Su “schema di decreto del Ministro dell’istruzione recante «Disposizioni concernenti la procedura selettiva per la progressione all'area dei Direttori dei servizi generali e amministrativi “

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m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.E.0019087.25-07-2022

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione

Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Parere sullo

schema di decreto del Ministro dell’istruzione recante «Disposizioni concernenti la procedura selettiva per la progressione all'area dei Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA)»

approvato nella seduta plenaria n. 90 del 25/07/2022
tenutasi in modalità telematica

Premessa

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) evidenzia che la procedura selettiva per la progressione all’area dei Direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA) debba essere un’occasione per valorizzarne il ruolo nella governance dell’istituzione scolastica e riconoscerne il compito fondamentale a livello amministrativo e contabile. Tale figura direttiva, oltre a relazionarsi positivamente con le varie componenti della comunità scolastica, richiede competenze professionali per poter cooperare in modo consapevole con il dirigente scolastico nella gestione dei servizi e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Il decreto in esame permette di dare stabilità operativa alle scuole e favorire quella continuità di esperienza e professionalità che deriva dalla copertura dei posti liberi da parte degli assistenti amministrativi che da anni svolgono le funzioni di DSGA.

Il CSPI, con parere espresso in data 11 dicembre 2018, ha già evidenziato le ragioni che depongono a favore di una procedura concorsuale riservata agli assistenti amministrativi facenti funzione con un numero considerevole di anni di esperienza. Tali ragioni appaiono tuttora valide, considerato che, anche dopo l’espletamento dell’ultimo concorso ordinario, le scuole continuano ad avvalersi, in numero considerevole, di assistenti amministrativi facenti funzione, compresi coloro che sono sforniti di titolo di studio specifico.

Le Istituzioni Scolastiche hanno tentato in questi anni di sopperire alle carenze con il conferimento di incarichi annuali ai sensi del contratto collettivo nazionale. Il CSPI accoglie con favore il giusto riconoscimento al ruolo di DSGA svolto per anni dagli assistenti amministrativi facenti funzione, proprio per superare la carenza problematica determinatasi a causa dei mancati concorsi che avrebbero dovuto svolgersi con la cadenza triennale stabilita dalla legge.

Il CSPI auspica che le procedure relative alla selezione del personale scolastico possano essere riviste con l’utilizzo di modalità che superino i quesiti a risposta multipla, che non permettono di valutare le competenze specifiche. Non a caso lo stesso decreto legislativo 75/2017, all’articolo 22, comma 15, prevede - al fine di valorizzare il personale che già presta servizio nel profilo - prove volte ad accertare le capacità di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemispecifici e casi concreti.

Con riferimento al testo del decreto si esprimono le seguenti considerazioni.

1. Nel preambolo è opportuno inserire il richiamo al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 ("Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi").

Nell'articolato si specifica quanto segue.

2. All’articolo 1, comma 3, si prevede che “nel caso in cui i posti disponibili in una regione siano esigui, il bando di cui all’articolo 7 potrà provvedere ad accorpare le procedure concorsuali.” Per evitare incertezze e applicazioni divergenti di tale disposizione, l’amministrazione valuti l’opportunità di indicare con maggiore precisione quando deve ritenersi possibile procedere ad accorpamenti, eventualmente facendo riferimento a un parametro numerico.

3. All’articolo 3, comma 3, è previsto che “i 60 quesiti sono somministrati secondo la seguente ripartizione:

- Contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche: n. 24 quesiti;

- Legislazione scolastica: n. 12 quesiti;

- Ordinamento e gestione amministrativa delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico: n. 24 quesiti”.

Il CSPI evidenzia che sarebbe opportuno che nella formulazione dei quesiti si tenesse conto degli aspetti tecnico-operativi propri dell’attività quotidiana del DSGA.

4. All’articolo 4 ("Valutazione della prova e dei titoli") comma 1 si evidenzia che “Le commissioni di valutazione dispongono di cento (100) punti, di cui sessanta (60) per la prova d’esame e quaranta (40) per i titoli”.

Sarebbe opportuno rivedere la scala dei punteggi dei titoli di servizio in modo da valorizzare l’esperienza maturata dai candidati nella funzione di DSGA, che pertanto andrebbe riconosciuta con un punteggio maggiore rispetto a quello previsto dall’allegato C.

5. All’articolo 4, comma 5, è prevista l’assegnazione di un punteggio massimo di 40 punti ai titoli culturali e professionali di cui all’allegato C. La maggior parte di tali titoli culturali (laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca e altri) ha un carattere generale e non risulta legata a profili dell’attività dei DSGA. Si fa presente che, in coerenza con la logica di semplificazione e di snellimento delle procedure concorsuali e utilizzando una possibilità prevista dal punto 3 della direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della

funzione pubblica, sembrerebbe opportuno attribuire un punteggio alle lauree, ai dottorati di ricerca e agli altri titoli di studio limitatamente a quelli conseguiti nelle materie oggetto di esame di cui all’allegato B, ovvero riconoscendo a questi ultimi un punteggio più elevato.

6. All’articolo 6 ("Graduatorie di merito") si esplicita che “all’esito della procedura selettiva gli aspiranti sono collocati in una graduatoria regionale composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso regionalmente, il cui numero è determinato dal bando di cui all’articolo 7".

Il CSPI rileva che il decreto-legge 126/2019, art. 2, comma 6, non prevede un limite all’inserimento in graduatoria degli aspiranti idonei non vincitori. Il CSPI auspica, stante l'eccezionalità della procedura, una determinazione dei posti da bandire adeguata a sopperire la necessità delle istituzioni scolastiche con il pieno utilizzo delle graduatorie di coloro che hanno superato la prova d'esame.

7. All’articolo 9 (“Requisiti dei presidenti delle Commissioni”) si specifica che “i dirigenti scolastici, i dirigenti tecnici e i dirigenti amministrativi che aspirano ad essere nominati presidenti delle commissioni di valutazione devono aver prestato servizio nel ruolo di appartenenza per almeno 7 anni”.

Il CSPI ritiene che andrebbe valutata la possibilità di inserire quanto previsto nell’articolo 10, comma 3, e nello specifico “nel caso di assenza o indisponibilità di aspiranti in possesso del requisito di servizio di cui al comma 1, i dirigenti preposti agli USR derogano a tale requisito”.

8. All’articolo 13, comma 2, si specifica che “Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all’Ufficio di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad indire apposito bando per le procedure selettive per la progressione all’area di DSGA presso scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano.”

Il CSPI chiede di modificare il comma come segue: “Il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, anche mediante delega al dirigente preposto all’Ufficio di cui all’articolo 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38, provvede ad indire apposito bando per le procedure selettive per la progressione all’area di DSGA presso scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano adattando le disposizioni concernenti la struttura e le modalità di predisposizione della prova d'esame alle specificità delle scuole con lingua di insegnamento slovena”.

In merito all’Allegato B “Programma d’esame per la procedura selettiva per la progressione all’area dei DSGA” sarebbe opportuno inserire tra le materie di esame:

- Organi Collegiali della scuola

- Competenze e funzioni degli enti territoriali (Città metropolitane, province, comuni)

- Il ruolo di enti e associazioni territoriali

- Le reti di scuole, accordi, convenzioni

- Il CCNL

- In generale le materie trattate dal D.Lgs. 297/94 e dal DPR 275/99

Il CSPI esprime parere favorevole sullo schema di decreto in oggetto e auspica l'accoglimento delle proposte di modifica contenute nello stesso.

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Da/ Fonte/ Titolare»
MI - CSPI
Documentazione.
25 luglio 2022


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Estratto

Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link»

Ministero dell’Istruzione
https://www.miur.gov.it

CSPI
https://www.miur.gov.it/web/guest/cspi

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^Fonte» Web» MI-CSPI_Dcm_26LUG2022=RS_2022-07-31»
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