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MIUR, 10 giugno 2014, N. 2034


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MIUR
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento dell’Istruzione
Registro Ufficiale AOODPIT
Prot. n. 0002034 – 10/06/2014 - USCITA

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sedi

Oggetto: D.M. 353 del 23 maggio 2014. Graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo per il triennio 2014/15, 2015/16 e 2016/17. Chiarimenti.

Con riferimento a taluni quesiti pervenuti, si precisa quanto segue:

1) Per quanto concerne i percorsi di abilitazione ordinamentali SSIS/TFA, si rinvia all'Avviso del 9 ottobre 2012 pubblicato sul sito internet nella sezione dedicata al TFA, avente per oggetto "Relazione tra Il Tirocinio Formativo Attivo e le c.d. "abilitazioni verticali", "a cascata" o, comunque, appartenenti ad ambiti disciplinari - Valutazione dei titoli relativi ai diplomi di abilitazione" e alla relativa tabella, riassuntiva delle disposizioni in vigore. A mero titolo di esempio, un abilitato nella classe di concorso 52/A, risulta abilitato anche nelle classi di concorso 51/A, 50/A e 43/A, e può pertanto iscriversi nelle relative graduatorie.

Quanto ai punteggi, sì opera sulla base di quanto previsto dal DM 308/2014: il punteggio previsto al punto A.4) della tabella A allegata al DM 308/2014 può essere caricato dall'aspirante in una qualsiasi delle classi ricomprese, a sua scelta, come del resto ivi precisato ("Nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite a seguito della frequenza di un unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola abilitazione, a scelta dell'interessato").

L'aspirante può iscriversi nelle altre classi di concorso, vedendosi riconosciuto il punteggio relativo al punto A1) e integrare la sezione C1 del modulo di domanda A1 aggiungendo alla voce TFA una casella da 6 punti da sbarrare ai sensi del punto A.5).

2) Ai fini della decurtazione del servizio coincidente con l'anno di durata legale del corso, l'anno accademico di riferimento, per il TFA, è il 2012/2013, in quanto anno di effettivo svolgimento del percorso. Qualora l'anno indicato fosse diverso; le segreterie procederanno d'ufficio alla correzione e contatteranno l'aspirante per la dichiarazione del servizio eventualmente svolto e dei titoli conseguiti nell'anno erroneamente indicato.

3) le certificazioni linguistiche valutabili sono esclusivamente quelle rilasciate da Enti certificatori ricompresi nell'elenco pubblicato e progressivamente aggiornato dalla DG Affari Internazionali MIUR. Le certificazioni rilasciate dai Centri linguistici di Ateneo sono valutabili limitatamente al livello B2. La laurea in lingue straniere e assimilate non è, altresì, valutabile come certificazione linguistica. Quanto alle certificazioni rilasciate anteriormente all'emanazione del DM 7 marzo 2012, possono, del pari, essere valutate solo se rilasciate dagli Enti ricompresi nel predetto decreto, che costituisce l'atto presupposto per l’inclusione delle certificazioni tra i titoli valutabili.

4) Gli aspiranti che erano già iscritti nelle graduatorie di II fascia, in deroga al divieto di cui all'articolo 9 comma 5 del D.M. 353/2014, devono dichiarare nuovamente il titolo di accesso, in quanto dovrà essere rivalutato, essendo variata la tabella di valutazione di II fascia.

Qualora avessero già inoltrato la domanda, le segreterie procederanno d'ufficio alla eventuale rivalutazione.

5) E' consentito, agli aspiranti che erano già iscritti nelle graduatorie di Il fascia, sostituire il titolo di accesso con altro più favorevole. A tal fine, gli interessati dichiareranno nell'apposita sezione C1 del Modulo 1 di domanda il nuovo titolo, integrandola con una succinta dichiarazione ove riporteranno il precedente titolo sostituito. Qualora avessero già presentato la domanda, possono effettuare la richiesta di sostituzione, comunque entro e non oltre i termini previsti.

6) Le Certificazioni informatiche da considerare valide devono essere state rilasciate da soggetti a tal fine accreditati dagli Enti di riferimento. Per quanto concerne i punti E.9) ed E.10) (LlM e tablet), nelle more della predisposizione di un apposito protocollo, è necessario che l'attestato sia stato rilasciato a seguito di esame finale e che riporti la durata del percorso.

7) Integrazione modello A2bis: alle Sezioni B e C (pagina 5 di 16) aggiungere all'inizio di ciascuna sezione, la classe di concorso di interesse.

8) Il punteggio relativo alle "altre attività di insegnamento", previsto alla lettera D3 della tabella B di valutazione dei titoli e servizi di III fascia, non viene dimezzato se prestato in scuole non paritarie.

9) Gli aspiranti in attesa di conseguimento del titolo di abilitazione, che si iscrivono con riserva nella Il fascia di istituto ai sensi del D.M. 375 del 6 giugno 2014, devono allegare alla domanda una dichiarazione resa sotto propria responsabilità indicando quale tipologia di percorso si sta ultimando e l'Ateneo in cui si è iscritti.

Qualora avessero inviato già la domanda, tale dichiarazione potrà essere inviata alla medesima istituzione scolastica separatamente e comunque non oltre il termine di scadenza del 23 giugno 2014.

Il Capo Dipartimento
Luciano Chiappetta


RS> Il materiale presentato è reso a titolo informativo, il testo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale, che prevale in casi di discordanza; per altre informazioni o documentazione certa prendere visione dei documenti ufficiali. La documentazione e le opinioni messe a disposizione non sono consulenza legale e/o specialistica. Si consiglia sempre di consultare una organizzazione sindacale o uno specialista per un parere o una consulenza.

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Ultimo aggiornamento (Giovedì 12 Giugno 2014 01:42)

 

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