Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazione di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione
Parere espresso nella seduta del 16 gennaio 2019 su:
“Decreti e ordinanza relativi al Concorso ordinario per il reclutamento del personale docente della Scuola dell’Infanzia e Primaria”

Il Consiglio Superiore in premessa evidenzia che l'impianto concorsuale oggetto di parere sembra definire una separazione troppo marcata tra la procedura finalizzata all'accesso ai posti comuni e quella per i posti sul sostegno. Questo comporta il rischio di una netta separazione tra i due profili, che se attuata determinerebbe, tra le varie conseguenze, grossi problemi per la mobilità dei docenti tra i posti, al momento condizionata solo dall’aver assolto il vincolo di permanenza di cinque anni sul posto di sostegno.

Tale posizione era già stata espressa da questo consiglio nel parere reso nella adunanza del 27 gennaio 2016 sulle procedure concorsuali del medesimo anno.

In ogni caso si ritiene che i quesiti della prova scritta della procedura per i posti di sostegno vertano anche su tematiche disciplinari, culturali e professionali proprie dell’insegnamento nella scuola primaria e dell’infanzia; parimenti, i quesiti della prova scritta e la prova orale della procedura per i posti comuni dovrebbero accertare anche conoscenze e competenze relative ai temi dell'inclusione scolastica. Questo in quanto il tema dell’inclusione in questi ultimi anni ha assunto una dimensione molto più ampia e complessa rispetto agli anni passati, innovazioni registrate nelle direttive ministeriali e di cui si deve oggi tener conto.

Nel dettaglio:

  • all'art. 3 comma 6 si propone che la prova preselettiva sia prevista, così come nella procedura concorsuale del 2016, nel caso di un numero dei candidati superiore a 4 volte il numero dei posti messi a concorso anziché tre;

  • all’Art. 4 comma 1 nei test di preselezione si ritiene eccessivo l’accertamento della conoscenza della lingua inglese in quanto tale valutazione è affidata alle prove successive e non può essere messa allo stesso livello delle altre competenze da accertare in questa prima fase concorsuale;

  • per la valutazione dell’Art.5 si rimanda a quanto scritto in premessa;

  • nell’Art.6 comma 5, per la scuola dell’infanzia si propone di permettere la scelta tra le principali lingue comunitarie compreso l’inglese, senza l’indicazione del livello B2;

  • - all’Art.9 si segnala l’erronea aggiunta del riferimento alla “classe di concorso” considerata l’attuale inesistenza di esse nel sistema delle scuole dell’infanzia e primaria;

  • All’art.11 comma 2 su propone di aggiungere alla fine: “fatte salve giustificate motivazioni di impedimento tecnico debitamente documentate”;

  • all’Art. 12 comma 1 si suggerisce di inserire, dopo le parole Friuli Venezia Giulia, la seguente formula: anche mediante delega al dirigente preposto all'ufficio di cui all'art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38. Questo in analogia per il bando di concorso per i DSGA.

In relazione alla Tabella dei titoli si avanzano le seguenti osservazioni:

  • per una maggiore valorizzazione dell’abilitazione specifica conseguita attraverso la laurea prevista al punto A.1.2. si propone di portare il punteggio indicato in tabella da 5 a 10;

  • al punto A.2. si evidenzia la completa mancanza di valutazione del titolo culturale di base che dovrebbe rispettare la differenziazione già prevista nella tabella A.1 per le voci A.1.1 e A.1.2;

  • si ritiene necessaria un riconoscimento, al momento assente, del servizio di almeno 180 giorni prestato nella scuola, in analogia con il concorso precedente del 2016;

  • Nell’allegato A1 alla lettera “i” inserire la Legge 517/77;
  • Nell’allegato A4 aggiungere anche l’art. 38 della Costituzione e inserire nell’elenco la Legge 517/77.

Nel merito dei requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici si avanzano le seguenti osservazioni:

  • il Consiglio concorda con la necessità della revisione dei medesimi, viste le forti innovazioni intercorse, ma ritiene parimenti necessaria una revisione dei compensi riconosciuti ai membri delle commissioni che risultano anacronistici rispetto alle responsabilità e alle competenze a loro richieste;

  • il CSPI esprime le proprie forti perplessità rispetto all'utilizzo del personale ATA, i cui carichi di lavoro sono risultati fortemente accresciuti anche per effetto delle recenti modifiche normative. Si ricorda che il Cspi aveva già segnalato col parere del 23 aprile 2016 questo problema, evidenziando anche l’esigenza che la funzione di segretario delle Commissioni giudicatrici debba essere svolta con esonero dal servizio.

Il Consiglio esprime parere favorevole a condizione che le proposte avanzate vengano accolte.


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link»

MIUR
http://www.miur.gov.it/


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Link/siti
esterni
non
collegati

^ Fonte» dal web_CNPI_16gen19_2019-01-22

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