Federazione
UIL Scuola RUA

CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA SPECIALIZZAZIONE PER L’INSEGNAMENTO SU POSTI DI SOSTEGNO
SCHEDA DI LETTURA UIL SCUOLA

È stato pubblicato il decreto ministeriale n. 92 del 8 febbraio 2019, concernente le procedure per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno.

INDICAZIONI GENERALI SUI PERCORSI DI SPECIALIZZAZIONE

Il decreto ministeriale riguarda i percorsi di specializzazione per il sostegno agli alunni e alle alunne con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria, nonché della scuola secondaria di I e II grado;

I percorsi saranno attivati dalle Università (anche tra loro convenzionate), nel limite dei posti autorizzati per ciascun ateneo con successivo decreto ministeriale;

REQUISITI DI AMMISSIONE

SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

Sono ammessi a partecipare i candidati abilitati in possesso di uno dei seguenti titoli:

1. Laurea in scienze della formazione primaria (o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente);

2. Diploma magistrale – compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico e il diploma sperimentale a indirizzo linguistico – conseguiti presso gli istituti magistrali entro l'anno scolastico

2001/2002 (o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero entro l'anno scolastico 2001/2002 e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente)1;

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

Sono ammessi a partecipare coloro che rientrano in una delle seguenti casistiche:

1. Candidati in possesso dell'abilitazione2 all'insegnamento nella scuola secondaria;

2. Candidati in possesso di:

- laurea costituente titolo di accesso all’insegnamento;

- 24 cfu in ambito antropo-psico-pedagogico e metodologie e tecnologie didattiche3;

3. Candidati in possesso di:

- laurea costituente titolo di accesso all’insegnamento;

- almeno tre annualità di servizio – nel corso degli ultimi otto anni scolastici – prestate indifferentemente su posto comune o di sostegno presso le scuole del sistema educativo di istruzione e formazione4;

Laurea +3 anni di servizio

Disposizione transitoria, valevole in prima applicazione del D.M. 92/2019

DISCIPLINA TRANSITORIA PER GLI INSEGNANTI TECNICO PRATICI

Gli insegnanti tecnico pratici possono accedere ai percorsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno con il diploma.

Solamente a partire dai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/25 sarà richiesto anche agli insegnanti tecnico pratici il possesso della laurea (triennale), congiunta ai 24 cfu nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.

ULTERIORI INDICAZIONI

I percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno si concludono, di norma, entro il 30 giugno dell'anno accademico di riferimento5;

I docenti ammessi ai corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno,

hanno l’obbligo di frequenza: le assenze sono accettate nella percentuale del 20% di ciascun insegnamento.

Per il tirocinio e per i laboratori vige l'obbligo integrale di frequenza delle attività

previste;

- I docenti già specializzati sul sostegno, qualora superassero le prove di accesso e si collocassero

utilmente nella graduatoria di merito per l’acquisizione di un ulteriore titolo di specializzazione

per altro ordine/grado di istruzione, seguiranno dei percorsi abbreviati che saranno predisposti

dagli atenei;

- I predetti percorsi abbreviati saranno seguiti anche dagli ammessi in soprannumero ai relativi

percorsi, ovvero coloro che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:

· abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;

· siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;

· siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.

Il profilo del docente specializzato, le tematiche delle prove di accesso, gli insegnamenti e le attività laboratoriali e di tirocinio, i crediti formativi universitari e gli aspetti organizzativi dei corsi di specializzazione per le attività di sostegno sono definiti negli allegati A, B e C del decreto del 30 settembre 20116;

- Le prove di accesso sono organizzate dagli atenei, nel rispetto delle specifiche esigenze dei candidati con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento;

- La prova di accesso si articola in:
· test preliminare;
· prova scritta7;
· prova orale.

Il test preliminare, della durata di due ore, è costituito da 60 quesiti con cinque possibili risposte, di cui una sola esatta. Almeno 20 quesiti verificheranno le competenze linguistiche e la comprensione dei testi in lingua italiana. La risposta corretta a ogni domanda vale 0,5 punti, la mancata o errata risposta vale 0 punti.

- Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi. Sono ammessi alla prova scritta anche coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi.

- La prova scritta è volta a verificare, oltre alla capacità di argomentazione e al corretto uso della lingua, anche il possesso, da parte del candidato, di:

- competenze didattiche diversificate in funzione del grado di scuola;
- competenze su empatia e intelligenza emotiva;
- competenze su creatività e pensiero divergente;
- competenze organizzative e giuridiche correlate al regime di autonomia delle istituzioni scolastiche.

- La prova orale verte sui contenuti delle prove precedenti e su questioni motivazionali;

- Qualora la graduatoria dei candidati ammessi risultasse composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, si potrà procedere ad integrarla con altri candidati (che ne facciano specifica richiesta), collocati in posizione non utile nelle graduatorie di merito di altri atenei. Tali candidati saranno a loro volta graduati (quindi saranno rivalutati i titoli posseduti, in conformità ai rispettivi bandi), e successivamente ammessi dagli atenei sino ad esaurimento dei posti disponibili.

SCHEDA REALIZZATA DALLA UIL SCUOLA
A cura di
Mauro Colafato

---------------------------------------------------------------------------

1 Gli aspiranti in possesso del diploma triennale di scuola magistrale possono partecipare unicamente ai percorsi di specializzazione previsti per la scuola dell’infanzia.

2 Possono partecipare anche gli aspiranti in possesso di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria conseguita all'estero e riconosciuta in Italia ai sensi della normativa vigente.

3 Si rimanda al D.M. 616 del 10 agosto 2017 per ulteriori approfondimenti sulle modalità di acquisizione dei crediti formativi universitari e accademici.

4 Si considera il servizio svolto nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione. Le tre annualità si valutano ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge n. 124/1999, pertanto è considerato

anno scolastico intero il servizio prestato per almeno 180 giorni, anche non continuativi, oppure il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di io finale (ovvero fino al termine delle attività nella scuola dell’infanzia). Non è possibile sommare servizi che afferiscono ad anni scolastici diversi.

5 Il D.M. 92/2019 dispone che con successivo decreto ministeriale saranno autorizzati i percorsi di specializzazione, sarà effettuata la ripartizione dei contingenti e saranno fissate le date uniche per ciascun indirizzo di specializzazione del test preliminare, nonché le eventuali deroghe alla data di termine dei percorsi, in ragione delle tempistiche previste per gli adempimenti procedurali.

6 Decreto 30 settembre 2011: criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249.

7 Più precisamente, il Decreto 30 settembre 2011 - all'articolo 6 comma 2, lettera b) - fa riferimento a una o più prove scritte ovvero pratiche.


<
Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link»

RS per la consulenza e/ assistenza si rivolge a

UIL Scuola
www.uilscuola.it

UIL Scuola
Dove


<
Link/siti
esterni
non
collegati

^ Fonte» UIL Scuola_Dcm_13feb19=2019-02-13
RS non ha meriti e non è responsabile dei contenuti raccolti. Il materiale è raccolto come documentazione personale. Il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazioni ufficiali, che prevalgono in casi di discordanza. Per una documentazione certa o altre informazioni si deve fare riferimento ai titolari dei contenuti, prendere visione dei documenti/siti ufficiali, contattare gli enti citati. La documentazione raccolta non è e non deve essere letta come consulenza specialistica e/o legale. Si consiglia sempre di consultare direttamente l’ente/gli enti citati, sindacati/patronati/CAAF o specialisti qualificati/professionisti abilitati per pareri, consulenze e/o assistenza. Vi possono essere limiti/condizioni alla partecipazione. Negli indirizzi mail sostituire [at] con @. Evidenziature e formattazione possono essere non originali.


<
N.d.R.

Documentazione correlata e/o richiamata»


<
Link/siti
interni

> www.reporterscuola.it - info[at]reporterscuola.it

>>>
>>
>