Cambia il decreto 21 aprile 2020, n. 499.

>

m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI.R.0000023.05-01-2022

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

IL CAPO DIPARTIMENTO
per il sistema educativo di istruzione e di formazione

[… Omissis …]

DECRETA

Articolo 1
(Oggetto)

1. Ferma restando la disciplina della procedura concorsuale, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 499, modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 03 giugno 2020, n. 649, e dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 1° luglio 2020, n. 749 cui si fa integralmente rinvio per tutto quanto non disposto con il presente decreto, ai sensi dell’articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il medesimo decreto è ulteriormente modificato secondo le disposizioni seguenti, con salvezza di tutte le domande di partecipazione – ad eccezione delle classi di concorso di cui al comma 4 del presente articolo – e di ogni disposizione per quanto non diversamente previsto.

2. Si rinvia all’Allegato 1 del decreto dipartimentale 3 giugno 2020, n. 649, relativamente al riparto dei posti delle classi di concorso tra i diversi Uffici scolastici regionali, salvo quanto disposto al comma 4 del presente articolo.

3. Si rinvia altresì all’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto dipartimentale 03 giugno 2020, n. 649, e all’Allegato 2 ivi richiamato, per l’individuazione degli Uffici scolastici regionali responsabili delle procedure concorsuali e per la disciplina delle ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure interessate.

4. A norma dell’articolo 59, comma 18, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i posti delle procedure concorsuali ordinarie relative alle classi di concorso A020 (Fisica), A026 (Matematica), A027 (Matematica e fisica), A028 (Matematica e scienze) e A041 (Scienze e tecnologie informatiche) sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili, nei limiti individuati da apposito decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione. 5. Con successivo decreto del Ministero dell'istruzione si provvede, altresì, alla riapertura dei termini di partecipazione alle sole procedure di cui al comma precedente.

Articolo 2
(Commissioni giudicatrici)

1. Le commissioni di concorso sono costituite con decreto del Direttore Generale dell’Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e seguenti del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. In applicazione dell’articolo 404, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1994, n. 297, i docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune e di sostegno devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di anzianità nel ruolo, titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso.

2. Qualora ricorrano le condizioni di cui al primo periodo dell’articolo 12, comma 6, del Decreto Ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, le commissioni sono suddivise in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto, e secondo le modalità previste dall’articolo 404, comma 12, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Per ciascuna sottocommissione è nominato un presidente. La commissione, in una seduta plenaria preparatoria, condivide le modalità applicative dei quadri di riferimento per la valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione nazionale di cui al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326.

Articolo 3
(Prove di esame per i posti comuni e di sostegno)

1. La prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe di concorso e per ciascuna tipologia di posto, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli Uffici Scolastici Regionali competenti per territorio, e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente:

a. per i posti comuni, quaranta quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa. I quesiti vertono sui programmi previsti dall’allegato A al decreto del Ministro dell’Istruzione 9 novembre 2021, n. 326;

b. per i posti di sostegno, quaranta quesiti a risposta multipla inerenti alle metodologie didattiche da applicarsi alle diverse tipologie di disabilità, finalizzati a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all’inclusione scolastica degli alunni con disabilità. I quesiti vertono sui programmi previsti dall’allegato A al decreto del Ministro dell’Istruzione 9 novembre 2021, n. 326;

c. per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue e cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

2. Nel caso delle classi di concorso concernenti le lingue e culture straniere, la prova è svolta nella lingua oggetto di insegnamento ad eccezione dei quesiti di cui al comma 1, lettera c, relativi alla conoscenza della lingua inglese.

3. La prova scritta per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 relativamente alla lingua inglese è composta da cinquanta quesiti, così ripartiti:

a. quarantacinque quesiti a risposta multipla distinti per ciascuna classe di concorso, volti all’accertamento delle competenze e delle conoscenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di concorso stessa;

b. cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

4. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato in modalità casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all’articolo 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.

5. La valutazione della prova scritta è effettuata sulla base dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. La prova è valutata al massimo 100 punti ed è superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti.

6. L’amministrazione si riserva la possibilità, in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualità delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneità in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti.

7. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo diversa indicazione della commissione nazionale di esperti. E' fatto, altresì, divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. In caso di violazione è disposta l'immediata esclusione dal concorso.

8. I candidati che, ai sensi del comma 5, hanno superato la prova scritta sono ammessi a sostenere la prova orale, le cui tracce sono predisposte dalle commissioni giudicatrici e che si svolge secondo le modalità previste all’articolo 7, comma 2, del Decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326.

9. La prova orale si svolge nella regione responsabile della procedura concorsuale, nelle sedi individuate dagli Uffici scolastici regionali. 10. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100.

10. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100.

11. Nei casi di cui all’articolo 6, comma 4, del decreto ministeriale 9 novembre 2021 n. 326, la commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio da condursi ai sensi dell’articolo 5, commi 2 e 4, del decreto ministeriale citato. Il voto della prova orale è dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni.

Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.

Articolo 4
(Diario e sede di svolgimento della prova d’esame)

1. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» è pubblicato l’avviso con l’indicazione della data di pubblicazione nel sito istituzionale del Ministero, nonché sui siti degli Uffici scolastici regionali, del calendario della prova scritta, distinta per classe di concorso, e delle relative modalità di svolgimento. Della pubblicazione del suddetto avviso è data comunicazione sul sito istituzionale del Ministero, nonché sui siti degli Uffici scolastici regionali. L’elenco delle sedi d’esame, con la loro esatta ubicazione e con l’indicazione della destinazione dei candidati è comunicato dagli Uffici scolastici regionali presso i quali si svolge la prova almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. L’Amministrazione si riserva di disporre il rinvio delle date di svolgimento della procedura per motivi organizzativi mediante apposito avviso sul sito del Ministero dell’istruzione e degli Uffici scolastici regionali.

2. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, del codice fiscale, della certificazione verde COVID 19 e della ricevuta di versamento del contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale, devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. La data e l’orario della prova scritta verranno indicati nel calendario di cui al comma 1 del presente articolo. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorché dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l’esclusione dalla procedura concorsuale.

3. La vigilanza durante la prova è affidata dall’Ufficio Scolastico Regionale agli stessi membri della commissione esaminatrice, che possono essere supportati, ove necessario, da commissari di vigilanza scelti dall’Ufficio scolastico regionale sul cui territorio si svolge la prova. Per la scelta dei commissari di vigilanza valgono le cause di incompatibilità previste per i componenti della commissione giudicatrice di cui al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. Qualora le prove abbiano luogo in più edifici, l’Ufficio Scolastico Regionale istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

4. In caso di assenza di uno o più componenti della commissione giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di vigilanza.

5. In base a quanto previsto dal decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, i candidati ammessi alla prova orale ricevono, da parte del competente Ufficio Scolastico Regionale, comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell’ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima.

6. Le commissioni provvedono a determinare il calendario delle prove orali e, ove previste, delle prove pratiche, predisponendo per queste ultime il numero di sessioni anche in relazione alle possibilità logistiche di svolgimento delle stesse.

7. Le prove scritte, orali e pratiche del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche, nonché nei giorni di festività religiose valdesi.

Articolo 5
(Predisposizione delle prove)

1. Conformemente a quanto previsto dal decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, i quesiti della prova scritta sono predisposti a livello nazionale dal Ministero dell'Istruzione, che si avvale della Commissione nazionale di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale medesimo. La Commissione nazionale è incaricata altresì di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova scritta, che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero dell'Istruzione almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. La Commissione stabilisce anche la ripartizione dei quesiti in ragione delle specificità delle discipline afferenti alla singola classe di concorso.

2. Le tracce delle prove orali sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all’Allegato A del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

3. Per la valutazione della prova orale, la commissione giudicatrice si avvale dei quadri di riferimento predisposti dalla Commissione nazionale di cui all’articolo 7 del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326; che dovranno essere pubblicati sul sito del Ministero dell'Istruzione almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova.

4. Analogamente, le tracce delle prove pratiche sono predisposti da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all’Allegato A del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. Le commissioni predispongono le tracce in numero pari a tre volte quello delle sessioni di prova pratica previste. La traccia per ciascun turno di prova pratica è estratta all’atto dello svolgimento della stessa

Articolo 6
(Valutazione dei titoli)

1. Le commissioni giudicatrici procedono alla valutazione dei titoli nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove orali, avendo conseguito il punteggio di cui all’articolo 3, comma 10, del presente decreto. Ai titoli accademici, scientifici e professionali di cui all'Allegato B al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326, viene attribuito il punteggio massimo complessivo di 50 punti.

Articolo 7
(Graduatorie di merito regionali)

1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta, della prova orale e della valutazione dei titoli, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classi di concorso e tipologia di posto. Il punteggio finale è espresso in duecentocinquantesimi.

2. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell’esiguo numero dei posti conferibili, è disposta l’aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione.

3. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale.

4. Le graduatorie sono approvate con decreto del dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero dell'Istruzione e sono pubblicate nell’albo e sul sito internet dell’Ufficio scolastico regionale. Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, classe di concorso o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi sino all’esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, come previsto dall’articolo 59, comma 13, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l’istituzione scolastica nella regione in cui hanno concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili, cui essere assegnati per svolgere le attività scolastiche relative al percorso annuale di formazione iniziale e prova.

6. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

7. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce ai sensi dell’articolo 5, comma 4 ter, del suddetto decreto legislativo, abilitazione all’insegnamento per le medesime classi di concorso. L’Ufficio Scolastico Regionale responsabile della procedura è competente all’attestazione della relativa abilitazione. La tabella di corrispondenza, ai sensi della normativa vigente, ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su più classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni di cui al periodo precedente è indicata all’Allegato C.

8. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per la conferma, al percorso di formazione e di prova di cui all'articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ad eccezione dei docenti che abbiano già superato positivamente il periodo di formazione e di prova, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico, che sono direttamente confermati in ruolo.

9. La conferma in ruolo comporta, ai sensi dell'articolo 399, comma 3 bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto 8 Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo, nelle quali il candidato permane.

10. La rinuncia al ruolo da una delle graduatorie di merito regionali comporta esclusivamente la decadenza dalla graduatoria relativa.

Articolo 8
(Norme di salvaguardia)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, fermo quanto previsto all’articolo 1, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del comparto Istruzione e Ricerca - sezione Scuola.

2. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente).

IL CAPO DIPARTIMENTO
Stefano Versari

§§§§§§§§§§
Da/ Fonte/ Titolare»
Ministero dell’Istruzione
Decreto dipartimentale N. 23
05 gennaio 2022


<
Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link»

Ministero dell’Istruzione
https://www.miur.gov.it/

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
RS per la consulenza e/ assistenza si rivolge a >
UIL SCUOLA RUA
www.uilscuola.it

UIL SCUOLA RUA
Dove


<
Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» Web» MI_Decreto-N-23_05GEN2022=RS_2022-01-19»
RS non è titolare dei contenuti raccolti, come documenti di pubblico dominio, e conservati quale documentazione personale. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali, che prevalgono in casi di discordanza. Per una documentazione certa o altre informazioni si deve fare riferimento ai titolari dei contenuti, prendere visione dei documenti/siti ufficiali, contattare gli enti citati. La documentazione raccolta non è e non deve essere letta come consulenza specialistica e/o legale. Si consiglia sempre di consultare direttamente l’ente/gli enti citati, sindacati/patronati/CAAF o specialisti qualificati/professionisti abilitati per pareri, consulenze e/o assistenza. Vi possono essere limiti/condizioni alla partecipazione. Negli indirizzi mail sostituire [at] con @. Evidenziature e formattazione possono essere non originali.


<
< N.d.R.

» www.reporterscuola.it -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 

Ultimo aggiornamento (Giovedì 20 Gennaio 2022 00:37)

 

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna