In G.U. il decreto, che entrerà in vigore il 19 luglio 2013.

Seguiranno in tempi da definire l’attivazione di tutte le procedure per dar vita ai nuovi percosi (PAS?).

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MIUR, 4 luglio 2013, Regolamento (DECRETO 25 marzo 2013, n. 81 ; decreto 10 settembre 2010, n. 249)


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 25 marzo 2013, n. 81

Regolamento recante modifiche al decreto 10 settembre 2010, n. 249, concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244». (13G00120) (GU Serie Generale n.155 del 4-7-2013).

Note
Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/2013

Estratto

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,

DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(…Omissis…)

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto del regolamento


1. Il presente regolamento modifica gli articoli 5,  11  e  15  del

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e  ricerca  10

settembre 2010, n. 249, concernente "Definizione della disciplina dei

requisiti  e  delle  modalità  della   formazione   iniziale   degli

insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e  della

scuola secondaria di primo e di secondo grado, ai sensi dell'articolo

2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244".


Art. 2
Modificazioni all'articolo 5 del d.m. n. 249 del 2010

1. All'articolo 5:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il numero complessivo dei posti annualmente  disponibili  per

l'accesso ai percorsi è determinato sulla  base  del  fabbisogno  di

personale docente abilitato nelle scuole  del  sistema  educativo  di

istruzione e formazione, previo parere del Ministero dell'economia  e

delle finanze e del Ministro per la  pubblica  amministrazione  e  la

semplificazione.";

b) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:

"2-bis. Ai fini della determinazione del  fabbisogno  di  cui  al

comma 2, si tiene conto, per le scuole statali:

a) della programmazione regionale degli organici deliberata  ai

sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b) del contingente di personale docente assunto con contratto a

tempo determinato su posti  disponibili  ma  non  vacanti,  nell'anno

scolastico precedente.

2-ter. Il numero di posti individuato ai sensi del comma 2-bis è

maggiorato nel limite  del  30  per  cento  per  la  copertura  delle

esigenze delle scuole  paritarie  e  dei  percorsi  di  istruzione  e

formazione professionale delle regioni.

2-quater. Per l'attivazione dei percorsi di cui  al  comma  1  si

tiene conto altresì dell'offerta  formativa  degli  atenei  e  degli

istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.".


Art. 3
Modificazioni all'articolo 11 del d.m. n. 249 del 2010

1. All'articolo 11 dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

"5-bis. La determinazione dei contingenti dei tutor  coordinatori

e organizzatori avviene senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza

pubblica. A tal  fine,  i  parametri  di  assegnazione  previsti  dal

decreto di cui al comma 5  sono  derogabili  al  fine  di  assicurare

l'invarianza di spesa.".


Art. 4
Modificazioni all'articolo 15 del d.m. n. 249 del 2010

1. All'articolo 15:

a) al comma 1, lettera a) dopo le parole "sono  in  possesso  dei

requisiti previsti dal" sono inserite le parole "decreto del Ministro

della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e dal";  le  parole

"modifiche   e   integrazioni"   sono   sostituite    dalla    parola

"modificazioni";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) coloro che, alla data di entrata  in  vigore  del  presente

decreto  e  sino  all'attivazione  dei  percorsi  formativi  previsti

dall'articolo 3, commi 2, lettera b), e 3, sono iscritti  a  uno  dei

percorsi finalizzati al conseguimento dei titoli di cui alla  lettera

a);";

c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

"1-bis. Fino all'anno accademico 2014-2015,  gli  atenei  e  le

istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica sedi

dei corsi biennali di secondo livello a indirizzo didattico di cui al

decreto del Ministro dell'università e della  ricerca  28  settembre

2007, n. 137, purché sedi di dipartimenti di didattica della musica,

e al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università  e  della

ricerca 7 ottobre 2004,  n.  82,  istituiscono  e  attivano  percorsi

formativi abilitanti speciali definiti dalla tabella 11-bis  allegata

al  presente  decreto  e  che  ne   costituisce   parte   integrante,

finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella

scuola secondaria di primo e secondo grado e destinati ai soggetti di

cui al comma 1-ter,  nonché  i  percorsi  di  cui  al  comma  16-bis

relativi alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria.

1-ter. Ai percorsi di cui al comma 1-bis possono partecipare  i

docenti non di ruolo, ivi compresi gli  insegnanti  tecnico  pratici,

che, sprovvisti di abilitazione ovvero di idoneità  alla  classe  di

concorso per la quale chiedono  di  partecipare  e  in  possesso  dei

requisiti  previsti  al  comma  1,  abbiano  maturato,  a   decorrere

dall'anno scolastico 1999/2000  fino  all'anno  scolastico  2011/2012

incluso, almeno tre anni di servizio  in  scuole  statali,  paritarie

ovvero nei centri di formazione professionale. Il  servizio  prestato

nei centri di formazione professionale riconducibile  a  insegnamenti

compresi in classi di concorso  è  valutato  solo  se  prestato  per

garantire  l'assolvimento  dell'obbligo  di  istruzione  a  decorrere

dall'anno scolastico 2008/2009. Ai fini del presente comma è  valido

anche il servizio prestato nel sostegno. Gli  aspiranti  che  abbiano

prestato servizio in più anni e in più di una  classe  di  concorso

optano per una sola di esse, fermo restando il diritto  a  conseguire

ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al  comma  1.  Ai

fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma  è

valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di  concorso  o

tipologia di posto, prestato  per  ciascun  anno  scolastico  per  un

periodo di almeno 180 giorni ovvero quello valutabile  come  anno  di

servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della  legge  3

maggio 1999,  n.  124.  Il  suddetto  requisito  si  raggiunge  anche

cumulando i servizi prestati, nello  stesso  anno  e  per  la  stessa

classe di concorso o posto, nelle scuole statali, paritarie e  centri

di formazione professionale.

1-quater.  L'iscrizione  ai   percorsi   formativi   abilitanti

speciali non prevede il superamento di prove di accesso. La frequenza

ai percorsi non è compatibile con la frequenza di corsi universitari

che si concludano con il rilascio di  titoli  accademici,  inclusi  i

percorsi di cui al presente decreto.

1-quinquies. Al fine di assicurare l'offerta formativa  di  cui

ai commi 1-bis e 16-bis, gli atenei ovvero le  istituzioni  dell'alta

formazione  artistica,  musicale  e  coreutica  possono  attivare  le

iniziative  di  cui  all'articolo  4,  comma  5,  anche  al  fine  di

assicurare la possibilità di frequenza  dei  percorsi.  In  caso  di

impossibilità o  comunque  di  difficoltà  derivanti  da  qualsiasi

causa, al fine di attivare percorsi relativi alle classi di  concorso

previste dal vigente ordinamento, gli atenei ovvero le istituzioni di

alta formazione artistica, musicale e  coreutica  stipulano,  sentiti

gli uffici scolastici regionali, apposite convenzioni con istituzioni

scolastiche autonome, individuate dagli stessi uffici  scolastici,  e

con le fondazioni di partecipazione istitutive degli istituti tecnici

superiori,.

1-sexies.   Con   decreto   del   Ministero    dell'istruzione,

dell'università  e   della   ricerca   sono   emanate   disposizioni

organizzative atte a garantire, nel rispetto dell'invarianza di spesa

e dei generali vincoli di finanza  pubblica,  l'accesso  ai  percorsi

abilitanti speciali a tutti i soggetti aventi  titolo  ai  sensi  dei

commi 1-ter e  16-bis  che  ne  facciano  richiesta  nelle  modalità

stabilite  dal  decreto  medesimo  e   tenuto   conto   anche   della

disponibilità ricettiva sostenibile dalle università.";

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. I titoli di studio posseduti dai soli soggetti  di  cui  al

comma 1, lettere a)  e  c)  mantengono  la  loro  validità  ai  fini

dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto.  I

titoli di studio conseguiti dai soggetti di cui al comma  1,  lettera

b), sono integrati dal compimento del tirocinio  formativo  attivo  e

costituiscono titolo di accesso al concorso e titolo di  insegnamento

per le rispettive classi di concorso.  A  decorrere  dall'istituzione

dei relativi percorsi, le tabelle 2, 3,  4,  5,  6,  7,  8,  9  e  10

allegate  al  presente  regolamento,  unitamente  al  compimento  del

tirocinio formativo attivo  di  cui  all'articolo  10,  sostituiscono

integralmente per le relative classi di concorso  i  titoli  previsti

dal decreto  ministeriale  30  gennaio  1998,  n.  39,  e  successive

integrazioni e modificazioni.";

e) al comma 4 dopo le  parole  "articolo  5"  sono  soppresse  le

parole "comma 1";

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5.  Le  università  e  le  istituzioni  dell'alta  formazione

artistica, musicale e coreutica che istituiscono corsi  di  tirocinio

formativo  attivo  curano  lo  svolgimento   della   relativa   prova

d'accesso. La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari

relative  alle  materie  oggetto  di  insegnamento  della  classe  di

abilitazione,  si  articola  in  un  test  preliminare  a   carattere

nazionale, in una prova scritta e in una  prova  orale.  I  programmi

delle prove e le modalità di svolgimento del test  preliminare  sono

definiti  annualmente  con  uno   o   più   decreti   del   Ministro

dell'istruzione, dell'università e della ricerca.";

g) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Il test preliminare comporta l'attribuzione di un massimo  di

30 punti, la prova scritta di un massimo di 30 punti e la prova orale

di un massimo di 20 punti. Ulteriori punti possono essere  attribuiti

per  titoli  di  studio,  di  servizio  e  pubblicazioni  secondo  le

modalità indicate nel comma 13.";

h) al comma 7 il secondo e terzo periodo sono soppressi;

i) il primo periodo del comma 16 è sostituito dal seguente:

"Le facoltà di cui  all'articolo  6,  comma  1,  possono  attivare

percorsi formativi  finalizzati  esclusivamente  all'acquisizione  di

titolo valido all'inserimento nella seconda fascia delle  graduatorie

di istituto destinati ai diplomati che hanno titolo  all'insegnamento

nella scuola materna e nella scuola elementare ai sensi  del  decreto

del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997."

l) dopo il comma 16 sono inseriti i seguenti commi:

"16-bis. Sono ammessi al percorso di cui al comma  16,  senza  la

necessità  di  sostenere  la  prova  di  accesso,  i  soggetti   ivi

contemplati in possesso dei requisiti di servizio previsti dal  comma

1-ter, relativi alla scuola dell'infanzia ovvero  primaria.  Ai  fini

del raggiungimento dei requisiti di  servizio  richiesti  si  possono

cumulare gli anni di servizio prestati nella scuola dell'infanzia con

quelli prestati  nella  scuola  primaria.  L'aspirante  opta  per  il

percorso relativo alla scuola dell'infanzia  o  per  quello  relativo

alla scuola primaria.

16-ter. Resta fermo il  valore  dei  titoli  conseguiti  entro  i

termini di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro della pubblica

istruzione 10 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  175

del 29 luglio 1997 quali titoli di accesso ai concorsi per titoli  ed

esami, titoli di accesso  alla  terza  fascia  delle  graduatorie  di

istituto e titoli validi ai sensi dell'articolo 1, comma  4,  lettera

g), della legge 10 marzo 2000, n. 62.";

m) dopo il comma 27 è inserito il seguente comma:

"27-bis. I titoli  di  abilitazione  conseguiti  al  termine  dei

percorsi di cui al  presente  decreto  non  consentono  l'inserimento

nelle graduatorie a esaurimento, di cui all'articolo  1,  comma  605,

della  legge  27  dicembre  2006,  n.   296.   Essi   danno   diritto

esclusivamente all'iscrizione alla II  fascia  delle  graduatorie  di

istituto di  cui  all'articolo  5  del  decreto  del  Ministro  della

pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per la  specifica  classe

di concorso, o ambito  disciplinare,  e  costituiscono  requisito  di

ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami.".

2. Al d.m. n. 249 del 2010 è aggiunta in fine la seguente  tabella

11-bis:


"Tabella 11-bis
art. 15, comma 1-bis)

La presente tabella definisce i percorsi di  cui  all'articolo  15,

comma 1-bis.

I  percorsi  sono  distinti  per  ciascuna  classe  di  concorso  e

prevedono il  conseguimento  di  41  crediti  formativi  universitari

ovvero  accademici  (di  seguito  crediti  formativi),   considerando

assolti i 19 crediti formativi relativi al tirocinio  previsti  dalla

tabella 11 in virtù dei particolari requisiti  di  servizio  di  cui

all'articolo 15, commi 3 e 4.

I crediti formativi sono indirizzati:

a) alla verifica  e  al  consolidamento  della  conoscenza  delle

discipline oggetto di insegnamento della  classe  di  concorso  e  al

perfezionamento delle relative competenze didattiche, anche alla luce

della revisione dei percorsi ordinamentali  di  cui  ai  decreti  del

Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, 15  marzo  2010  n.

87, n. 88 e n. 89 e  alle  relative  Indicazioni  nazionali  e  Linee

guida;

b) all'acquisizione  delle  competenze  digitali  previste  dalla

raccomandazione del Parlamento europeo e del  Consiglio  18  dicembre

2006 (2006/962/CE). In particolare dette  competenze  attengono  alla

capacità   di   utilizzo   dei   linguaggi   multimediali   per   la

rappresentazione e la comunicazione delle conoscenze, per  l'utilizzo

dei contenuti  digitali  e,  più  in  generale,  degli  ambienti  di

simulazione e dei laboratori virtuali.  Al  fine  di  consentirne  la

piena fruizione anche agli alunni con bisogni  educativi  speciali  i

contenuti digitali devono essere definiti nel  rispetto  dei  criteri

che ne assicurano l'accessibilità;

c) all'acquisizione delle competenze didattiche atte  a  favorire

l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità secondo quanto

disposto  dalla  legge  5  febbraio  1992,  n.   104   e   successive

modificazioni.

Gli abilitati del percorso speciale abilitante devono dimostrare:

a) di possedere le competenze di cui alle precedenti lettere  a),

b) e c);

b) di aver acquisito solide conoscenze delle  discipline  oggetto

di insegnamento e di possedere la capacità di proporle nel modo piu'

adeguato al livello scolastico degli studenti con cui  entreranno  in

contatto;

c)  di  essere  in  grado  di  gestire  la   progressione   degli

apprendimenti, adeguando  i  tempi  e  le  modalità  alla  classe  e

scegliendo di volta in volta gli strumenti più adeguati al  percorso

previsto (lezione frontale, discussione,  simulazione,  cooperazione,

laboratorio, lavoro di  gruppo),  con  particolare  riferimento  alle

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

d)  di  aver   acquisito   capacità   pedagogiche,   didattiche,

relazionali e gestionali;

e) di aver acquisito capacità di lavorare con  ampia  autonomia,

anche assumendo responsabilità organizzative.

I corsisti che abbiano riportato una valutazione di almeno 18/30 in

ciascuno degli insegnamenti previsti dai percorsi accedono  all'esame

finale.

La commissione di abilitazione è composta dai docenti del percorso

e da un rappresentante designato  dall'ufficio  scolastico  regionale

tra i dirigenti tecnici, i  dirigenti  scolastici  o  i  docenti  con

almeno 5 anni di insegnamento a tempo indeterminato  sulla  specifica

classe di concorso. Il  punteggio  di  abilitazione  è  espresso  in

centesimi.

Il  percorso  si  conclude  con  un  esame  finale,  avente  valore

abilitante per la relativa classe di  concorso,  che  consiste  nella

redazione, nell'illustrazione e nella  discussione  di  un  elaborato

originale, di cui è relatore un docente del percorso,  che  coordini

l'esperienza professionale pregressa con le competenze acquisite. Nel

corso dell'esame il candidato dimostra altresì la  piena  padronanza

delle  discipline  oggetto  d'insegnamento  e   il   possesso   delle

competenze di cui al presente allegato, anche  con  riferimento  alle

norme  principali  che  governano  le  istituzioni  scolastiche.   Un

risultato inferiore a 60  centesimi  comporta  il  non  conseguimento

dell'abilitazione.

|===================================================================|

|                   QUADRO DEI CREDITI FORMATIVI |

|===================|======================|========================|

| Crediti formativi |  Attività formative |   Settori scientifico  |

|                   |                      |      disciplinari      |

|===================|======================|========================|

|                   |                      | M-PED/03 Didattica e   |

|                   |                      | pedagogia speciale;    |

|                   |  Didattica generale  | M-PED/04 Pedagogia     |

|      15 cfu       | e didattica speciale | sperimentale. Almeno   |

|                   |                      | 6 CFU di didattica     |

|                   |                      | e pedagogia speciale   |

|                   |                      | rivolti ai bisogni     |

|                   |                      | educativi speciali.    |

|-------------------|----------------------|------------------------|

|                   |   Didattica delle    |       SSD o SAD        |

|                   | discipline oggetto   |    delle discipline    |

|    18 cfu /cfa    |   di insegnamento    |                        |

|                   |   delle classi di    |                        |

|                   |      concorso        |                        |

|-------------------|----------------------|------------------------|

|                   |                      | M-PED/03 Didattica e   |

|                   |                      | pedagogia speciale;    |

|                   |                      | ABST59 Pedagogia e     |

|                   |                      | didattica dell'arte;   |

|                   |                      | CODD/4 Pedagogia       |

|                   |      Laboratori      | musicale per Didattica |

|     3 cfu/ cfa    |    di tecnologie     | della musica.          |

|                   |      didattiche      | Gli insegnamenti sono  |

|                   |                      | destinati all'utilizzo |

|                   |                      | delle tecnologie       |

|                   |                      | dell'informazione e    |

|                   |                      | della comunicazione    |

|                   |                      | per la didattica       |

|-------------------|----------------------|------------------------|

|       5 cfu       |   Elaborato finale   |                        |

|===================|======================|========================|

|   Totale 41 cfu   |                      |                        |

|===================|======================|========================|

"

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

(…Omissis…)

Registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 2013

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min.  salute

e del Min. lavoro, registro n. 10, foglio n. 59


Il testo integrale, con le note di accompagnamento, è pubblicato sul sito della Gazzetta Ufficiale all’indirizzo >

http://www.gazzettaufficiale.it



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Ultimo aggiornamento (Sabato 06 Luglio 2013 10:01)

 

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