Per le Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana.

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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Serie Generale n.30 del 05-02-2022

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 4 febbraio 2022

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia e Toscana. (22A00986)
(GU Serie Generale n.30 del 05-02-2022)


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Emana

la seguente ordinanza:

[… Omissis …]

Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Puglia, Sardegna e Toscana continuano ad applicarsi le misure di cui alla c.d. «zona gialla», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione.

Art. 2
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nelle Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, per la Regioni Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia continuano ad applicarsi le misure di cui alla c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, per un periodo di quindici giorni, ferma restando la possibilità di una nuova classificazione.

Art. 3
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria nella Regione Marche

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, nella Regione Marche si applicano, per un periodo di quindici giorni, salva nuova classificazione, le misure di cui alla c.d. «zona arancione», come definita dalla normativa vigente e nei termini di cui all'art. 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e, di conseguenza, cessano di avere efficacia le misure di cui all'ordinanza del Ministro della salute 28 gennaio 2022, citata in premessa.

Art. 4
Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2022

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, registrazione n. 240

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Da/ Fonte/ Titolare»
Ministero della Salute
Ordinanza
4 febbraio 2022


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link»

MINISTERO DELLA SALUTE
https://www.salute.gov.it

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
https://www.gazzettaufficiale.it


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Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» Web» _Ministero della Salute_Ordinanza_05FEB2022=RS_2022-02-06»
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