Dotazione organica insegnanti di religione cattolica anno scolastico 2014/2015
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MIUR, 29 luglio 2014, Decreto (Estratto) Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca […Omissis…] D E C R E T A Art. 1 1. La consistenza della dotazione organica, per l’anno scolastico 2014/2015, degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, è indicata nell’allegata tabella “A”, costituente parte integrante del presente provvedimento. 2. Le dotazioni organiche regionali, determinate in misura del settanta per cento dei posti di insegnamento complessivamente istituiti, sono indicate nella colonna “f” della tabella “A” di cui al comma 1. 3. L’entità dei posti è definita sulla base del numero complessivo delle ore di insegnamento, 3 rapportate ai divisori orari relativi alla costituzione dei posti e delle cattedre di insegnamento di ciascun grado di istruzione. 4. Per effetto di quanto prescritto dall’articolo 1, comma 3, della legge 18 luglio 2003, n. 186, nel computo di cui al presente articolo non sono conteggiate le ore di insegnamento attribuite ai docenti titolari della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. Art. 2 1. Entro il limite riportato nella colonna “f” della tabella “A”, il dirigente dell’ufficio scolastico regionale effettua, per ciascuno dei ruoli indicati all’articolo 1, comma 1, della legge n. 186 del 2003, la ripartizione dei posti dell’organico di diritto, con riferimento al territorio di pertinenza di ciascuna diocesi. 2. In via residuale possono essere costituiti posti di insegnamento con contributi orari, anche suddivisi tra gradi di istruzione differenti, purché le quote orarie afferiscano al medesimo ruolo regionale. Art. 3 1. I dirigenti scolastici che, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, hanno disposto, nella fase di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, incrementi del numero di classi a causa della variazione del numero degli alunni iscritti, provvedono ad istituire spezzoni di orario di insegnamento della religione cattolica, in relazione alle scelte delle famiglie e degli alunni. 2. Per effetto di quanto prescritto all’articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, i dirigenti scolastici provvedono, nella medesima fase di adeguamento dell’organico di cui al comma 1, alla soppressione degli spezzoni di orario conseguenti ad accorpamenti di classi. Art. 4 1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui all’articolo 1 gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
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Tabella “A”
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Ultimo aggiornamento (Martedì 29 Luglio 2014 23:40)