1) Documentazione (sito esterno)
MIUR, 8 giugno 2015, N.331
CM 12/15 »

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per il personale scolastico Uff. IV
AOOUFGAB - Ufficio del Gabinetto
Registro Decreti Prot. n. 0000331 - 08/06/2015 - Registrazione
C.M. n 12

Destinatari [... Omissis ...]

Oggetto: Legge 23 dicembre 1998, 448- articolo 26, comma 8, 9 e 10 e successive modifiche e integrazioni Collocamento fuori ruolo e comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente presso:

- Enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti;
-Associazioni professionali ed enti cooperativi da esse promossi;
-Università e altri istituti di istruzione superiore.

Anno scolastico 2015/2016.

1. PREMESSA

La legge di stabilità 2015, legge 23.12.2014 n. 190, art.1 comma 330 ha disposto la soppressione a decorrere dall'anno scolastico 2016/17 delle disposizioni che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educati va e didattica, nonché associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi ( di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n.448, secondo e terzo periodo) e ha inoltre disposto al comma 331 del medesimo art. 1 1'eliminazione a decorrere dal 10 settembre 2015, della possibilità per il personale del comparto scuola di essere posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata presso pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti, enti, associazioni e fondazioni. Pertanto, limitatamente all'a.s. 2015/16 potranno essere assegnati docenti e dirigenti scolastici come di seguito si precisa:

-        Fino a 100 unità presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, iscritti negli albi regionali e provinciali di cui all'art. 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309;

-        Fino a 50 unità presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica.

2. COLLOCAMENTO FUORI RUOLO

Dette assegnazioni comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo del personale interessato. Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio d'istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo.

Qualora il collocamento fuori ruolo (o il comando), ai sensi del decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2000, n. 306, abbia durata non superiore ad un quinquennio, a partire dall'anno scolastico 2001/2002, i docenti, all'atto della cessazione dalla posizione di collocamento fuori ruolo (o di comando), sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del provvedimento.

Ai Dirigenti scolastici si applicano le disposizioni dei vigenti contratti collettivi dell'area della Dirigenza scolastica.

I collocamenti fuori ruolo (o i comandi) che abbiano durata superiore ad un quinquennio, a partire dall'anno scolastico 2001/2002, comportano la perdita della sede di titolarità.

A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del comma 8 (o in posizione di comando ai sensi del comma 10) dell' art. 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si sommano se tra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.

I docenti che perdono la titolarità, all'atto del rientro in ruolo o della cessazione del comando hanno priorità di scelta tra le sedi disponibili, secondo le modalità definite in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa in materia di mobilità.

Gli enti, le associazioni e le Università presso cui il personale presta servizio avranno cura di comunicare le assenze esclusivamente al dirigente scolastico dell'ultima sede di titolarità del docente o, per i dirigenti scolastici, ai Direttori generali degli Uffici scolastici regionali.

3. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per l'anno scolastico 2015/16 le richieste di assegnazione dovranno essere inviate a mezzo posta certificata al Ministero dell'Istruzione, dell' Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio IV - entro il 15/06/2015.

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A corredo della richiesta di assegnazione, dovrà essere inviata la documentazione, ivi comprese le relazioni riferite alle attività svolte, sulla base delle assegnazioni disposte, nell'anno scolastico 2013/14 e nell'anno scolastico in corso (2014/15).

Copia della richiesta e della relativa documentazione sarà inviata all'Ufficio scolastico regionale, individuato in base alla sede di titolarità del personale richiesto.

I provvedimenti di collocamento fuori ruolo dei docenti e di incarico nominale per i Dirigenti scolastici sono adottati dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente in relazione rispettivamente alla sede di titolarità o di incarico del personale interessato.

Al termine dell'anno scolastico gli enti, le associazioni e le istituzioni, presso cui il personale presta servizio, dovranno presentare alla sopracitata Direzione generale - Ufficio IV ed al competente Ufficio Scolastico Regionale una relazione nella quale dovranno essere illustrati i compiti svolti dal personale assegnato o comandato e i risultati conseguiti.

4. ASSEGNAZIONI PRESSO ENTI E ASSOCIAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEL DISAGIO PSICO-SOCIALE, ASSISTENZA, CURA, RIABILITAZIONE E REINSERIMENTO DI TOSSICODIPENDENTI ARTICOLO 26 - COMMA 8 - II PERIODO

Le assegnazioni dei dirigenti scolastici e del personale docente da effettuarsi presso enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, possono essere disposte, a condizione che gli enti e le associazioni risultino iscritti all'albo di cui all' articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,11. 309, nel numero massimo di cento unità.

E' necessario che alla richiesta vengano citati gli estremi dell'iscrizione all'albo degli enti che operano nel campo del reinserimento sociale dei tossicodipendenti.

Nelle regioni dove non è ancora istituito l'albo definitivo è sufficiente l'iscrizione all'albo provvisorio. L'iscrizione presuppone che l'ente o l'associazione sia in possesso di tutti gli altri requisiti richiesti dal suddetto articolo 116.

Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte degli organi responsabili degli enti e delle associazioni, possono essere inoltrate nei confronti di coloro che abbiano frequentato i corsi di studio di cui al 5° comma dell'art. 105 del D.P.R. n. 309/90.

Questo Ministero si riserva la facoltà, in caso di disponibilità residua nel contingente di posti, di prendere in considerazione agli stessi effetti la frequenza, presso istituzioni universitarie, di corsi di durata almeno biennale per operatori di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, o la disponibilità a frequentare corsi di formazione, sulla stessa materia, promossi dall'Amministrazione scolastica a livello nazionale e periferico o da enti e associazioni professionali, previa autorizzazione dell'Amministrazione medesima, anteriormente alla decorrenza dell'assegnazione (l settembre 2015) ovvero non oltre, comunque, il 30 settembre 2015.

La frequenza dei corsi suddetti deve essere documentata con la presentazione dell'apposito attestato o con la dichiarazione dell'interessato presentata ai sensi della normativa sull'autocertificazione. In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la dichiarazione di assenso dell'interessato. Gli enti e le associazioni che, in relazione all'attività svolta, richiedano più unità di personale devono indicarne lo stretto ordine di priorità.

Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame.

Parimenti non saranno prese in esame le richieste pervenute dai diretti interessati.

Ai sensi della circolare n. 15 del 14 maggio 2013, le assegnazioni sono state disposte per una durata biennale con conseguente collocamento fuori ruolo per gli anni scolastici 2013/14 e 2014/15.

Le assegnazioni di cui al presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento fuori ruolo per l'anno scolastico 2015/16.

5. ASSEGNAZIONI PRESSO ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' PRESSO ENTI E ISTITUZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E DELLA RICERCA EDUCATIVA E DIDATTICA ARTICOLO 26 - COMMA 8 - III PERIODO (emendato dal comma 57 lettera b) legge n. 228 del 24.12.2012)

Le assegnazioni presso le associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti e istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica, possono essere concesse nel limite massimo di cinquanta unità.

Le richieste di assegnazione, da effettuarsi esclusivamente da parte degli organi responsabili degli enti e delle associazioni, dovranno contenere i seguenti elementi:

a) Il soggetto richiedente, con la specificazione della denominazione completa dell’istituzione;

b) il tipo di programma o di iniziativa che si intende attivare e gli obiettivi che si intendono conseguire;

c) il personale scolastico di cui si chiede l’utilizzazione. II numero delle unità richieste deve essere correlato alla struttura ipotizzata per la ricerca;

d) la particolare qualificazione professionale in possesso del personale richiesto, funzionale al tipo di programma o di iniziativa attivata o da attivare;

e) gli altri mezzi necessari alla piena realizzazione del progetto (struttura amministrativa, supporti tecnologici, attrezzature già disponibili) e modello organizzativo studiato per la relativa attuazione;

f) periodo di durata del progetto.

In allegato alla richiesta dovrà essere trasmessa la dichiarazione di assenso dell’interessato.

In caso di associazioni professionali, alla richiesta dovrà essere allegato lo statuto dell’associazione; per gli enti cooperativi è indispensabile citare anche gli estremi del documento attestante la regolare costituzione e l’iscrizione presso l’Ufficio del Registro delle imprese, secondo quanto previsto dall’articolo 25 del Regolamento di attuazione dell’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 28 de13 febbraio 1996.

Le richieste incomplete nei contenuti o nella documentazione non saranno prese in esame.

Parimenti non saranno prese in esame le richieste pervenute direttamente dagli interessati.

Le assegnazioni disposte a norma del presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento fuori ruolo per lanno scolastico 2015/2016.

6. RICHIESTE DI CONTRIBUTI IN SOSTITUZIONE DI ASSEGNAZIONI DI PERSONALE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' DEGLI ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE. ARTICOLO 26 - COMMA 9.

Per l'attuazione del disposto di cui al comma 9 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si rinvia al decreto ministeriale n. 100 del 31 marzo 2000.

Con il predetto decreto vengono individuati modalità e tempi secondo i quali le associazioni di cui al comma 8 del citato articolo 26 possono, in sostituzione delle assegnazioni di personale della scuola, chiedere contributi nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse.

Le eventuali richieste di contributo riferite al1'anno scolastico 2015/2016 dovranno essere inviate a mezzo posta certificata al Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico - Ufficio IV - entro il 15/06/2015.

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7. COMANDI PRESSO LE UNIVERSITA' DEGLI STUDI E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE, LE ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEL PERSONALE DOCENTE ED ENTI COOPERATIVI DA ESSE PROMOSSI, NONCHE' PRESSO ENTI, ISTITUZIONI E AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO, PER LORO FINALITA' ISTITUZIONALE, IMPEGNI NEL CAMPO DELLA FORMAZIONE E IN CAMPO CULTURALE E ARTISTICO. ARTICOLO 26 - COMMA 10.

Ai sensi del comma IO dell' articolo 26 della citata legge n. 448/98 le Università degli Studi, gli altri Istituti di istruzione superiore, le associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti, le istituzioni e le amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico possono richiedere con oneri interamente a proprio carico, comandi di durata annuale dei dirigenti scolastici e del personale docente ed educativo.

Le domande, relative all'anno scolastico 2015/2016, dovranno essere presentate entro il 15.06.2015 esclusivamente al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale individuato in base alla sede di titolarità o di incarico del personale richiesto.

I relativi provvedimenti saranno adottati dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale interessato.

Per quanto concerne i comandi presso le Università e gli altri Istituti di istruzione superiore, la delibera del Consiglio di facoltà o di dipartimento con la quale viene approvata la richiesta del titolare della cattedra presso la quale il personale deve essere comandato, controfirmata dal Preside della facoltà ovvero dal Direttore del dipartimento, dovrà contenere chiaramente l'indicazione dell'impegno ad assumere tutti gli oneri relativi. Tale delibera deve essere allegata alla domanda.

Per quanto concerne le domande avanzate dai responsabili delle associazioni professionali dei dirigenti scolastici e del personale docente, degli enti cooperativi da esse promossi, e degli enti, istituzioni e amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, l'indicazione dell'assunzione di tutti gli oneri relativi deve risultare chiaramente dalla richiesta.

Le assegnazioni disposte a norma del presente paragrafo hanno durata annuale e comportano il collocamento in posizione di comando.

Si pregano le SS.LL. di dare la massima diffusione alla presente.

Roma,

Il MINISTRO
Stefania Giannini


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Estratto

RS > Il materiale presentato è reso a titolo informativo, il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale, che prevale in casi di discordanza; per altre informazioni o documentazione certa si consiglia di prendere visione dei documenti ufficiali e/o contattare l’amministrazione citata.


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< N.d.R.

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