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MIUR; 4 febbraio 2014, N. 919


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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica
Ufficio Sesto
Nota prot. 919 Roma, 4-2-2014
Ai Dirigenti Scolastici
Loro Sedi

(…Omissis…)

Oggetto: Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2013/2014. Chiarimenti.

A seguito di alcuni quesiti qui pervenuti sia da parte delle scuole che da parte delle famiglie, relativi alla C. M. n. 28/2014, si fa presente che ai fini dell’accoglimento delle domande di iscrizione non costituisce criterio di precedenza il momento di arrivo della domanda a scuola mediante la procedura di iscrizione on line.

La stessa CM n.28/2014, nella Premessa afferma che i criteri di precedenza deliberati dai Consigli di istituto debbono ispirarsi ai principi di ragionevolezza.

Ciò è stato recentemente ribadito dal Ministero con la pubblicazione di una faq (n.24) per le famiglie e con la guida per le famiglie nell’area dedicata alle iscrizioni on line.

In quest’ottica non può essere data alcuna rilevanza all’ordine di arrivo delle domande di iscrizione. Le domande, infatti, in qualsiasi momento pervengano, purché fra il 3 e il 28 febbraio 2014, dovranno essere valutate secondo altri diversi criteri di accoglimento deliberati dal consiglio di istituto.

Pertanto, non si potrà fare riferimento all’ordine di arrivo delle domande, anche se ciò sia stato erroneamente indicato dalle scuole nei modelli personalizzati.

IL DIRETTORE GENERALE
Carmela Palumbo


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Estratto

 

 

 

Ultimo aggiornamento (Giovedì 06 Febbraio 2014 00:02)

 

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