni (art. 8, punto IV, lett. m).

Nota bene: a) L’operazione è residuale rispetto alle altre domande di assegnazione provvisoria con i requisiti ordinari (sequenza n. 41). b) La provincia in cui si darà la disponibilità deve necessariamentecoincidere con quella in cui ricorra uno dei requisiti previsti dall’art. 7 comma 1. c) Tale possibilità è quindi aggiuntiva e in subordine rispetto alla richiesta di assegnazione provvisoria inter-provinciale per la propria classe di concorso o posto di titolarità (ed aggiuntiva e in subordine anche all’eventuale richiesta di assegnazione provvisoria interprovinciale per altro posto o altro grado rispetto a quello di titolarità). d) Il docente dovrà obbligatoriamente allegare alla domanda una dichiarazione in cui si evinca il possesso di uno dei due requisiti sopra indicati.

Docenti del terzo anno FIT nominati dalle graduatorie pubblicate entro il 31/8/2018

I docenti che sono stati nominati dalle graduatorie pubblicate entro il 31/8/2018 (DDG 85/2018) e che stanno svolgendo l’anno di prova, partecipano esclusivamente alle operazioni di assegnazione provvisoria, provinciale o interprovinciale, per l’a.s. 2019/20 purché abbiano uno dei requisiti di cui all’art. 7 comma 1.

Nota bene: la domanda si presenterà in modalità cartacea e l’assegnazione provvisoria sarà residuale rispetto alle altre domande di assegnazione provvisoria con i requisiti ordinari (è l’ultima sequenza delle operazioni n. 42).

Punteggi

Sono assegnati:

  • punti 6 per il ricongiungimento al familiare (coniuge o parte dell’unione civile; convivente; figli o affidati minori o maggiorenni disabili in situazione di gravità; genitori);
  • punti 4 per ogni figlio o affidato di età inferiore ai 6 anni;
  • punti 3 per ogni figlio o affidato di età superiore ai 6 anni e inferiore ai 18 anni.

Nota bene: a) Il punteggio spetta per il comune di residenza della persona cui si chiede il ricongiungimento a condizione che essa, alla data di presentazione della domanda vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. b) Il punteggio previsto per il ricongiungimento ai genitori è attribuito solo nel caso in cui almeno uno dei due genitori abbia un’età superiore a 65 anni (l’età è riferita al 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria). c) Il punteggio per i figli è assegnato anche se questi compiono i 6 anni (pp. 4) o i 18 anni (pp. 3) entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua l’assegnazione provvisoria. d) In caso di parità di precedenze e di punteggio prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.

Allegati

All’istanza di assegnazione provvisoria devono essere allegati i documenti attestanti i requisiti richiesti nella tabella di valutazione per le assegnazioni provvisorie. Per le dichiarazioni personali sostitutive delle certificazioni, quanto stabilito dall’art. 4 dell’O.M. n. 203 dell’8.3.2019 anche con riferimento ai casi di ricongiungimento al convivente.

Preferenze

L’assegnazione provvisoria può essere richiesta indicando fino a 20 preferenze per i docenti dell’infanzia e primaria e fino a 15 preferenze per i docenti della scuola secondaria.

  • Le preferenze possono essere del seguente tipo:
    - scuole
    - comuni
    - distretti
    - codice provincia (solo nel caso di assegnazione interprovinciale).
  • Le preferenze territoriali espresse nell’apposita sezione del modulo domanda saranno progressivamente esaminate nell’ordine riportato per tutte le tipologie di posto o classe di concorso richiesti diversi da quello di appartenenza.
  • Assegnazione per altre classi di concorso o posti di grado diverso

L’assegnazione provvisoria, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, può essere richiesta

anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione per i quali si riscontri

il possesso del titolo valido per la mobilità professionale.

Ordine di valutazione delle domande

  • La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione o per altro tipo di posto è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.
  • L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso precede quella dei titolari tra gradi diversi o classi di concorso.
  • L’assegnazione provvisoria in scuole del comune di ricongiungimento precede l’assegnazione per scuole di diverso comune anche rispetto alle richieste di classi di concorso o posti di grado diversi da quello di appartenenza.

Spezzoni e part time

Le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell’organico dell’autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell’art. 1 comma 69 della legge 107/15, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili. Per il personale in part time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.

I casi in cui non è possibile richiedere assegnazione provvisoria

Non può essere richiesta assegnazione provvisoria:

  • all’interno del comune di titolarità;
  • nei confronti del personale scolastico assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica
  • coincidente con l’inizio dell’anno scolastico per cui si svolgono le operazioni di assegnazione
  • provvisoria (ad accezione dei docenti del terzo anno FIT nominati da graduatorie pubblicate
  • entro il 31/8);
  • per più province.

Inoltre non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti dei docenti che non abbiano ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico per cui si svolgono le operazioni di assegnazione provvisoria.

Assegnazione provvisoria provinciale nelle città i cui comuni sono divisi in più distretti

Nei casi in cui il comune di titolarità sia diviso in più distretti è consentita l’assegnazione provvisoria provinciale solo ai docenti che oltre ad avere uno dei requisiti di cui all’art.7 comma 1 sono in possesso di una delle precedenze di cui al successivo art. 8.

Precedenze

Confermate tutte le tipologie di precedenza degli anni passati (art. 8). La precedenza per le lavoratrici madri e i lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età fino ai 6 anni e, limitatamente ai trasferimenti interprovinciali, superiore ai 6 e fino ai 12 anni continua a precedere l’assistenza all’unico parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado) con handicap grave.

Come esprimere le preferenze nel caso di ricongiungimento al familiare

  • Ai fini del ricongiungimento al familiare bisognerà esprimere come prima preferenza il comune di ricongiungimento (o distretto sub-comunale) oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
  • L’indicazione del codice sintetico del comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) solo se si intende esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune.
  • In caso di mancata indicazione del comune (o distretto sub comunale) di ricongiungimento (nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni) la domanda non è annullata, ma l’ufficio si limiterà a prendere in considerazione soltanto le preferenze analitiche relative a specifiche scuole del comune di ricongiungimento e per la stessa classe di concorso o posto di titolarità.

Come esprimere le preferenze per beneficiare delle precedenze

  • Si ha diritto alla precedenza purché si esprima come prima preferenza il comune (o distretto sub-comunale) in cui si esercita la precedenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso.
  • L’indicazione del codice sintetico del comune (o distretto sub comunale) in cui si esercita la precedenza è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) solo se si intende esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune.
  • La mancata indicazione del comune (o distretto sub comunale) di riferimento (nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni) preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria, senza diritto di precedenza.

Nota bene: fanno eccezione le precedenze n. I (non vedenti/emodializzati) e la precedenza n. III lettera d) (art. 21 legge 104/92) per le quali non esiste alcun tipo di vincolo, né in riferimento alla provincia in cui esercitare il diritto della precedenza, né per il criterio con cui esprimere le preferenze all’interno del modulo domanda.

Inoltre, per fruire delle precedenze n. IV (assistenza); VI (coniuge di militare o categoria equiparata) e VII (incarichi pubblici) è necessario che ricorra uno dei motivi di cui all’art. 7 comma 1.

Assegnazione provvisoria interprovinciale per chi è in possesso del titolo del sostegno

Per le assegnazioni interprovinciali su posto di sostegno si seguono due distinte sequenze:

1. Assegnazione provvisoria del docente titolare su posto di sostegno;
2. In subordine, assegnazione provvisoria del docente titolare su posto comune in possesso del titolo di sostegno.

UTILIZZAZIONI

Personale avente titolo a richiedere utilizzazione

  • docenti che, dopo le operazioni di trasferimento risultino a qualunque titolo senza sede definitiva o in esubero sulla provincia;
  • docenti trasferiti quali soprannumerari a domanda condizionata oppure d’ufficio nei 9 anni scolastici precedenti (dall’a.s. 2011/12 e successivi) e che abbiano richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento nell’istituzione/comune di precedente titolarità;

Nota bene: tali docenti devono inserire come prima preferenza la scuola di precedente titolarità.

Dopo l’espressione di tale preferenza è possibile indicare, in subordine, le scuole del comune (o del distretto sub-comunale) che comprende la scuola di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, le scuole del comune viciniore, nel rispetto delle relative tabelle. Eventuali ulteriori preferenze relative a scuole di altri comuni devono essere indicate solo dopo le precedenti.

L’indicazione dell’intero comune (o distretto sub comunale) di ex titolarità è obbligatoria (anche nel caso di comuni in cui esista una sola scuola) solo ove si intenda esprimere preferenze (sia di singola scuola, sia sintetiche) per altro comune. La mancata indicazione della preferenza sintetica del comune o distretto sub-comunale di ex titolarità (nel caso si esprimano preferenze anche per altri comuni) annulla le preferenze puntuali e/o sintetiche relative ad altri comuni. Pertanto, in tali casi, saranno prese in considerazione solo le preferenze relative al comune di ex titolarità.

  • docenti che cessano dal collocamento fuori ruolo e che vengono restituite al proprio ruolo e alla titolarità di provenienza e che hanno avuto una sede di titolarità non compresa tra quelle espresse a domanda;
  • docenti che, ai sensi del DM n.331/1997, cessati dal servizio hanno chiesto ed ottenuto il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale e non hanno trovato disponibile il posto di precedente titolarità;
  • docenti, appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero, che richiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso per cui hanno titolo, o su posti di sostegno, nell’ambito del ruolo di appartenenza, anche se privi di titolo di specializzazione, nella provincia nei limiti dell’esubero;
  • docenti titolari su insegnamento curricolare in possesso del titolo di specializzazione che chiedono di essere utilizzati solo sul sostegno, nell’ambito dello stesso grado di istruzione;
  • docenti di scuola primaria titolari su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posto lingua straniera, nella scuola di  titolarità o in altra scuola, nel caso in cui nella propria non vi siano posti disponibili;
  • docenti titolari su insegnamento curricolare possono chiedere di essere utilizzati su posti istituiti presso le strutture ospedaliere, presso le istituzioni carcerarie o sulle sedi di organico dei CPIA e sui posti relativi ai percorsi di secondo livello (ex-corsi serali);
  • i docenti che abbiano superato corsi di riconversione professionale per il sostegno o corsi intensivi per il conseguimento del titolo di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno che chiedono di essere utilizzati su posti di sostegno del medesimo grado di scuola;
  • docenti della scuola secondaria I grado che rientrano nelle categorie indicate negli articoli 43 e 44 della Legge n.270/1982 riguardanti rispettivamente i docenti di educazione fisica senza titolo e i docenti di educazione musicale;
  • insegnanti tecnico-pratici non collocati nelle classi di concorso previste dalla tabella B allegata al DPR n.19/2016, che possono essere utilizzati ai sensi dell’art. 14 comma 17 della legge n.135/2012, su posti disponibili ricorrendo le condizioni previste con riguardo alle abilitazioni, ai titoli di studio e alla specializzazione sul sostegno;
  • gli insegnanti tecnico-pratici appartenenti a classi di concorso in esubero in possesso di un titolo di studio che consenta l’accesso ad altra classe di concorso, sia essa appartenente alla tabella A, che alla tabella B del DPR 19/16 e successive modifiche, sono utilizzati sulle relative disponibilità per le quali hanno titolo, nei limiti della permanenza di situazione di esubero provinciale della classe di concorso o dell’area di provenienza. Nel caso di utilizzazione in classi di concorso della tabella A, sarà attribuito il maggior trattamento economico spettante.
  • docenti, anche non in esubero, in possesso dei requisiti indicati nei commi 1 e 2 dell’art.3 del DM n.8/2011, riguardante la pratica musicale nella scuola primaria, che chiedono di essere utilizzati, in particolare nella scuola primaria anche organizzata in rete, per la diffusione della cultura e della pratica musicale.
  • i docenti che, pur non essendo soprannumerari, appartengono a classi di concorso o posti in esubero nella provincia, sono utilizzati a domanda, nei limiti dell’esubero, in altra classe di concorso o posti anche di grado diverso di istruzione per i quali siano in possesso del titolo valido per la mobilità professionale;
  • il personale titolare su provincia, appartenente a classe di concorso o ruolo in esubero, viene utilizzato anche d’ufficio in altra classe di concorso o posto, comunque nell’ambito di un unico grado di istruzione;
  • Il personale docente che al termine delle operazioni di mobilità dovesse risultare ancora in esubero nazionale, e sia rimasto in carico alla provincia di immissione in ruolo, viene assegnato d’ufficio ad una scuola al termine di tutte le operazioni previste anche in soprannumero.

Utilizzazioni interprovinciali

L’utilizzazione per altra provincia è consentita esclusivamente al permanere della situazione di esubero nel posto o nella classe di concorso della provincia di appartenenza.

Dette utilizzazioni saranno disposte nella provincia richiesta, laddove risulti disponibilità di posti di insegnamento, prioritariamente per il posto o per la classe di concorso di appartenenza ed in subordine su posti comunque disponibili per i quali il docente sia in possesso del titolo di abilitazione corrispondente.

Ottimizzazione della cattedra

Il titolare di cattedra costituita tra più scuole completa l’orario nella scuola di titolarità, qualora nella stessa si determini la disponibilità di ore anche parziale, ferma restando l’unitarietà dell’insegnamento nella scuola di completamento. Il provvedimento viene formalizzato dal dirigente scolastico della scuola di titolarità.

Punteggi

La Tabella di valutazione con cui calcolare il punteggio dell’utilizzazione è la stessa inserita nel  CCNI 2019/22 relativo ai trasferimenti e passaggi e comprende tre sezioni distinte:

I. Anzianità di servizio

II. Esigenze di famiglia

III. Titoli generali

Nota bene: a) per la valutazione del servizio bisognerà fare riferimento al punteggio e alle note riferiti ai “trasferimenti d’ufficio” e non a quelli “a domanda”. b) a tale punteggio si aggiungerà anche l’anno in corso (punteggio di ruolo ed eventuale punteggio della continuità di scuola) ed ulteriori titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione delle domande.

Utilizzazioni nei Licei musicali

L’art. 6 bis, relativo alla gestione delle utilizzazioni per le nuove classi di concorso resterà in vigore solo per l’a.s. 2019/20. Dal 2020/21 perderà di efficacia e anche per queste classi di concorso si applicheranno le norme generali.

INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA

Le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie degli insegnanti di religione cattolica sono effettuate d’intesa tra il Direttore Generale Regionale e l’Ordinario Diocesano competente, avendo riguardo alla ripartizione del territorio in diocesi, nel quadro delle disponibilità, comprensivo di tutti i posti di insegnamento della religione cattolica complessivamente funzionanti.

EDUCATORI

Al personale educativo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le utilizzazioni ed assegnazione provvisorie del personale docente.

In particolare:

  • in presenza di esubero provinciale si applica la disciplina per l’utilizzazione a domanda in altro ruolo, per classi di concorso o posti di sostegno per i quali gli interessati siano in possesso del prescritto titolo.
  • qualora presso istituzioni educative maschili esistano posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità femminile e, reciprocamente, presso istituzioni educative femminili posti di organico disponibili determinati dalla semiconvittualità maschile, dovrà essere, inoltre, prevista la possibilità che le operazioni di utilizzazione, finalizzate alla copertura di detti posti, siano disposte nei confronti di tutto il personale educativo soprannumerario, prescindendo quindi dal relativo ruolo di appartenenza (ruolo maschile - ruolo femminile) e prioritariamente presso l’istituzione di precedente titolarità. Dovrà, infine, essere garantita l’utilizzazione del personale educativo presso le altre istituzioni educative.
  • Il personale educativo trasferito quale soprannumerario negli ultimi nove anni, che abbia richiesto in ciascun anno dell’ottennio il trasferimento anche nell’istituzione di precedente titolarità, può richiedere l’utilizzazione nell’istituzione di precedente titolarità con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

PERSONALE ATA

Per il personale ATA non ci sono sostanziali novità. Il testo ricalca quello degli anni precedenti, tranne in alcune parti, come per esempio l’espressione delle preferenze per ottenere le precedenze per cui è stato necessario adeguarlo a ciò che è stato previsto per i docenti.

SCHEDA REALIZZATA DALLA UIL SCUOLA*
A cura di
Pasquale Proietti, Mauro Panzieri e Paolo Pizzo

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Mobilità annuale 2019/20 – 2020/21 – 2021/22: Scheda tecnica Uil Scuola Rua


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link*»

UIL Scuola
www.uilscuola.it

RS per la consulenza e/ assistenza si rivolge a

UIL Scuola
Dove


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Link/siti
esterni
non
collegati

^ Fonte» UIL Scuola RUA_Dcm_20giu19=RS_2019-06-23
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