Istituzioni Scolastiche ed Educative e iscrizione all’Anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA)
La nota del MIUR e il richiamo alla procedura corretta. |
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Alle Istituzioni Scolastiche ed Educative statali Oggetto: Indicazioni relative all’iscrizione presso l’Anagrafe unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) da parte delle Istituzioni Scolastiche ed Educative, ai sensi dell’art. 33-ter del D.L. 179/2012, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 Sulla base di specifiche comunicazioni dell’ANAC la scrivente Direzione Generale ha rilevato un’anomalia nel monitoraggio degli obblighi informativi di cui all’articolo 213, comma 9, D.Lgs. 50/2016, derivante dalla non corretta iscrizione di alcune Istituzioni Scolastiche ed Educative nell’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), istituita presso l’ANAC ai sensi dell’art 33-ter, comma 1, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221. In particolare, è stato riscontrato che talune Istituzioni Scolastiche ed Educative risultano erroneamente iscritte nell’AUSA come “centri di costo” dello scrivente Ministero, mentre, in ragione dell’autonomia negoziale e contabile che connota le II.SS., avrebbero dovuto iscriversi come autonome Stazioni Appaltanti e, dunque, nominando un proprio Responsabile per l’Anagrafe Unica (RASA) e inserendo non il codice fiscale del Ministero, bensì il proprio. Sul punto, occorre premettere che, ai sensi dell’art 33-ter, comma 1, del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221: “[…] Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionali responsabili”. L’obbligo di iscrizione all’AUSA è stato, peraltro, confermato dall’articolo 216, comma 10, del D.Lgs. 50/2016, il quale ha previsto che, nelle more dell’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti, i requisiti di qualificazione continuino ad essere soddisfatti con l’iscrizione nella suddetta Anagrafe. È dunque responsabilità di ciascuna Stazione Appaltante iscriversi correttamente in AUSA, utilizzando l’apposito applicativo telematico disponibile sul sito dell’ANAC (link: omissis*). Al servizio può accedere il soggetto nominato dalla Stazione Appaltante quale RASA che provvederà alla iniziale verifica o compilazione nonché al successivo aggiornamento (almeno annuale) delle informazioni, come indicato anche nei comunicati del Presidente dell’ANAC del 28 ottobre 2013 e del 20 dicembre 2017. In considerazione di quanto sopra, si precisa che lo scrivente Ministero sta procedendo alla cancellazione dei “centri di costo” erroneamente associati al suo profilo in AUSA. Si invitano, pertanto, le Istituzioni Scolastiche ed Educative che risultino iscritte nell’AUSA quali “centri di costo” del Ministero e non in qualità di autonome Stazione Appaltante a provvedere con la massima urgenza, comunque entro e non oltre il 17 maggio, a: a) iscriversi in AUSA quale autonoma Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dall’ANAC; b) trasferire sul proprio autonomo profilo AUSA i dati e i CIG eventualmente attivi nell’attuale utenza associata al MIUR, secondo le indicazioni fornite dal Comunicato del Presidente dell’ANAC del 30 gennaio 2019; c) comunicare allo scrivente Ministero l’avvenuto adempimento delle attività di cui ai precedenti punti a) e b), mediante PEC indirizzata al seguente indirizzo: omissis. L’esatto adempimento degli obblighi di cui sopra risulta indispensabile per non incorrere nelle sanzioni di cui al succitato art. 33-ter, comma 1, ultima parte, del D.L. 179/2012, nonché al fine di assolvere correttamente ai propri obblighi nei confronti dell’ANAC, di carattere informativo, contributivo, e di tracciabilità dei flussi finanziari. Per le modalità operative relative all’iscrizione e alla gestione del profilo sul sistema AUSA, si rinvia alle indicazioni fornite dall’ANAC con il Manuale Utente - AUSA - Versione 1.0 e con il Manuale Utente -Registrazione e Profilazione Utenti - Versione 1.31. Salvi i profili tecnici e informatici gestiti dall’ANAC, questa Amministrazione resta a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti attraverso il servizio HDAC. Cordiali saluti. Il Direttore Generale *[N.d.R.> Link/indirizzi presenti nella nota MIUR originale e/o disponibili sui siti segnalati**]
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Fonte dei dati, informazioni, procedure e documenti sono reperibili presso siti web/portali, esterni, ai link**» MIUR
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^ Fonte» dal web_MIUR_N8542_16apr19=RS_2019-04-16 |
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