Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica- Ufficio Sesto – Decreto Ministeriale n.13-
Roma, 20/1/2012
Norme per lo svolgimento per l'anno scolastico 2011-2012 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle classi sperimentali autorizzate.
Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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DECRETA Lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nelle classi sperimentali già autorizzate ai sensi dell’art. 278 del Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e confermate dal primo comma dell’art. 1 del D.M. 26 giugno 2000, n. 234, è disciplinato, per l’anno scolastico 2011-2012, come segue.
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Art. 2 Validità dei diplomi dei corsi sperimentali di ordinamento e struttura 1. Con il D.M. che individua, per gli esami di Stato dell’anno scolastico 2011/2012, la materia oggetto della seconda prova scritta e le materie assegnate ai commissari esterni per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e sperimentale di ordinamento e struttura, sono indicati gli istituti presso i quali si svolgono gli esami di Stato e i titoli che si conseguono al termine di detti corsi.
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Art. 3 Sperimentazioni di solo ordinamento 1. Negli istituti che attuano sperimentazioni “autonome” di solo ordinamento “non assistite” (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni “assistite” (dette anche coordinate) le prove si svolgono secondo le modalità previste per le classi dei corsi ordinari e vertono sulle discipline ed i relativi programmi di insegnamento, indicate nel decreto ministeriale di cui al precedente articolo 2, comma 1 e sulle restanti individuate dal Consiglio di classe secondo le indicazioni di cui all’art. 2 del D.M. 17 gennaio 2007, n. 6, recante modalità e termini per l’affidamento delle materie oggetto degli esami di Stato ai commissari esterni e i criteri e le modalità di nomina, designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado.
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Art. 8 Progetto sperimentale ESABAC Le prove di esame che gli alunni delle istituzioni scolastiche italiane devono sostenere al termine del secondo ciclo, al fine di conseguire, ai sensi dell’Accordo Italo-Francese del 24-2-2009, il Diploma di Baccalauréat sono previste dal D.M. n.91 del 22-11-2010. L’elenco delle scuole i cui alunni potranno accedere all’esame ESABAC è allegato al citato D.M. n.91/2010.
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