Il decreto del Ministero dell’Istruzione.

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M_pi.AOOGABMI.REGISTRO Decreti.R.0000025.08-06-2020

Ministero dell’Istruzione

Procedura assunzionale per chiamata di cui all’articolo 1, commi da 17 a 17-septies, del decreto-legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019 n. 159.

IL MINISTRO

VISTO l’articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante “Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti”, ed in particolare i commi da 17 a 17-septies, che stabiliscono, per soggetti inseriti in graduatorie preordinate all’assunzione a tempo indeterminato, una procedura assunzionale per chiamata, volta alla riduzione dei contratti a tempo determinato;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, “Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”, in particolare l’articolo 11, comma 14;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;

VISTI i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, “Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica” e “Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro ;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”;

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53”;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246”;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile” ed in particolare l’articolo 32;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”;

VISTA la legge 6 agosto 2013, n 97, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013” e in particolare l’articolo 7; VISTO il decreto legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante “Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013 n. 128;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato” e in particolare l’articolo 2, comma 1, lettera b;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” ed in particolare l’articolo 38, commi 2, 3 e 3-bis;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, nn. 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme per il riordino degli istituti professionali, degli istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e relative Linee Guida per gli Istituti Tecnici, per gli Istituti professionali e Indicazioni Nazionali per i Licei;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, come integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 recante “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254 recante “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89”; VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante “Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2”;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 2016 -2018;  VISTA la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d’ora in poi CSPI) formulata in data 29 maggio 2020;

VISTO il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria del 4 giugno 2020;

RITENUTO di accogliere le richieste formulate dal CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell’Amministrazione nella definizione dei criteri generali;

RITENUTO di non poter accogliere le seguenti richieste formulate dal CSPI: a) in merito alla definizione della procedura assunzionale utilizzata nel testo del decreto, si ritiene di confermare il termine riassuntivo di “chiamata”, entrato nel lessico comune, ai fini di una maggiore chiarezza rispetto ai destinatari dell’atto. La formulazione contenuta nel decreto legge n. 126 del 2019 è comunque aggiunta tra le definizioni di cui all’articolo 1; b) di non accogliere la richiesta di modifica dell’articolo 5, esplicitando che l’inserimento negli elenchi, di cui al comma 1 del suddetto articolo, non fa venir meno il diritto dell’interessato, qualora non ottenga l’immissione in ruolo, ad essere chiamato per l'a.s. 2021/22 dalla graduatoria di provenienza, in quanto tautologica;

RESA l’informativa alle organizzazioni sindacali in data 25 maggio 2020;

DECRETA

Articolo 1
(Oggetto e definizioni)

1. Il presente decreto disciplina, a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, la procedura di chiamata per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente ed educativo sui posti che rimangono vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente.

2. I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono responsabili dello svolgimento della procedura, le cui tempistiche sono annualmente determinate negli allegati tecnici al decreto del Ministro dell’istruzione concernente il contingente per le assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo.

3. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:  a) Procedura di chiamata: procedura di immissione in ruolo in territori diversi da quelli di pertinenza delle graduatorie di appartenenza; b) Ministro: Ministro dell’istruzione; c) Ministero: Ministero dell’istruzione; d) Decreto legge: decreto legge 29 ottobre 2019 n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n.159;  e) Decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107”. f) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali; g) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;

h) Testo Unico: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”; i) GAE: le graduatorie permanenti di cui all’articolo 401 del Testo Unico, trasformate in Graduatorie ad esaurimento ai sensi dell’articolo l, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296; j) immissioni in ruolo annuali: le assunzioni a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente.

Articolo 2
(Destinatari della procedura)

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 17-bis, del Decreto legge, la partecipazione alla procedura disciplinata dal presente decreto riguarda i soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l’immissione in ruolo del personale docente ed educativo ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato, in un’altra regione rispetto a quella di pertinenza della medesima graduatoria. 2. I soggetti inseriti nelle GAE possono, in alternativa a quanto disposto al comma 1, presentare istanza per i posti disponibili in altre province della stessa regione rispetto alla provincia dove risultano collocati. I soggetti inseriti nella I fascia delle GAE, inseriti in due province, scelgono, comunque, una sola regione. 3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 possono presentare istanza, per ciascuna graduatoria di provenienza per i posti di una o più province di una sola regione, al fine dell’assunzione a tempo indeterminato in territori diversi da quelli di pertinenza delle graduatorie di riferimento. 4. Sono esclusi dalla procedura i soggetti già di ruolo ovvero già destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato in ciascun anno scolastico di riferimento, stante la finalizzazione della procedura di chiamata, disciplinata dal presente decreto, alla riduzione dei contratti a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 17-bis, primo periodo del Decreto legge.

Articolo 3
(Adempimenti preliminari degli USR)

1. Gli USR provvedono in via preliminare a inserire al sistema informativo le graduatorie afferenti ai loro territori, utilizzando le funzioni informatiche ministeriali e cancellando gli aspiranti rinunciatari ove presenti, nonché gli aspiranti già destinatari di proposte di assunzione a tempo indeterminato nel corso delle immissioni annuali.

2. Concluse entro i termini prescritti le operazioni annuali di immissione in ruolo, i predetti uffici comunicano, entro i termini previsti con provvedimento del Ministro, i posti rimasti vacanti e disponibili mediante pubblicazione sui rispettivi siti internet istituzionali al fine di consentire ai soggetti di cui all’articolo 2 di presentare istanza. I predetti posti risultano nella piattaforma di cui all’articolo 4, comma 1.

3. Nei casi in cui risultino avviate, ma non concluse, procedure concorsuali, gli uffici accantonano e rendono indisponibili, per la procedura di cui al presente decreto, i posti messi a concorso per l’anno di riferimento, ai sensi dell’articolo 1, comma 17-septies del Decreto legge.

4. Gli USR, pubblicate le disponibilità di posti di cui al comma 2, attivano le funzioni per le domande di partecipazione alla procedura secondo le tempistiche indicate nel provvedimento di cui al comma 2.

Articolo 4
(Domanda di partecipazione: termine e modalità di presentazione)

1. Tramite apposita piattaforma ministeriale, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, che intendono partecipare alla presente procedura presentano un’unica domanda, con l’indicazione della regione prescelta. Le domande presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

2. Con la domanda di partecipazione, ciascun aspirante dovrà:

a) scegliere la regione di partecipazione;

b) indicare:

i. la provincia o le province di destinazione, esclusivamente nell’ambito della regione scelta;

ii. le classi di concorso/tipo posto di interesse e le relative graduatorie di inserimento, che costituiscono titolo di accesso alla procedura di chiamata;

iii. nel caso di più province di destinazione, l’ordine di preferenza tra le stesse e, per ciascuna provincia, l’ordine di preferenza tra le classi di concorso/tipo posto per i quali si partecipa;

iv. in caso di un’unica provincia di destinazione, l’ordine di preferenza tra le classi di concorso/tipo posto per i quali si partecipa;

c) indicare la regione/provincia di provenienza e l’USR responsabile della procedura concorsuale nel caso in cui sia stata disposta l’aggregazione territoriale dei concorsi ai sensi dell’articolo 400, comma 02, del Testo Unico.

3. Il punteggio, le preferenze e le precedenze possedute, già registrate al sistema informativo ai sensi dell’articolo 3, sono visualizzate e salvate nella base dati dell’istanza.

4. Per la presentazione delle domande è previsto un termine di 5 giorni dalla data di apertura delle funzioni.

5. L’Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 5
(Termini e modalità per le assunzioni a tempo indeterminato)

1. Gli USR pubblicano gli elenchi degli aspiranti, graduati sulla base dei punteggi di cui all’articolo 4, comma 3, suddivisi per ciascuna delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo e dispongono, entro il 10 settembre dell’anno scolastico di riferimento, le assunzioni a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica a partire dal 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento, dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1 che risultano in posizione utile.

2. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al presente decreto riguardano tutte le graduatorie e sono disposte rispettando la ripartizione al cinquanta per cento tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l’eventuale posto dispari, e le GAE. Ai sensi dell’articolo 1, comma 17-quater del Decreto legge, per quanto concerne le graduatorie concorsuali è rispettato il seguente ordine di priorità discendente:

a) graduatorie di concorsi pubblici, per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi;

b) graduatorie di concorsi riservati selettivi, per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi;

c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell’ordine temporale dei relativi bandi.

3. Nel caso in cui gli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo, non contengano un numero sufficiente di aspiranti provenienti dalle GAE per la copertura dei relativi posti, si procede all’immissione in ruolo attingendo dalle altre graduatorie e viceversa.

4. I dirigenti dei competenti uffici dell’USR procedono all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’immissione in ruolo.

5. In caso di accettazione o rinuncia sul posto individuato, l’aspirante decade dalle altre procedure di chiamata di cui al presente decreto. In caso di rinuncia non si dà luogo a rifacimento delle procedure già espletate, ma allo scorrimento delle posizioni dai rispettivi elenchi.

6. Al termine della procedura, gli elenchi di cui al comma 1 cessano di avere efficacia.

7. Alle immissioni in ruolo di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 17-sexies del Decreto legge. L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di altre procedure, nelle quali l'aspirante sia inserito.

Articolo 6
(Disposizione transitoria)

1. Per l’anno scolastico 2020/2021, i termini di cui all’articolo 5, comma 1, sono eventualmente derogati ai sensi dell’articolo 2, comma 1 lettera b del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22.

Articolo 7
(Ricorsi)

1. Avverso il presente atto è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all’interessato.

Articolo 8
(Norme di salvaguardia)

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico, nonché quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale del comparto istruzione e ricerca.

Il Ministro
On. dott.ssa Lucia Azzolina


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Estratto

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Ultimo aggiornamento (Domenica 14 Giugno 2020 18:13)

 

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