Anticipazione.

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Ipotesi


Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Ordinamento delle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado

(…Omissis…)

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

(…Omissis…)

DECRETA

(…Omissis…)

Articolo 1
Oggetto e definizioni

1.     Il presente decreto disciplina l’ordinamento delle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell’articolo 405 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.

2.     Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

Ministero: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

a)     Ministro: Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

b)    Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

c)    DM 39/1998: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni;

d)    DM 249/2010: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

Articolo 2
Classi di concorso

1.     L’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, elenca le classi di concorso, debitamente numerate attraverso l’assegnazione di uno specifico codice, e gli insegnamenti ad esse relativi.

2.     L’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto:

a.     rapporta attraverso specifici sottocodici le classi di concorso previgenti di cui alla Tabella A e alla Tabella D del DM 39/1998 alle classi di concorso di cui al comma 1;

b.     ripartisce tra le classi di concorso previgenti gli insegnamenti definiti dai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 e 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89;

c.     fissa le condizioni che consentono l’ulteriore attribuzione di specifici insegnamenti alle classi di concorso previgenti.

3.     L’Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, elenca le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, debitamente numerate attraverso l’assegnazione di uno specifico codice, e gli insegnamenti ad esse relativi.

4.     L’Allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto

a.     rapporta attraverso specifici sottocodici le classi di concorso previgenti di cui alla Tabella C del DM 39/1998 alle classi di concorso di cui al comma 3;

b.     ripartisce tra le classi di concorso previgenti gli insegnamenti definiti dai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 e 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89.

5.     Ai fini della gestione unitaria dell’organico il dirigente scolastico, informate le rappresentanze sindacali unitarie, individua la classe di concorso cui assegnare insegnamenti attribuibili a due o più classi di concorso ai sensi del presente decreto, evitando la creazione di situazioni di soprannumero.

Articolo 3
Titoli di accesso

1.     I titoli di accesso alle classi di concorso di cui all’Allegato A sono costituiti dalle relative abilitazioni conseguite attraverso i percorsi previsti ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b) e comma 3 del DM 249/2010. Con decreto del Ministro sono definiti i titoli di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10, anche ai sensi dell’articolo 15, commi 1, 4 e 5 del predetto decreto e specifici percorsi destinati a docenti, già abilitati in una delle previgenti classi di concorso di cui all’allegato C, che desiderano acquisire l’abilitazione sulla classe di concorso di cui all’allegato A, qualora l’abilitazione abbia una corrispondenza parziale. L’ampliamento dell’abilitazione non consente l’iscrizione per ulteriori classi di concorso nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del Testo Unico.

2.     Il possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento in una delle classi di concorso di cui alle tabelle A e D del DM 39/1998 costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui all’Allegato A sulla base dell’Allegato E, parte integrante del presente decreto.

3.     I titoli di accesso alle classi di concorso di cui all’Allegato C sono costituiti dall’abilitazione conseguita attraverso percorsi definiti con decreto del Ministro che provvede altresì a stabilire i relativi titoli di accesso.

4.     Il possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento in una delle classi di concorso di cui alle tabelle A, nei casi espressamente previsti, e C del DM 39/1998 costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui all’Allegato C sulla base dell’Allegato F, parte integrante del presente decreto.

5.     I titoli di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo per le classi di concorso di cui agli allegati A e C prive di  corrispondenza con le classi di concorso del previgente ordinamento sono definiti dall’allegato G, parte integrante del presente decreto.

6.     Le corrispondenze tra le abilitazioni relative alle classi di concorso di cui all’allegato A sono definite dall’allegato H, parte integrante del presente decreto.

Articolo 4
Norme transitorie e finali

1.     I docenti con incarico a tempo indeterminato attualmente titolari di insegnamenti attribuiti, ai sensi del presente decreto, a una diversa classe di concorso, mantengono le attuali sedi e cattedre o posti di titolarità. Qualora risultino perdenti posto, hanno diritto alla mobilità per gli stessi insegnamenti nella stessa tipologia di percorso, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 17 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2.     I docenti in possesso di abilitazione o di idoneità per le classi di concorso previgenti già iscritti nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del Testo Unico, come trasformate dall’articolo 1 comma 605 di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, conservano il diritto a permanervi.

3.     L’iscrizione alla terza fascia delle graduatorie di cui all’articolo 4, comma 7 della legge 3 maggio 1999, n. 124 è riservata

a.     ai soggetti che, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto dal previgente ordinamento.

b.     ai soggetti che, all’entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti a uno dei corsi di laurea finalizzati all’acquisizione dei titolo di studio validi per l’accesso all’insegnamento richiesto dal previgente ordinamento, una volta che il medesimo titolo sia stato conseguito.

4.     A decorrere dall’anno scolastico 2014/2015, l’organico delle istituzioni scolastiche della scuola secondaria di secondo grado è gestito unitariamente anche in presenza di percorsi di istruzione liceale, tecnica e professionale. Il decreto annuale sulla determinazione degli organici del personale docente detta le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riguardo alle situazioni di soprannumerarietà.

5.     A decorrere dal primo concorso per titoli ed esami bandito successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate dalle relative graduatorie hanno luogo sui posti vacanti e disponibili delle classi afferenti alle dotazioni organiche definite ai sensi del comma 4 e individuate sulla base dei codici delle previgenti classi di concorso.

6.     Qualora la classe di concorso di cui all’Allegato A e all’Allegato C del presente decreto sia rapportata a più classi di concorso del previgente ordinamento, gli aventi titolo all’assunzione scelgono tra i posti vacanti e disponibili individuati ai sensi del comma 5, fermo restando il diritto all’attribuzione di tutti gli insegnamenti relativi alla classe di concorso.

7.     I provvedimenti inerenti le prove dei concorsi per titoli ed esami e delle prove di accesso ai percorsi di cui al DM 249/2010 individuano, ai fini dello snellimento delle predette procedure e ai sensi di quanto disposto dall’articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, eventuali prove comuni tra diverse classi di concorso.

8.     Nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 3, commi 1 e 3, il possesso del titolo di accesso alle previgenti classi di concorso, come raggruppate dagli Allegati E ed F al presente decreto, congiuntamente al possesso degli altri titoli nei casi ivi previsti, costituisce titolo alla partecipazione alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo per le classi di concorso di cui rispettivamente agli Allegati A e C. Le suddette prove sono strutturate al fine di valutare la preparazione dei candidati sull’intero novero delle discipline oggetto di insegnamento per le relative classi di concorso.

9.     Il monitoraggio delle disposizioni contenute nel presente decreto è effettuato dal dipartimento per l’istruzione. Modifiche e integrazioni al presente decreto possono essere adottate, ai sensi dell’articolo 405 del Testo Unico, a seguito di modifiche agli ordinamenti vigenti ovvero a seguito degli esiti del predetto monitoraggio.

10.   Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, …

(…Omissis…)



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N.d.R.: Il materiale presentato è reso a titolo informativo. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale, che prevale in casi di discordanza.


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Classi di concorso: le proposte del MIUR per il riordino?


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Ordinamento delle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado

(…Omissis…)

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca

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DECRETA

(…Omissis…)

Articolo 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto disciplina l’ordinamento delle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado ai sensi dell’articolo 405 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.

2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

Ministero: Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

a) Ministro: Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

b) Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

c) DM 39/1998: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modificazioni;

d) DM 249/2010: decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

Articolo 2

Classi di concorso

1. L’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, elenca le classi di concorso, debitamente numerate attraverso l’assegnazione di uno specifico codice, e gli insegnamenti ad esse relativi.

2. L’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto:

a. rapporta attraverso specifici sottocodici le classi di concorso previgenti di cui alla Tabella A e alla Tabella D del DM 39/1998 alle classi di concorso di cui al comma 1;

b. ripartisce tra le classi di concorso previgenti gli insegnamenti definiti dai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 e 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89;

c. fissa le condizioni che consentono l’ulteriore attribuzione di specifici insegnamenti alle classi di concorso previgenti.

3. L’Allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, elenca le classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, debitamente numerate attraverso l’assegnazione di uno specifico codice, e gli insegnamenti ad esse relativi.

4. L’Allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto

a. rapporta attraverso specifici sottocodici le classi di concorso previgenti di cui alla Tabella C del DM 39/1998 alle classi di concorso di cui al comma 3;

b. ripartisce tra le classi di concorso previgenti gli insegnamenti definiti dai decreti del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 e 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89.

5. Ai fini della gestione unitaria dell’organico il dirigente scolastico, informate le rappresentanze sindacali unitarie, individua la classe di concorso cui assegnare insegnamenti attribuibili a due o più classi di concorso ai sensi del presente decreto, evitando la creazione di situazioni di soprannumero.

Articolo 3

Titoli di accesso

1. I titoli di accesso alle classi di concorso di cui all’Allegato A sono costituiti dalle relative abilitazioni conseguite attraverso i percorsi previsti ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera b) e comma 3 del DM 249/2010. Con decreto del Ministro sono definiti i titoli di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui all’articolo 10, anche ai sensi dell’articolo 15, commi 1, 4 e 5 del predetto decreto e specifici percorsi destinati a docenti, già abilitati in una delle previgenti classi di concorso di cui all’allegato C, che desiderano acquisire l’abilitazione sulla classe di concorso di cui all’allegato A, qualora l’abilitazione abbia una corrispondenza parziale. L’ampliamento dell’abilitazione non consente l’iscrizione per ulteriori classi di concorso nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del Testo Unico.

2. Il possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento in una delle classi di concorso di cui alle tabelle A e D del DM 39/1998 costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui all’Allegato A sulla base dell’Allegato E, parte integrante del presente decreto.

3. I titoli di accesso alle classi di concorso di cui all’Allegato C sono costituiti dall’abilitazione conseguita attraverso percorsi definiti con decreto del Ministro che provvede altresì a stabilire i relativi titoli di accesso.

4. Il possesso di abilitazione o idoneità all’insegnamento in una delle classi di concorso di cui alle tabelle A, nei casi espressamente previsti, e C del DM 39/1998 costituisce titolo per la partecipazione ai concorsi per titoli ed esami relativi alle classi di concorso di cui all’Allegato C sulla base dell’Allegato F, parte integrante del presente decreto.

5. I titoli di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo per le classi di concorso di cui agli allegati A e C prive di corrispondenza con le classi di concorso del previgente ordinamento sono definiti dall’allegato G, parte integrante del presente decreto.

6. Le corrispondenze tra le abilitazioni relative alle classi di concorso di cui all’allegato A sono definite dall’allegato H, parte integrante del presente decreto.

Articolo 4

Norme transitorie e finali

1. I docenti con incarico a tempo indeterminato attualmente titolari di insegnamenti attribuiti, ai sensi del presente decreto, a una diversa classe di concorso, mantengono le attuali sedi e cattedre o posti di titolarità. Qualora risultino perdenti posto, hanno diritto alla mobilità per gli stessi insegnamenti nella stessa tipologia di percorso, fermo restando quanto previsto dall’articolo 14, comma 17 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. I docenti in possesso di abilitazione o di idoneità per le classi di concorso previgenti già iscritti nelle graduatorie di cui all’articolo 401 del Testo Unico, come trasformate dall’articolo 1 comma 605 di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, conservano il diritto a permanervi.

3. L’iscrizione alla terza fascia delle graduatorie di cui all’articolo 4, comma 7 della legge 3 maggio 1999, n. 124 è riservata

a. ai soggetti che, all’entrata in vigore del presente decreto, sono in possesso del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento richiesto dal previgente ordinamento.

b. ai soggetti che, all’entrata in vigore del presente decreto, sono iscritti a uno dei corsi di laurea finalizzati all’acquisizione dei titolo di studio validi per l’accesso all’insegnamento richiesto dal previgente ordinamento, una volta che il medesimo titolo sia stato conseguito.

4. A decorrere dall’anno scolastico 2014/2015, l’organico delle istituzioni scolastiche della scuola secondaria di secondo grado è gestito unitariamente anche in presenza di percorsi di istruzione liceale, tecnica e professionale. Il decreto annuale sulla determinazione degli organici del personale docente detta le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riguardo alle situazioni di soprannumerarietà.

5. A decorrere dal primo concorso per titoli ed esami bandito successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, le assunzioni con contratto a tempo indeterminato effettuate dalle relative graduatorie hanno luogo sui posti vacanti e disponibili delle classi afferenti alle dotazioni organiche definite ai sensi del comma 4 e individuate sulla base dei codici delle previgenti classi di concorso.

6. Qualora la classe di concorso di cui all’Allegato A e all’Allegato C del presente decreto sia rapportata a più classi di concorso del previgente ordinamento, gli aventi titolo all’assunzione scelgono tra i posti vacanti e disponibili individuati ai sensi del comma 5, fermo restando il diritto all’attribuzione di tutti gli insegnamenti relativi alla classe di concorso.

7. I provvedimenti inerenti le prove dei concorsi per titoli ed esami e delle prove di accesso ai percorsi di cui al DM 249/2010 individuano, ai fini dello snellimento delle predette procedure e ai sensi di quanto disposto dall’articolo 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, eventuali prove comuni tra diverse classi di concorso.

8. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui all’articolo 3, commi 1 e 3, il possesso del titolo di accesso alle previgenti classi di concorso, come raggruppate dagli Allegati E ed F al presente decreto, congiuntamente al possesso degli altri titoli nei casi ivi previsti, costituisce titolo alla partecipazione alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo per le classi di concorso di cui rispettivamente agli Allegati A e C. Le suddette prove sono strutturate al fine di valutare la preparazione dei candidati sull’intero novero delle discipline oggetto di insegnamento per le relative classi di concorso.

9.         Il monitoraggio delle disposizioni contenute nel presente decreto è effettuato dal dipartimento per l’istruzione. Modifiche e integrazioni al presente decreto possono essere adottate, ai sensi dell’articolo 405 del Testo Unico, a seguito di modifiche agli ordinamenti vigenti ovvero a seguito degli esiti del predetto monitoraggio.
10.      Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Allegato (9 file)

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Ultimo aggiornamento (Martedì 29 Gennaio 2013 02:50)

 

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