Il decreto del MIUR 356/2014.

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MIUR, 23 maggio 2014, Decreto N. 356


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MIUR
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOOUFGAB - Ufficio del Gabinetto
Registro Decreti
Prot. n. 0000356 - 23/05/2014 - Registrazione

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, e in particolare l'articolo 399, comma 1, che dispone che "l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo dalle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 ";

VISTO altresì, l'articolo 400 del citato decreto legislativo n. 297 del 1994 e, in particolare, il comma 17, in base al quale "le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami restano valide fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente", nonché il comma 19, in base al quale "conseguono la nomina i candidati che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o posti eventualmente disponibili", senza distinzioni tra coloro che si sono collocati in graduatoria come vincitori o idonei;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e in particolare l'articolo 35, concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 20l3, n. 125, recanti disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, e in particolare l'articolo 4, che prevede che per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali è subordinato alla verifica dell'avvenuta immissione di tutti i vincitori di concorso e dell’assenza di idonei utilmente collocati nelle proprie graduatorie ancora vigenti;

VISTO il decreto del Direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n, 82, con cui è stato indetto il concorso ordinario per il reclutamento di personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado e su posti di sostegno per complessivi 11.542 posti e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, secondo il quale "la commissione giudicatrice provvede alla compilazione di una graduatoria di merito in cui sono inclusi i candidati che hanno superato la prova orale, attribuendo a ciascuno di essi un punteggio finale espresso in centesimi corrispondente alla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione delle prove di cui agli articoli 7, 9 e 10 e dei titoli dì cui all'articolo 12", e comma 2, secondo il quale "il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente approva la predetta graduatoria e con proprio decreto individua i vincitori pari al numero dei posti messi a concorso, dandone massima pubblicità";

CONSIDERATO che è stata avanzata la richiesta di autorizzazione a bandire, per il triennio scolastico 2015-2018, il concorso per il reclutamento di personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado e su posti di sostegno, ma che tuttora non è ancora intervenuta la relativa autorizzazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, è stata prevista la definizione di un piano triennale straordinario di assunzioni per il personale docente su posti vacanti e disponibili per il triennio 2014-2016;

CONSIDERATO quindi che nei prossimi anni si prevede di immettere in ruolo personale docente con il rischio di non avere però graduatorie di merito disponibili nella maggior parte delle classi di concorso e degli insegnamenti e quindi di vedere vanificato il principio normativo della riserva del 50 per cento dei posti da destinare al concorso;

CONSIDERATO che il nuovo concorso non verrà bandito prima della fine del 2014 e che, pertanto, le nuove graduatorie non saranno verosimilmente pronte prima dell'avvio dell'anno scolastico 2016-2017;

CONSIDERATO comunque, necessario garantire, ai sensi del citato articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il rispetto della percentuale del 50 per cento dei posti da coprire mediante concorsi per titoli ed esami;

CONSIDERATO che a seguito dell'espletamento della procedura concorsuale per il reclutamento dei docenti di cui al decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 2012 sono state compilate e approvate, ciascuna per la rispettiva classe di concorso, graduatorie composte sia da candidati vincitori, collocati si entro il numero dei posti messi a bando, sia da candidati idonei, collocatisi oltre il numero dei posti messi a bando;

CONSIDERATO altresì, che tali graduatorie resteranno valide, ai sensi della richiamata normativa primaria - articolo 400, comma 17, del citato decreto legislativo n. 297 del 1994 - fino all'entrata in vigore delle graduatorie relative al concorso successivo corrispondente;

CONSIDERATO inoltre, che, nel rispetto del principio di economicità delle procedure amministrative, è possibile ricorrere alle suddette graduatorie vigenti valorizzando anche il merito dei candidati idonei, che hanno superato positivamente tutte le prove selettive del concorso di cui al citato decreto del Direttore generale per il personale scolastico n. 82 del 2012;

RITENUTO quindi opportuno, nel rispetto dei principi normativi descritti e sulla base del principio di economicità e razionalizzazione delle procedure di immissione in ruolo del personale scolastico, utilizzare, già a decorrere dal prossimo anno scolastico 2014-2015 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 17, del decreto legislativo n. 297 del 1994, le graduatorie del concorso bandito con il citato decreto direttoriale n. 82 del 2012, fermo restando comunque il vincolo della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e nei limiti del 50 per cento dei posti previsti per il concorso ai sensi del citato articolo 399, comma l;

DECRETA

Art. 1

l. I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito del concorso ordinario per il reclutamento di personale docente bandito con il decreto del Direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2m 2, 11.82, ma non collocati in posizione utile tale da risultare vincitori, hanno titolo, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, ad essere destinatari di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, in subordine ai vincitori, fermo restando il vincolo della procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei limiti del 50 per cento dei posti previsti per il concorso ai sensi dell'articolo 399, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994 e fermo restando quanto previsto dall'articolo 400 del suddetto decreto legislativo.

Il Ministro
Stefania Giannini


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Estratto



Ultimo aggiornamento (Sabato 24 Maggio 2014 18:24)

 

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