Il MIUR ha predisposto e inviato, ai Direttori generali degli Uffici Scolastici Regionali e ai Dirigenti degli Ambiti scolastici territoriali, il decreto interministeriale sull’organico ATA, le tabelle allegate e la circolare di accompagnamento.

 

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MIUR, Roma, 3 luglio 2012, prot. n. 5060

 


Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico - Uff. V
prot. n. 5060 Roma, 3 luglio 2012
 

Oggetto: Organico personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) - anno scolastico 2012/2013 – trasmissione schema di decreto interministeriale 

(...Omissis…) 

Si trasmette, in allegato, lo schema di decreto interministeriale concernente l’oggetto, al fine di consentire alle SS.LL. di definire tempestivamente le procedure inerenti la determinazione dell’organico e, quindi, la mobilità del personale per l’anno scolastico 2012/2013.

Eventuali modifiche, in sede di disamina congiunta con il Dicastero dell’Economia, saranno tempestivamente rese note per le consequenziali determinazioni.

LE FUNZIONI INFORMATICHE DEL SIDI SONO RESE DISPONIBILI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E, POI, AGLI AMBITI TERRITORIALI ED ALLE DIREZIONI GENERALI REGIONALI SECONDO LA CALENDARIZZAZIONE DI SEGUITO RIPORTATA:

- dal 3 al 10 luglio p.v. : esclusivamente alle Istituzioni scolastiche per la comunicazione dei dati di pertinenza secondo indicazioni fornite con apposita nota operativa;

- dall’11 alle ore 14 del 28 luglio p.v.: agli Ambiti territoriali ed alle Direzioni regionali per la convalida dei dati e le elaborazioni di rispettiva pertinenza.

Con l’odierno provvedimento viene confermato l’impianto normativo del decreto interministeriale 29 luglio 2011, n. 66 con il quale sono state portate a compimento le misure per la ridefinizione dell’organico ATA, secondo quanto previsto dall’articolo 64 della legge 133/2008.

Allo schema di decreto sono, pertanto, allegate le tabelle 1, 2, 3a, 3b, 3c, concernenti la determinazione degli organici di istituto, secondo le prescrizioni contenute nel Regolamento approvato con DPR 119/2009, applicativo del citato articolo 64.

Sono, altresì, allegate le tabelle A, B, C, D, E ed F relative ai contingenti regionali.

Come prescritto dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la consistenza dell’organico di tutti i profili professionali, ad eccezione del decremento di quella dei DSGA, viene mantenuta immutata a livello nazionale.

In analogia alle modalità osservate per il corrente anno scolastico, la determinazione dei contingenti è stata effettuata sia mediante utilizzo di appositi Indicatori di contesto socio-economico sia con riguardo al numero degli alunni iscritti al prossimo anno scolastico. Sulla base di tale parametri ed in applicazione delle tabelle di istituto è stata operata la ripartizione provinciale dei profili professionali di assistente amministrativo e di collaboratore scolastico.

Le variazioni dei contingenti regionali rispetto all’anno scolastico 2011/2012 sono, quindi, dovute esclusivamente agli elementi suindicati.

Nell’evidenziare, poi, che i provvedimenti concernenti il contesto in esame devono essere assunti previa informativa alle organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto di comparto, si riportano, di seguito, talune indicazioni operative concernenti, in particolare, le innovazioni contenute nello schema di decreto, per effetto di quanto previsto dall’articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Organico DSGA

Il comma 70 dell’articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede che a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, il posto di organico del profilo di Dsga deve essere assegnato esclusivamente alle istituzioni scolastiche autonome con numero di alunni superiore a 600. In deroga, ne è previsto il mantenimento qualora ne abbiano almeno 400 purché le scuole stesse siano ubicate nelle piccole isole, nei comuni montani ovvero nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

La modifica apportata trova riscontro nelle consistenze di organico di cui alla tabella “F” dello schema di decreto. L’applicazione delle disposizioni richiamate implica, quindi, che i DSGA titolari nelle citate istituzioni scolastiche partecipino alla mobilità in qualità di soprannumerari, al fine della assegnazione di una nuova sede di titolarità per l’anno scolastico 2012/2013.

Il citato comma 70 contempla, inoltre, che alle istituzioni scolastiche con meno di 600 alunni il posto di Direttore dei servizi generali ed amministrativi non possa essere assegnato in via esclusiva bensì in comune con altre istituzioni scolastiche, da individuare anche tra le medesime scuole sottodimensionate.

L’abbinamento tra due scuole sottodimensionate, come definito all’articolo 4.2. del decreto, non deve configurarsi, quindi, quale forma di dimensionamento. E’, infatti, finalizzato esclusivamente a garantire la prosecuzione della conduzione delle attività amministrative, gestionali e di bilancio dell’istituzione scolastica. Unitamente alla fattispecie dell’abbinamento, la norma prevede che la conduzione della istituzione scolastica sia affidata, a mezzo di conferimento di specifico incarico, a DSGA titolare in altra scuola normodimensionata della provincia…

(...Omissis…)

 ITP in soprannumero – accantonamento posti di assistente tecnico

Il comma 81 del’articolo 4 della legge 183/2011 prevede che “allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e' accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico”.

Di conseguenza, l’Ufficio dell’Ambito territoriale, all’atto della pubblicazione della mobilità dell’istruzione secondaria di II grado, prevista per il 26 luglio p.v., verifica il numero degli ITP in soprannumero sulla provincia e accantona, per ciascuna area del profilo di assistente tecnico, un pari numero di posti. Le operazioni di mobilità degli assistenti tecnici relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità residuate dopo la seconda fase, detratte dal numero di accantonamenti finalizzati alla sistemazione degli ITP in soprannumero. A conclusione della mobilità ATA, l’ITP in soprannumero presta servizio per, l’a.s. 2012/2013, nella medesima istituzione scolastica dell’anno precedente, a fronte della permanenza dell’accantonamento del posto di assistente tecnico dell’area laboratoriale corrispondente alla sua classe di insegnamento.

I posti di assistente tecnico, già accantonati nella terza fase della mobilità, che non è possibile utilizzare per la mancata corrispondenza con la classe di insegnamento dell’ITP, incrementano il contingente delle disponibilità sulle quali effettuare le nomine del personale dello stesso profilo professionale, secondo la vigente normativa.

Per disporre l’accantonamento, si utilizza la medesima modalità attualmente prevista per gli assistenti tecnici dell’area AR99.

(...Omissis…)

 Organico di istituto

Al decreto sono allegate le medesime tabelle annesse al Regolamento approvato con dpr 119/2009.

Con apposita nota tecnica saranno fornite le necessarie istruzioni operative affinché la procedura di determinazione dell’organico 2012/2013 sia correttamente gestita tramite Sistema informativo.

In particolare, si evidenzia che dopo la comunicazione dei dati di base, effettuata dalla istituzione scolastica, le SS.LL., ovvero i dirigenti degli Ambiti territoriali delegati, devono convalidare lo sviluppo dei posti fornito dal Sistema informativo. Tale accertamento si rende indispensabile al fine di verificare che la consistenza complessiva dell’organico di tutte le province non risulti eccedente rispetto al contingente regionale assegnato, di cui alla tabella “A” allegata al decreto.

(…Omissis…) 


Estratto

 

 

Ultimo aggiornamento (Giovedì 05 Luglio 2012 06:57)

 

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