1) Documentazione (sito esterno)
UIL Scuola, 24 giugno 2015, Scheda informativa
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24 giugno 2015

DOCENTI: A CHI SPETTA LA CATTEDRA ESTERNA

La situazione è quella prevista dal contratto sulla mobilità

  1. al docente trasferito su cattedra esterna dal 01.09.2015
  2. nel caso si renda necessario attribuire il completamento esterno ad uno dei docenti titolari nella scuola e in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico. Si tiene conto della graduatoria interna di istituto, a particolari condizioni.

L’art. 18 comma 18 dell’Ipotesi di contratto di mobilità per l’a.s. 2015/16 prevede

“18. Qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto formulata ai sensi del successivo comma 3 dell’art. 23, aggiornata con i titoli posseduti al successivo 31 agosto e ai sensi del comma 11 dell’art. 23, riferito ai titolari trasferiti dal successivo 1° settembre e con la precisazione di cui all’art. 7, comma 3, lett. c del presente contratto. In presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze ex art. 7 c. 1 del presente contratto o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d’istituto.”

Il diritto all’esclusione, dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2, dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario costituite tra scuole di comuni diversi (o distretti sub comunali diversi).

Pertanto, se la cattedra si trasforma da interna in esterna e questo comporta l’assegnazione di spezzoni orario in scuole dello stesso comune, tutti i docenti partecipano. Se il completamento avviene con scuole di comuni diversi, il docente che usufruisce della legge 104/92 e che per questo motivo è escluso dalla graduatoria interna di istituto, continuerà a beneficiare dell’esclusione. Il principio si basa infatti sul divieto di trasferire il docente con handicap o che assiste un familiare ai sensi degli art. 21 e 33 della legge 104/92.


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Estratto

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Ultimo aggiornamento (Mercoledì 24 Giugno 2015 12:54)