Una nota dell’USR per le Marche.  

 


L’ U.S.R per le Marche, con la nota n° 15147 del 23 agosto 2011, ha fornito interessanti chiarimenti per la “Verifica veridicità dichiarazioni / autocertificazioni” vista laC.M. n. 73 del 10 agosto 2011 – Assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale docente ed educativo – Anno scolastico 2011/2012”.
 


1) Documentazione disponibile >

USR Marche, 23 agosto 2011, n. 15147

 Estratto

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale
Ufficio ii
Organizzazione e politiche di gestione delle risorse umane della scuola

Prot. n. 15147 /C2b–C2c Ancona, 23 agosto 2011

OGGETTO: C.M. n. 73 del 10 agosto 2011. Assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale docente ed educativo - Anno scolastico 2011/2012. Verifica veridicità dichiarazioni / autocertificazioni.

 

Si forniscono delucidazioni sul significato delle disposizioni contenute alla lettera A18 delle Istruzioni operative fornite per il regolare svolgimento delle operazioni di assunzione a tempo indeterminato del personale docente ed educativo per l’a.s. 2011/2012.

L’Allegato A prevede, infatti, l’obbligo per l’Ufficio Scolastico Territoriale competente di acquisire, entro tre giorni dalla stipula del contratto a tempo indeterminato, tutta la documentazione (in originale o copia conforme all’originale) in virtù della quale è stato attribuito l’attuale punteggio di graduatoria.

Al riguardo, si ritiene che quanto ivi prescritto debba necessariamente armonizzarsi con quanto disposto dal D.P.R. 445/2000 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – che all’art. 43, comma 1, testualmente recita:

Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.”.

Pertanto i docenti destinatari della nomina in ruolo per l’a.s. 2011/2012, in occasione della stipula dei contratti a tempo indeterminato da perfezionarsi presso l’istituzione scolastica assegnata quale sede di servizio provvisoria, potranno autocertificare tutti i titoli (di servizio e culturali, abilitazioni ecc.) che hanno concorso a determinare il punteggio o quanto meno dovranno fare riferimento alle dichiarazioni rese in occasione dell’ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, indicando l’Ambito Territoriale (ex U.S.P.) presso cui la dichiarazione è stata resa.

L’istituzione scolastica dovrà accertare la veridicità di quanto dichiarato, formulando apposita richiesta all’Ambito Territoriale competente (ossia quello nelle cui graduatorie valide per il triennio 2011 – 2014 è inserito il docente neo assunto).

L’Ufficio provinciale competente procederà alle verifiche d’ufficio previste dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000, con particolare riferimento a quei docenti il cui punteggio abbia fatto registrare – da un aggiornamento all’altro – anomali incrementi o che si siano inseriti “a pettine” provenendo da altre province. Gli accertamenti d’ufficio andranno effettuati tramite richiesta alle Pubbliche Amministrazioni che hanno formato gli atti oggetto di valutazione (abilitazioni, lauree, master, corsi di perfezionamento ecc.); ove risulti necessario verificare se il servizio di insegnamento dichiarato sia stato effettivamente prestato, gli accertamenti andranno disposti presso le scuole che hanno conferito gli incarichi.

Si ricorda da ultimo che, con riferimento ai requisiti per avvalersi dei benefici previsti dalla legge 104/1992 (art. 21 e art. 33, commi 5 e 7) e dalla legge 68/1999, trovano applicazione le prescrizioni del D.M.

30.7.2010 n. 165.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Michele Calascibetta

Il testo evidenziato è una scelta redazionale

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Ultimo aggiornamento (Martedì 30 Agosto 2011 00:30)

 

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