Attenzione alle competenze.

>

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sentenza N
.9476/2019
[N.d.R.> Estratto dal documento disponibile sul sito istituzionale*]

*************

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

[…Omissis…]

Occorre considerare che la procedura in questione costituisce una procedura di mobilità interna a tutti gli effetti, con la conseguente applicazione della riserva di disciplina alla contrattazione collettiva nei limiti previsti dall’ordinamento giuridico ai sensi dell’art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, il quale precisa che “Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilita', la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge”. Nel caso specifico, la regolamentazione che disciplina l’istituto in oggetto deve rinvenirsi dapprima nel D.Lgs. n. 64/2017 e successivamente nel CCNL del Personale della Scuola Pubblica sottoscritto in data 26 novembre 2007 così come richiamato dal CCNL comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018.

Con sentenza n. 8821 depositata in data 10.4.2018, la Corte di Cassazione ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario su una questione relativa alla mobilità del personale ata. In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che: il petitum sostanziale dedotto in giudizio coincide con la richiesta di annullamento dell’ordinanza n. 241 del 2016 del Miur (ordinanza che disciplinava la mobilità prima dell’ordinanza impugnata nel corso dell’odierno giudizio); si trattava della fase esecutiva del rapporto di lavoro alle dipendenze della p.a. e, precisamente, l’ordinanza impugnata riguarda le modalità attuative della l. n. 107 del 2015 e del CCNL integrativo concernente la mobilità del personale docente e Ata per l’anno scolastico 2016/2017; “il provvedimento impugnato è atto di mera gestione della mobilità del personale scolastico in relazione a rapporti di lavoro già in essere e non costituisce atto di macro organizzazione”; nell’ordinanza del 2016 (analogamente all’art. 1 di quella del 2018 impugnata) è specificato che le norme in essa contenute sono rivolte a determinare le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto integrativo nazionale concernente la mobilità del personale della scuola, avendo la chiara finalità di dettare termini e modalità di presentazione delle domande; “va , altresì, ricordato, ad ulteriore conforto della sussistenza della giurisdizione ordinaria, che il T.0 .n 297/1994 con gli art 462/489 regola i trasferimenti di sede, cioè la mobilità territoriale (art. 462-489), nonché la mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo), demandando a specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione la definizione di tempi e modalità, dell'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, dei criteri e modalità di formazione delle relative graduatorie (art. 470), compresa la percentuale delle cattedre e dei posti disponibili da applicare annualmente per i passaggi di cattedra e di ruolo (art. 471). Il dlgs n 297/1994, dunque, considera la materia della mobilità oggetto di contrattazione collettiva / e perciò, necessariamente, sottratta all'ambito dei poteri amministrativi ed autoritativi dell'amministrazione”.

Osserva ancora la Corte che: “La previsione normativa appare in linea con i principi generali dettati, in tema di rapporti di lavoro pubblico costituiti mediante contratti, dal dlgs n 29/1993, e successive modificazioni e integrazioni (disposizioni ora raccolte nel dlgs n 165/2001), che assegnano al dominio del diritto pubblico soltanto i procedimenti concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, la determinazione delle dotazioni organiche complessive (art 2 , comma 1, dlgs n 165/2001), nonché, come si argomenta dalla norma processuale dettata dall'art 63 , comma 4 , dlgs n 165/2001, le procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre ogni altra determinazione relativa all'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro( art 5, comma 2, dlgs n 165/2001). Deve, inoltre, escludersi che i procedimenti di mobilità, compresa quella di carattere professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) siano suscettibili di essere ascritti alla categoria delle procedure concorsuali per l'assunzione”; “Nè rileva, evidentemente, che la pretesa giudiziale sia stata prospettata come richiesta di annullamento di atto amministrativo, siccome l'individuazione della giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda, il quale è da identificare, in base al criterio del petitum sostanziale, all'esito dell'indagine sulla effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del particolare rapporto fatto valere in giudizio”.

La conclusione alla quale perviene è rappresentata dalla natura privata del procedimento di mobilità che non consente di configurare in astratto interessi legittimi, situazioni giuridiche soggettive concepibili solo in correlazione con l’attività autoritativa dell’amministrazione che costituisce il presupposto costituzionalmente obbligato perché una controversia sia attribuita ai sensi dell’art. 103 Cost. alla giurisdizione del giudice amministrativo.

Ad analoga conclusione è pervenuta la giurisprudenza di legittimità anche con riferimento al personale Afam (Cass. 26 giugno 2019, n. 17140), precisando che “Le controversie in materia di mobilità del personale degli istituti di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la l. n. 508 del 1999, pur inquadrando i predetti istituti tra le istituzioni di alta cultura riconosciute dall'art. 33 Cost. e garantendone l'autonomia statutaria e organizzativa, e pur avendo regolato il conferimento degli incarichi di insegnamento secondo modalità diverse sia da quelle previste per gli insegnanti di scuola primaria e secondaria, sia da quelle proprie dei professori universitari, ha nondimeno affidato alla contrattazione collettiva, nell'ambito di un apposito comparto, la disciplina del rapporto di lavoro di tale categoria di dipendenti, inclusi i criteri di distribuzione del personale e la mobilità interna. (Nella fattispecie, relativa a una procedura di mobilità del personale docente di un conservatorio, in cui il ricorrente aveva chiesto, previa disapplicazione del provvedimento con cui il consiglio accademico aveva deliberato l'indisponibilità di una cattedra, l'accertamento del proprio diritto al trasferimento presso tale istituto, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, escludendo che il provvedimento di indisponibilità fosse da ricondurre all'attività autoritativa dell'amministrazione e che la situazione soggettiva del ricorrente fosse ascrivibile alla categoria degli interessi legittimi)”.

Il caso di specie non si sottrae al principio affermato dalla Corte di Cassazione. Ne discende il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario.

Si precisa ancora in punto di giurisdizione che la procedura in oggetto non ha carattere concorsuale, alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 26270/2016) secondo cui l’art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, si interpreta, alla stregua dei principi enucleati, ex art. 97 Cost., dal giudice delle leggi, nel senso che per "procedure concorsuali di assunzione", ascritte al diritto pubblico ed all'attività autoritativa dell'amministrazione, si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione “ex novo” dei rapporti di lavoro (come le procedure aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali interni, destinati, cioè, a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, con novazione oggettiva dei rapporti di lavoro. Le progressioni, invece, all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche (livello funzionale connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità) superiori (art. 52, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001), sono affidate a procedure poste in essere dall'amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2 dello stesso d.lgs.).

3. In considerazione della novità della questione di lite devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare la controversia nella giurisdizione del giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

[…Omissis…]


<
Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link*»

Sito> Giustizia Amministrativa. Consiglio di Stato, Tribunali Amministrativi Regionali
https://www.giustizia-amministrativa.it/

***********************

RS per la consulenza e/ assistenza si rivolge a

UIL Scuola
www.uilscuola.it

UIL Scuola
Dove


<
Link/siti
esterni
non
collegati

^ Fonte» dal web_Sito GA-CdS-TAR_Sentenza n.9476/2019=RS_2019-08-13
RS non ha meriti e non è responsabile dei contenuti raccolti. Il materiale è raccolto come documentazione personale. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali, che prevalgono in casi di discordanza. Per una documentazione certa o altre informazioni si deve fare riferimento ai titolari dei contenuti, prendere visione dei documenti/siti ufficiali, contattare gli enti citati. La documentazione raccolta non è e non deve essere letta come consulenza specialistica e/o legale. Si consiglia sempre di consultare direttamente l’ente/gli enti citati, sindacati/patronati/CAAF o specialisti qualificati/professionisti abilitati per pareri, consulenze e/o assistenza. Vi possono essere limiti/condizioni alla partecipazione. Negli indirizzi mail sostituire [at] con @. Evidenziature e formattazione possono essere non originali.
www.reporterscuola.it - info[at]reporterscuola.it


<
N.d.R.

 

>>>
>>
>

 

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna