Seguire l’evolversi delle norme che si rovesciano sulla scuola, ed anche sulle nomine per le supplenze, è ormai diventato un impegno a tempo pieno. L’ultima nota, per ora, è la n. 9498 del 18 novembre 2011.

Al fine di facilitare la sua lettura l’abbiamo integrata con:

 la nota MIUR del 15 novembre 2011 n. 9379

 la nota MIUR, 31 ottobre 2007 n. 20893.

 

1) Documentazione disponibile >>>

MIUR, 18 novembre 2011, n. 9498

 


Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio III
Prot. n. AOODGPER 9498
Roma, 18 novembre 2011

(…Omissis…)

Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive di circolo e di istituto per il triennio scolastico 2011/14. – posti di sostegno. Precisazione.-

Facendo seguito alla nota n. 9379 del 15.11.2011 si chiarisce che le disposizioni di conferma su posti di sostegno del personale privo di titolo già in servizio sui posti stessi con contratto “in attesa dell’avente titolo” riguardano, ovviamente, i docenti a suo tempo individuati come destinatari in quanto inclusi nella prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il corrente triennio scolastico. Per gli stessi posti, invece, ricoperti da supplenti eventualmente attinti dalle precedenti graduatorie di seconda e terza fascia si dovrà procedere all’attribuzione di nuovi contratti a titolo definitivo scorrendo integralmente le nuove graduatorie definitive.

f.to IL DIRETTORE GENERALE

Luciano Chiappetta


Estratto

2) Documentazione disponibile >>>

MIUR, 15 novembre 2011, n. 9379

 


Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio III
Nota prot. n. AOODGPER 9379
Roma, 15 Nov. 2011

(…Omissis…)

Oggetto: Pubblicazione graduatorie definitive di circolo e di istituto per il triennio scolastico 2011/2014. Posti di sostegno.

Si fa riferimento ai quesiti ricevuti circa il mantenimento o meno, su posto di sostegno, del supplente privo di titolo di specializzazione nominato “in attesa dell’avente titolo”, nei casi in cui la carenza di aspiranti forniti di titolo di specializzazione permanga, sia nella scuola che in tutte le altre istituzioni scolastiche della provincia, anche dopo la pubblicazione degli elenchi definitivi di sostegno di seconda e terza fascia.

Si ribadisce al riguardo la vigenza delle specifiche disposizioni contenute, per tali situazioni, nella nota n. 20893 del 31 ottobre 2007 – rinvenibile nella rete Intranet – per cui in carenza assoluta di aspiranti specializzati i dirigenti scolastici, in considerazione della particolare tutela della continuità didattica in favore degli alunni disabili, provvederanno alla conferma definitiva sui predetti posti di sostegno del docente privo di titolo già in servizio sui posti in questione con contratto in attesa dell’avente titolo.

Il Direttore Generale

Luciano Chiappetta


Estratto

3) Documentazione disponibile >>>

MIUR, 31 ottobre 2007, n. 20893

 


Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola
Uff. III
Prot. n. AOODGPER 20893
Roma, 31 ottobre 2007

Oggetto: Pubblicazione delle nuove graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per l'a.s.2007/08.-

In relazione alla pubblicazione delle graduatorie di circolo e di istituto definitive di prima e, successivamente, di seconda e terza fascia, si ritiene opportuno riepilogare le operazioni necessarie per l'attribuzione di supplenze a titolo definitivo sui posti già ricoperti a titolo provvisorio in attesa dell'avente titolo.

1) POSTI DI INSEGNAMENTO COMUNE

a) supplenze annuali e supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche

Con la pubblicazione delle graduatorie di prima fascia le scuole provvedono al conseguente reperimento dell'aspirante cui attribuire il relativo contratto a titolo definitivo. In caso di mancato esito positivo nello scorrimento della graduatoria di prima fascia rimane in servizio il supplente a titolo provvisorio in attesa della pubblicazione delle graduatorie di seconda e terza fascia, in base alle quali ciascuna scuola interessata effettuerà l'ulteriore attività per l'attribuzione della supplenza a titolo definitivo. Ove al termine di tale sequenza operativa la scuola non sia stata in grado di reperire il supplente in base alle proprie graduatorie dell'a.s. 2007/08, la scuola medesima dovrà, ai sensi dell'art.7 comma 9 del nuovo Regolamento, utilizzare le graduatorie delle altre scuole della provincia secondo un criterio di viciniorità.

b) supplenze temporanee

Con analoga sequenza di cui al precedente punto a) le scuole provvedono all'attribuzione delle supplenze temporanee a titolo definitivo in sostituzione di quelle, al momento in atto, attribuite sulla base delle precedenti graduatorie dell'a.s. 2006/07. A tale operazione si dà luogo esclusivamente per quelle supplenze che, al momento in cui la scuola dispone delle nuove graduatorie definitive, abbiano un periodo ulteriore di durata che, indicativamente, sia pari o superiore a 10 giorni ; nei casi di periodi inferiori rimane in servizio il precedente supplente fatti salvi gli eventuali, ulteriori periodi di continuazione della supplenza per i quali si dispone comunque in base alle nuove graduatorie dell'a.s. 2007/08.

2) POSTI DI SOSTEGNO

Con la pubblicazione degli elenchi di sostegno relativi all'anno scolastico in corso si provvede- mediante la medesima sequenza operativa e criteri di cui ai precedenti punti 1/a 1/b, ivi incluso il ricorso agli elenchi delle altre scuole secondo il già richiamato art.7 comma 9 del Regolamento- all'attribuzione di supplenze a titolo definitivo nei riguardi di aspiranti in possesso del prescritto titolo di specializzazione inclusi in detti elenchi, in sostituzione sia dei supplenti forniti del predetto titolo ma nominati sulla scorta degli elenchi relativi all'anno scolastico precedente, sia dei supplenti eventualmente privi del titolo in questione.

In subordine alle predette operazioni, i dirigenti scolastici potranno attribuire supplenze su posti di sostegno in sostituzione dei supplenti non specializzati agli aspiranti che, in applicazione dell'art 6, comma 2, del Regolamento abbiano acquisito il prescritto diploma di specializzazione entro la data del 30 novembre 2007 e ne abbiano data formale comunicazione alle scuole nelle cui graduatorie risultano inclusi entro il 3 dicembre 2007. Ovviamente dei predetti aspiranti che hanno acquisito tardivamente il titolo di specializzazione si terrà conto anche in occasione di successive necessità di supplenze su posti di sostegno, ritenendoli a tal fine collocati in coda ai rispettivi elenchi di sostegno.

Trascorsa la predetta data del 3 dicembre, nei casi in cui la sopra descritta attività di reperimento del supplente a titolo definitivo fornito del diploma di specializzazione non abbia dato esito positivo e, pertanto, fatta salva la completa utilizzazione nella provincia di tutti gli aspiranti forniti del titolo di specializzazione, si debba necessariamente attribuire la supplenza a titolo definitivo su posto di sostegno ad aspirante privo di titolo di specializzazione, i dirigenti scolastici cui siano residuati posti di sostegno attribuiti in via provvisoria ad aspiranti privi del predetto titolo provvederanno a confermare in via definitiva sui posti stessi coloro ai quali la supplenza fino all'avente titolo sia stata attribuita attingendo dalle graduatorie dell'a.s. 2007/08.

Infine, nei casi residuali rispetto alla casistica precedentemente indicata, i dirigenti scolastici provvederanno ad attribuire la supplenza a titolo definitivo ad aspiranti privi di diploma di specializzazione inclusi nelle nuove graduatorie dell'a.s. 2007/08 mediante lo scorrimento della graduatoria di posto comune se trattasi di scuola dell'infanzia o primaria, ovvero, se trattasi di scuola secondaria, mediante lo scorrimento incrociato delle graduatorie secondo l'ordine prioritario di fascia, secondo i criteri adottati per la formazione dei corrispondenti elenchi per il sostegno previsti dall'art.6 comma 1 del Regolamento.

Per effetto delle disposizioni di cui ai punti precedenti è facoltà del supplente in servizio a titolo provvisorio nominato in base alle graduatorie del precedente anno scolastico, lasciare la supplenza in atto per accettare qualsiasi tipologia di supplenza propostagli sulla base delle nuove graduatorie di circolo e di istituto del corrente a.s. 2007/08.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Giuseppe Fiori


Estratto

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Ultimo aggiornamento (Martedì 29 Novembre 2011 23:51)

 

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