Le nuove istruzioni.

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m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000021.03-06-2020

Il Ministro dell’Istruzione

VISTI gli articoli 33 e 34 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 3, lettera c);

VISTA la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante “Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore” e, in particolare, l’articolo 4, comma 10;

VISTA la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante “Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

VISTO l’articolo 8, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, recante “Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell’articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425”;

VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 24 maggio 2007, concernente il compenso spettante al presidente e ai commissari dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183, recante “Disposizioni per la nomina dei componenti le commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione”, ed in particolare l’articolo 4, comma 2;

VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione 30 gennaio 2020, n. 28, concernente l’individuazione delle discipline oggetto della seconda prova scritta dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione;

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’istruzione 17 aprile 2020, n. 197, recante “Modalità di costituzione e di nomina delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”;

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 16 maggio 2020, n. 9, concernente “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/20”;

VISTA l’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 16 maggio 2020, n. 10, concernente “Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/20”;

RILEVATO che alla scadenza dei termini prefissati, le istanze di nomina in qualità di presidente di commissione degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2019/20 sono inferiori al numero delle commissioni d’esame previste;

RAVVISATA la necessità di fornire ulteriori disposizioni finalizzate ad assicurare il regolare funzionamento delle commissioni d’esame conclusivo del secondo ciclo d’istruzione per l’a.s. 2019/20;

O R D I N A

Articolo 1

1. Per le finalità esposte in premessa e al fine di garantire i diritti costituzionali dei candidati, come declinati dall’articolo 33 della Costituzione della Repubblica italiana, i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, ove non abbiano già provveduto in base ai loro autonomi poteri organizzativi, provvedono alle nomine del personale non inserito nell’elenco regionale dei presidenti e che non abbia presentato istanza di partecipazione, purché appartenente alle categorie previste dall’articolo 4 comma 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 5 marzo 2019, n. 183.

2. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, in caso di ulteriori necessità, acquisiscono altresì:

a) le domande a presidente dei docenti di cui all’articolo 7, comma 3, lettere c); d); e); f); g) e, conseguentemente, dei docenti di cui all’articolo 7, comma 4, lettere a); b); c); d) ed e), dell’ordinanza del Ministro dell’istruzione 17 aprile 2020, n. 197, purché confermati in ruolo, in deroga al requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, e purché non altrimenti impegnati quali membri di commissione nell’espletamento degli esami di Stato.

b) le domande a presidente di professori universitari di I e II fascia, di docenti di ruolo presso le istituzioni AFAM, di ricercatori di tipo A e B.

3. Qualora le disposizioni di cui al comma 1 e le nomine a seguito delle domande di cui al comma 2 non risultino sufficienti alla copertura delle necessità, l’Ufficio scolastico regionale procede all’assegnazione dei presidenti già designati ad una ulteriore commissione secondo i seguenti criteri:

a) commissione istituita presso la medesima Istituzione scolastica; b) commissione istituita presso le Istituzioni scolastiche viciniori.

4. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali, con riferimento alle specifiche situazioni, sono autorizzati ad anteporre le procedure del comma 3 alle procedure del comma 2.

5. Per le operazioni di cui al presente articolo, si prescinde dal divieto di esercizio della funzione di presidente nel medesimo distretto o città, fermo restando il divieto di esercizio presso l’istituzione scolastica di servizio.

6. Là ove le disposizioni previste ai commi 1, 2, 3 non risultassero sufficienti alla copertura delle esigenze, i dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono autorizzati a ricorrere a ulteriori messe a disposizione del personale docente ovvero a specifici ordini di servizio.

7. Per le operazioni relative all’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 16 maggio 2020, n. 9 di sua competenza, il Dirigente scolastico impegnato negli esami di Stato del secondo ciclo individua, con apposita delega, un docente che svolge le funzioni di presidente del Consiglio di classe.

IL MINISTRO
On. dott.ssa Lucia Azzolina


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Estratto

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Ministero dell'Istruzione
https://www.miur.gov.it/


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Link/siti
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^Fonte» Web» MI (Portale ex MIUR)_DM-21_03GIU2020 = RS_2020-06-03 »
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Ultimo aggiornamento (Mercoledì 03 Giugno 2020 22:03)

 

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