Pubblicato il D.M. 375 del 6/6/2014.

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1) Documentazione (sito esterno) »

MIUR, 6 giugno 2014, Comunicato, D.M. 375 del 6/6/2014


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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Stampa

Graduatorie di istituto, iscrizione con riserva in II fascia
per chi si abilita entro il 31 luglio prossimo

Iscrizione con riserva nella II fascia delle graduatorie di istituto per chi si abilita all’insegnamento o si specializza sul sostegno dopo il 23 giugno prossimo, data in cui si chiudono le domande di accesso agli elenchi per le supplenze.

Gli interessati, per poter sciogliere la riserva, dovranno poi dimostrare di aver conseguito i titoli necessari entro il 31 luglio 2014.

La misura è contenuta in un decreto firmato oggi dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Stefania Giannini, e consente a chi si abilita all’insegnamento o si specializza per diventare docente di sostegno in tempo per l’inizio del nuovo anno scolastico di poter far valere subito i titoli conseguiti.

Resta confermato il calendario delle lauree e degli esami finali dei percorsi abilitanti previsti dalle università nei mesi di giugno e luglio.

Al contempo viene salvaguardata la necessità di chiudere comunque le iscrizioni alle Graduatorie entro il 23 giugno in modo da poter lavorare gli elenchi in tempo utile per un avvio regolare del nuovo anno scolastico.

Roma, 6 giugno 2014


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Estratto

MIUR
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2) Documentazione »

MIUR, 6 giugno 2014, Decreto D.M. 375


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Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

[…Omissis…]

DECRETA

Art. 1
Oggetto

1.         Con il presente decreto sono ammessi a presentare, con riserva, domanda di inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto anche gli aspiranti, già iscritti ad un percorso abilitante, che conseguono il titolo di abilitazione all’insegnamento entro il 31 luglio 2014.

Art. 2
Destinatari

1.         Possono presentare domanda con riserva per l’inserimento nelle graduatorie di II fascia di circolo e di istituto gli aspiranti che conseguono l’abilitazione entro il 31 luglio 2014, al termine dei seguenti percorsi:

a) corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, sia vecchio sia nuovo ordinamento;

b) percorsi abilitanti speciali (PAS), di cui all’articolo 15, comma1-bis, del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 249 del 2010;

c) corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, di cui all’articolo 13 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

Art. 3
Termini e modalità di presentazione delle domande

1.         Gli aspiranti di cui al precedente articolo 2 possono presentare la domanda con riserva nei termini e secondo le modalità previste dall’articolo 7 del d.m. n. 353 del 2014, utilizzando i modelli di domanda e le procedure di cui al medesimo d.m. n. 353 del 2014.

2.         I suddetti soggetti che presentano domanda con riserva nelle graduatorie di circolo e di istituto di II fascia, poiché tale richiesta è priva di effetti fino allo scioglimento della riserva stessa, devono comunque presentare, per gli insegnamenti di interesse e al fine di poter ottenere l’inclusione in III fascia nelle more dello scioglimento della riserva, i relativi modelli A/2 e A/2 bis, di cui al d.m. n. 353 del 2014, ferma restando l’unicità di presentazione del modello B.

Art. 4
Valutazione dei titoli e del servizio

1.         Gli aspiranti di cui all’articolo 2 sono graduati secondo la tabella di valutazione dei titoli, Tabella A, prevista dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 308 del 2014.

2.         Restano tuttavia valutabili, oltre al titolo di abilitazione, i titoli conseguiti e il servizio svolto entro il termine del 23 giugno 2014, data di scadenza per la presentazione delle domande di inserimento e aggiornamento triennale delle graduatorie di istituto, di cui al d.m. n. 353 del 2014.

Art. 5
Scioglimento della riserva

1.         Coloro che abbiano presentato domanda con riserva e abbiano conseguito il titolo di abilitazione entro il 31 luglio 2014, sono tenuti a comunicare all’istituzione scolastica destinataria della domanda l’avvenuto conseguimento dell’abilitazione.

2.         La comunicazione del conseguimento del titolo abilitativo entro il 31 luglio 2014 determina lo scioglimento della riserva e l’inclusione a pieno titolo nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.

3.         Il mancato conseguimento dell’abilitazione entro il 31 luglio 2014 fa decadere la domanda presentata con riserva e gli aspiranti sono inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di III fascia, purché sia stata presentata la relativa domanda.

Art. 6
Norme di rinvio

1.         Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia alle norme citate in premessa e, in particolare, al d.m. n. 353 del 2014.

2.         Resta fermo che a coloro che conseguono il titolo abilitativo dopo il 31 luglio 2014 è garantito il diritto di precedenza assoluta nella fascia di appartenenza ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d.m. n. 353 del 2014.

3.         Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (www.istruzione.it) e sulla rete intranet.

Il Ministro
Stefania Giannini


 

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Estratto

Ultimo aggiornamento (Venerdì 06 Giugno 2014 23:59)

 

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