Attenzione ai termini di entrata in vigore del decreto legislativo e delle varie indicazioni: la nota del MIUR.

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1) Documentazione (sito esterno)
Fonte: MIUR,
CS-N. 1553, 07-08-2017»

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
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Lunedì, 07 agosto 201
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Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L.Vo n.66/2017
(Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità)

Documenti Allegati*
Inclusione scolastica studenti con disabilità.
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Estratto

* MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
AOODPIT - DIPARTIMENTO PER IL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
REGISTRO UFFICIALE Prot. n. 0001553 - 04/08/2017 - USCITA
Titolario 02.02.02

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

OGGETTO: Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione delle indicazioni del D.L.Vo n.66/2017 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità)

Nell'ottica di un corretto avvio dell'anno scolastico, preme soffermarsi sui termini di entrata in vigore del decreto legislativo n.66/2017 e fornire taluni chiarimenti in merito a dette decorrenze. Il citato decreto legislativo mette a sistema gli interventi a sostegno dell'inclusione scolastica, valorizzando ed armonizzando le politiche e la cultura inclusiva di tutti gli attori coinvolti, intervenendo, in particolare, sulla revisione delle modalità e dei criteri di certificazione, sulla ricognizione delle prestazioni riguardanti l'inclusione scolastica e sulla modificazione della formazione iniziale degli insegnanti di sostegno.

L'inclusione scolastica, perché sia effettiva, deve interessare tutte le componenti professionali che operano nella scuola, e non solo il docente di sostegno, ovvero dirigenti scolastici, docenti, personale A T A, studenti e famiglie, nonché tutti gli operatori istituzionali deputati al perseguimento degli obiettivi di inclusione e che vivono l'esperienza scolastica inclusiva in termini di impegno per il "supporto" alle alunne/ alunni ed alle studentesse/studenti con disabilità.

In questo senso il citato decreto legislativo effettua una ricognizione dei compiti assegnati a ciascun Ente istituzionalmente preposto a garantire il diritto - dovere all'istruzione (articolo 3 del decreto legislativo n.6612017).

In questo quadro di riferimento le innovazioni introdotte dal citato decreto legislativo decorreranno, per gli aspetti di certificazione e di conseguente ricaduta sulla didattica, dallo gennaio 2019, allorché il profilo di funzionamento sostituirà la diagnosi funzionale ed il profilo dinamico funzionale. Pertanto, tutte le disposizioni previste dall'articolo 5, da comma l a comma 5, relative alla procedura di certificazione e di documentazione per l'inclusione scolastica ed il conseguente Progetto individuale, di cui al successivo articolo 6, il Piano educativo individualizzato (articolo 7, comma 1) e la successiva richiesta e assegnazione delle risorse per il sostegno didattico (articolo 10 del citato decreto legislativo n.66/20 17) entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2019. Di contro le disposizioni relative alle modalità di elaborazione ed approvazione del Piano educativo individualizzato (articolo 7, comma 2) entreranno in vigore dal l° settembre 2019.

Differentemente il legislatore ha voluto che i nuovi Gruppi per l'inclusione scolastica - GLIR e GLI - siano istituiti dal 1° settembre 2017, così come dalla stessa data sia costituito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, che dovrà raccordarsi con l'Osservatorio sulla condizione delle persone con disabilità, costituito presso il Ministero del Lavoro.

Restano confermate, infine, le disposizioni previste dal D.P.R. n.81/2009 sulla formazione delle classi, che, come ricordato nella nota prot.n. 21315 del 15 maggio u.s. [N.d.R.: 2017] a cura della Direzione generale per il personale scolastico, concernente le dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2017/2018, prevede che, in presenza di alunni disabili le classi non debbano, di norma, superare il numero di 22 alunni.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Rosa De Pasquale

Destinatari
Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali
All'Ufficio speciale di lingua slovena
Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni scolastiche
statali di ogni ordine e grado
per il tramite dei rispettivi UU.SS.RR.
Ai Dirigenti scolastici delle Scuole Paritarie
di ogni ordine e grado per il tramite dei rispettivi UU.SS.RR.
e, p.c.
Al Sovrintendente Scolastico
per la Provincia di Bolzano
All'Intendente Scolastico
per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano
AIl'Intendente Scolastico
per la Scuola delle località ladine dì Bolzano
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione
della Provincia di Trento
Al Sovrintendente agli studi
della Regione Autonoma della Valle d'Aosta
Al Capo di Gabinetto
Al Capo Dipartimento per la Programmazione e la gestione delle Risorse umane, Finanziarie e  Strumentali
Alle Direzioni Generali del Dipartimento
per il sistema educativo di istruzione e formazione
Loro Sedi  -


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Estratto

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MIUR
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Ultimo aggiornamento (Lunedì 07 Agosto 2017 16:56)