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MIUR, 29 luglio 2014, Decreto (Estratto)

Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca
di concerto con Il Ministro dell’economia e delle finanze
e con Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

[…Omissis…]

D E C R E T A

Art. 1
(Consistenza dotazioni)

1. La consistenza della dotazione organica, per l’anno scolastico 2014/2015, degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, è indicata nell’allegata tabella “A”, costituente parte integrante del presente provvedimento.

2. Le dotazioni organiche regionali, determinate in misura del settanta per cento dei posti di insegnamento complessivamente istituiti, sono indicate nella colonna “f” della tabella “A” di cui al comma 1.

3. L’entità dei posti è definita sulla base del numero complessivo delle ore di insegnamento, 3

rapportate ai divisori orari relativi alla costituzione dei posti e delle cattedre di insegnamento di ciascun grado di istruzione.

4. Per effetto di quanto prescritto dall’articolo 1, comma 3, della legge 18 luglio 2003, n. 186, nel computo di cui al presente articolo non sono conteggiate le ore di insegnamento attribuite ai docenti titolari della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.

Art. 2
(Ripartizione dotazione organica)

1. Entro il limite riportato nella colonna “f” della tabella “A”, il dirigente dell’ufficio scolastico regionale effettua, per ciascuno dei ruoli indicati all’articolo 1, comma 1, della legge n. 186 del 2003, la ripartizione dei posti dell’organico di diritto, con riferimento al territorio di pertinenza di ciascuna diocesi.

2. In via residuale possono essere costituiti posti di insegnamento con contributi orari, anche suddivisi tra gradi di istruzione differenti, purché le quote orarie afferiscano al medesimo ruolo regionale.

Art. 3
(Gestione della situazione di fatto)

1. I dirigenti scolastici che, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, hanno disposto, nella fase di adeguamento dell’organico di diritto alle situazioni di fatto, incrementi del numero di classi a causa della variazione del numero degli alunni iscritti, provvedono ad istituire spezzoni di orario di insegnamento della religione cattolica, in relazione alle scelte delle famiglie e degli alunni.

2. Per effetto di quanto prescritto all’articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, i dirigenti scolastici provvedono, nella medesima fase di adeguamento dell’organico di cui al comma 1, alla soppressione degli spezzoni di orario conseguenti ad accorpamenti di classi.

Art. 4
(Oneri finanziari)

1. Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui all’articolo 1 gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Il Ministro
dell’economia e delle finanze

Il Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione


Tabella “A”

Regione

Infanzia
a

Primaria
b

Sec. I
c

Sec. II
d

Totale
e=a+b+c+d

Dotazione organica
f=e*0,7

Abruzzo

72

239

96

151

558

390

Basilicata

31

107

46

79

263

184

Calabria

121

459

166

266

1.012

708

Campania

368

1.368

540

793

3.069

2.148

Emilia Romagna

143

579

273

414

1.409

986

Friuli

46

234

82

125

487

341

Lazio

225

1.061

395

590

2.271

1.590

Liguria

48

239

92

143

522

366

Lombardia

275

1.742

642

845

3.504

2.453

Marche

82

250

104

173

609

426

Molise

16

60

24

40

140

98

Piemonte

174

731

291

399

1.595

1.117

Puglia

215

710

314

511

1.750

1.225

Sardegna

78

314

126

201

719

503

Sicilia

312

1.075

426

623

2.436

1.705

Toscana

161

597

236

356

1.350

945

Umbria

45

179

60

95

379

265

Veneto

115

979

344

482

1.920

1.344

Totale complessivo

2.527

10.923

4.258

6.286

23.994

16.794


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Ultimo aggiornamento (Martedì 29 Luglio 2014 23:40)

 

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