Firmato dal Ministro Stefania Giannini il DM 499/15 per i Corsi intensivi di formazione per l'accesso ai ruoli di dirigente scolastico.

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1) Documentazione (sito esterno)
MIUR, 20 luglio 2015, Decreto 499/15
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MIUR
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOOUFGAB - Ufficio del Gabinetto
Registro Decreti
Prot. n. 0000499 - 20/07/2015 - Registrazione

"Modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta  finale, ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero della sessione speciale di esame di cui all'articolo 1, comma 90, della legge 13 luglio 2015, n. 107"

IL MINISTRO

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DECRETA

[…Omissis…]

Articolo 1
(Corsi intensivi di formazione per l'accesso ai ruoli di dirigente scolastico)

1.     Il corso di formazione di cui all'articolo 1, comma 87, della Legge è organizzato  dagli Uffici Scolastici Regionali sulla base dei seguenti criteri:

  1. durata di 80 ore complessive;
  2. suddivisione delle ore tra le seguenti aree formative:
  • ruolo del dirigente scolastico anche viste te innovazioni apportate dalla Legge;
  • gestione del contenzioso;
  • gestione amministrativa e contabile;
  • autonomia delle istituzioni scolastiche;
  • sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • Rapporto di Autovalutazione e Sistema nazionale di valutazione;
  • ordinamenti dei cicli scolastici e esami dì Stato a conclusione del I e del Il ciclo di istruzione;
  • gestione e valorizzazione del personale.

2. I docenti del corso sono individuati dall'Ufficio Scolastico Regionale tra i dirigenti di I e di Il fascia amministrativi o tecnici e i dirigenti scolastici in servizio presso il medesimo Ufficio ovvero in quiescenza da non più di tre anni, ovvero tra professori universitari di I o Il fascia o straordinari, magistrati amministrativi o contabili o Avvocati dello Stato.

3. I soggetti che frequentino il corso di cui al comma 1 per almeno 65 ore, sono ammessi alla prova di cui all'articolo 3.

[…Omissis…]

10.  Nel caso in cui i candidati superino il numero di 300, al fine di assicurare la tempestiva conclusione delle operazioni, si applica quanto disposto all'articolo 17, comma 8 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e successive modificazioni.

[…Omissis…]

Articolo 3
(Prova scritta)

1. I soggetti dì cui all'articolo 4, comma 1, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 4, comma 2, sono ammessi a sostenere una prova scritta su un argomento individuato dalla Commissione nell'ambito di quelli oggetto del corso di formazione. Il tempo a disposizione per la prova scritta è di sei ore. È consentito l'uso di codici non commentati e di raccolte di normativa scolastica, oltre che di raccolte di leggi comprensive di note e circolari e del vocabolario della lingua italiana. La valutazione della prova è effettuata in trentesimi, ed è superata dai candidati che abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 21.

2. La graduatoria dei vincitori costituisce elenco aggiuntivo alle rispettive graduatorie regionali di cui al concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

3.  L'elenco aggiuntivo dì cui al comma precedente è graduato secondo il punteggio ottenuto nella prova.

4.  I soggetti che hanno ottenuto il punteggio minimo previsto sono assunti, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della Legge n. 449 del 27 dicembre 1997 e successive modificazioni, nel limite dei posti vacanti e disponibili nella regione ovvero ai sensi del comma 92 della Legge.

Articolo 4
(Individuazione dei soggetti destinatari)

1. Gli Uffici Scolastici Regionali individuano i soggetti di cui all'articolo 1, comma 88, lettere a) e b), della Legge, e ne trasmettono i nominativi entro il 24 luglio 2015, in elenchi separati, alla Direzione generale per il personale scolastico.

2 L'elenco di cui al comma 1, per ì soggetti dì cui all'articolo 1, comma 88, lettera a), individua altresì i soggetti destinatari della procedura di cui all'articolo 1, Comma 90, della Legge, disciplinata all'articolo 5 del presente decreto.

Articolo 5
(Sessione speciale di esame)

1. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, sono ammessi direttamente a sostenere una prova orafe sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato in qualità di dirigente scolastico.

La prova orale è giudicata da una commissione, diversa da quella di cui all'articolo 2, ì cui componenti sono individuati secondo la procedura indicata al medesimo articolo 2. Alla prova orale è attribuito un punteggio espresso in trentesimi e si intende superata col conseguimento del punteggio minimo pari a 2l.

3.     Per i candidati risultati vincitori, sono confermati i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato in qualità di dirigenti scolastici. È altresì confermata, sino al naturale termine, l'assegnazione alla sede.

Articolo 6
(Norme finali)

1.     Ai sensi del comma 91 della Legge, all'attuazione delle procedure di cui al presente decreto si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Ministro
Stefania Giannini


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Estratto

RS > Il materiale presentato è reso a titolo informativo, il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale, che prevale in casi di discordanza; per altre informazioni o documentazione certa si consiglia di prendere visione dei documenti ufficiali e/o contattare l’amministrazione citata.


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Ultimo aggiornamento (Martedì 21 Luglio 2015 11:16)

 

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