1) Documentazione (sito esterno) »

UIL Scuola, 27 agosto 2014, Scheda-Documento


Uil Scuola
La scheda di lettura della circolare
Supplenze docenti e ATA 2014/ 2015

PARTI COMUNI

• L’eventuale delega è valida sia nella fase di attribuzione della supplenza di competenza degli Uffici territoriali che in quella successiva di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole di riferimento.

• Ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più altri, senza soluzione di continuità o interrotto da giorno festivo, o da giorno libero, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea, accertata la necessità, viene prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto

• Alla priorità di scelta della sede per gli aspiranti che beneficiano della legge 104/92, nell’ordine, degli articoli 21, 33 comma 6 e 33 commi 5 e 7, si dà luogo esclusivamente quando, scorrendo la graduatoria secondo le posizioni occupate dagli aspiranti utilmente collocati, l’avente titolo alla suddetta priorità faccia parte di un gruppo di aspiranti alla nomina su posti della medesima durata giuridica e della medesima consistenza economica

• La nota ricorda che l’obbligo della certificazione sanitaria di idoneità all’impiego è stato abolito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98.

• Come per le nomine in ruolo, anche per le supplenze si applica la Legge n. 68/99 sulle riserve. A tale proposito e' stato chiarito che, ai fini del calcolo sul 50% da destinare alle supplenze dei candidati riservisti, devono essere presi in considerazione soltanto i posti orario interi! nei limiti della capienza del contingente provinciale.

PERSONALE DOCENTE

• Per le sanzioni si applica l'art. 8 del Regolamento che, con effetti limitati all'anno scolastico, prevedono penalizzazioni diverse per la rinuncia ad una proposta di assunzione, per la mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione della nomina e per l'abbandono del servizio.

• Per le rinunce Sempre il Regolamento, al comma 5 dell'art. 3, consente, durante il conferimento delle supplenze e prima della stipula dei contratti, che si possa rinunciare, senza penalizzazioni, ad una proposta di supplenza fino al termine delle attività didattiche già accettata per una supplenza annuale. E' consentito rinunciare ad uno "spezzone" per accettare una supplenza su posto intero fino al 30 giugno o 31 agosto solo se al momento della convocazione non erano disponibili posti interi.

• Nelle nomine gli Uffici territoriali daranno la priorità alle operazioni relative ai posti di sostegno.

• Il personale che ha titolo ad essere incluso nelle graduatorie d'istituto e che abbia conseguito il titolo di specializzazione per il sostegno tardivamente viene inserito, a domanda, in coda alla fascia di riferimento delle graduatorie d'istituto. A tal fine, il personale interessato dovrà presentare domanda in carta libera. La domanda dovrà essere consegnata o inoltrata, con raccomandata A/R o per posta elettronica certificata (PEC), al dirigente scolastico della scuola destinataria dei modelli A1, A2, A2 bis.

LICEI MUSICALI E COREUTICI

Entro il 5 settembre la domanda di conferma nei licei Musicali e Coreutici come previsto dal C. 8 dell'art. 6 bis del CCNI sulle utilizzazioni, i docenti titolari nell'anno scolastico 2013/14 di supplenza annuale o temporanea fino al termine delle lezioni possono presentare, entro il 5 settembre 2014, domanda di conferma sul posto o sulla quota oraria assegnata nell'anno scolastico 2013/14. La domanda di conferma deve essere presentata al Liceo musicale di servizio dell'a.s. 2013/14.

PERSONALE ATA

• L’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche.

• la non applicabilità, delle sanzioni di cui all'art. 7 del Regolamento, in caso di rinuncia ad una proposta di assunzione o di mancata presa di servizio, non ricorrendo le condizioni di cui all’art. 3 del Regolamento.

• E’ garantito il completamento In caso di supplenza attribuita su spezzone orario. Qualora non fosse possibile completare l’orario, è consentito lasciare uno spezzone per accettare un posto intero, purché al momento della convocazione per lo spezzone non vi fosse disponibilità per un posto intero.

La scheda è stata curata da Antonello Lacchei e Pasquale Proietti *


<
<
<
Estratto

* UIL Scuola

Il documento segnalato risiede presso il sito web della UIL Scuola, esterno, al link »


 

link/siti
esterni
citati

MIUR
N. 8481 del 27 agosto 2014
Il documento segnalato risiede presso il sito web della UIL Scuola, esterno, al link »


link/siti
esterni
citati

Documentazione inviata da »
UIL Scuola LU MS PI
Pisa via Barattularia 8 - 56121
Tel. -050-2208342 - Fax -050-506183-
E-Mail: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. Web: www.uilscuolapisa.it
(link/siti esterni citati)

 

Ultimo aggiornamento (Mercoledì 27 Agosto 2014 23:55)

 

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna