“Schema di decreto recante “Criteri per lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento per i candidati interni ed esterni…”

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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione
Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione

Espressione di parere sullo
Schema di decreto recante “Criteri per lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento per i candidati interni ed esterni agli esami di Stato per il secondo ciclo di istruzione” di cui agli articoli 13 e 14 del d.lgs. 13 aprile 2017, n. 62.
In approvazione nella seduta plenaria n. 33 dell’11/02/2020

Premessa

Il CSPI si è già espresso sulle “Linee guida dei PCTO” nella seduta plenaria n. 30 del 28/08/2019 e sul decreto inerente i “Criteri per lo svolgimento dell’Alternanza Scuola-Lavoro per i candidati interni ed esterni agli esami di Stato per il secondo ciclo di istruzione di cui agli artt. 13 e 14 del decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017” nella seduta plenaria n. 20 del 29/05/2018, a cui si rinvia per gli opportuni approfondimenti, stante la rilevante criticità dei temi trattati.

Nel confermare quanto già contenuto nei due suddetti pareri, il CSPI prende atto che buona parte delle considerazioni e suggerimenti espressi nel parere del 29 maggio 2018 sono stati recepiti nella stesura del decreto attualmente in esame.

Restano tuttavia alcuni aspetti del decreto in esame che il CSPI intende mettere in evidenza al fine di meglio raccordare il testo con le norme vigenti e renderne più funzionale l’applicazione. Si chiede pertanto il recepimento delle seguenti proposte.

- Art. 2, comma 1: per evitare fraintendimenti in relazione ai compiti degli organi collegiali coinvolti, aggiungere dopo «… dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di classe,» le parole “ciascuno per le proprie competenze, ….

- Art. 4, comma 1: poiché la valutazione non riguarda i percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, bensì gli studenti, togliere al termine del periodo «percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.» e introdurre “degli stessi” (studenti).

Bozza di parere su: “Schema di decreto recante “Criteri per lo svolgimento dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento per i candidati interni ed esterni agli esami di Stato per il secondo ciclo di istruzione” di cui agli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.” Approvato nella seduta plenaria n. 33 dell’11/02/2020

- Art. 4, comma 2: eliminare l’intero comma. Infatti, la certificazione finale delle competenze acquisite in esito ai PCTO non è prevista dall’art. 21 del decreto legislativo n. 62/2017 che invece fa riferimento esclusivamente ad una descrizione delle attività svolte da inserire nel curriculum dello studente, da disciplinare con decreto attuativo che peraltro non è stato ancora adottato.

- Art. 12, comma 2: operare la correzione terminologica, riscrivendo così il comma: “I percorsi di cui al comma 1, svolti anche all’estero, devono essere caratterizzati da attività non esclusivamente esecutive e finalizzate all’acquisizione di competenze disciplinari e trasversali”.

- Art. 13, comma 1: per evitare un inutile appesantimento organizzativo, considerando che sono le scuole a dover validare i percorsi dichiarati dai candidati esterni, si chiede di non far depositare la documentazione all’Ufficio Scolastico Regionale bensì direttamente alla scuola, lasciando all’atto della domanda solamente la dichiarazione. Quindi si propone di sostituire al secondo rigo la parola «documentano» con “dichiarano”. Inoltre, si chiede di sostituire al quinto rigo la parola «documentazione» con “dichiarazione”.

Sostituire infine l’ultimo periodo con “Entro la stessa data i candidati inviano la documentazione alla scuola assegnata.”

- Art. 13, comma 3: in incipit, aggiungere dopo «Le dichiarazioni» le parole “dei soggetti”. Ciò per chiarire che le dichiarazioni sullo svolgimento delle attività non sono riconducibili ai candidati ma ai soggetti ospitanti.

- Art. 14, comma 1: eliminare al quinto rigo «e di competenze acquisite». Infatti, la verifica delle stesse non spetta al Consiglio di classe bensì alla Commissione che effettuerà l’esame preliminare per l’ammissione all’esame di Stato.

- Art. 16, comma 1: la data del «31 gennaio 2020» non è più congruente con i tempi di pubblicazione del presente decreto.

Inoltre, il testo deve essere coordinato con le proposte di modifiche già avanzate in relazione all’art. 13 del decreto in esame. Pertanto il testo potrebbe essere così modificato: “Ai soli fini dell’ammissione agli esami di Stato dell’anno scolastico 2019/2020, i candidati esterni possono integrare la domanda presentata all’Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente, dichiarando entro il 30 aprile 2020 le attività assimilabili ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento o riconducibili a tali percorsi svolte in precedenti anni scolastici in periodi precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto. Entro lo stesso termine i candidati presentano la documentazione relativa alle attività svolte direttamente alle scuole a cui sono stati assegnati”.


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Estratto

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Portale MI-MUR
www.miur.gov.it/
(www.miur.gov.it/web/guest/archivio-pareri)


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Link/siti
esterni non collegati

^Fonte» Web» MIUR-CSP_N-33_11FEB2020 = RS_2020-02-13»
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