1.1) Documentazione disponibile >>>

MIUR, 23 aprile 2013, N. 4024


Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione Direzione Generale per il personale Scolastico
- Uff. IV
Prot. n. A00DGPER 4024 Roma, 23.04.2013

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
loro sedi

Oggetto: CCNI sulla mobilità sottoscritto l’11 marzo 2013 – chiarimenti applicazione art. 20 comma 2.(*)

A seguito di quesiti pervenuti alla scrivente in merito all’applicazione dell’articolo 20 citato in oggetto si espone quanto segue.

L’opzione di cui all’art. 20 comma 2 del CCNI sulla mobilità sottoscritto l’11.3.2013 si esercita ogni anno fino alla messa a regime anche nelle quarte e quinte classi del riordino della scuola secondaria di secondo grado, a condizione che si tratti di trasformazione, ancorché graduale, di preesistenti corsi, anche sperimentali, in nuovi percorsi di studio.

Il Direttore Generale

- Luciano Chiappetta -



Estratto

1.2) Documentazione disponibile >>>

* CCNI Mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A., 11 marzo 2013


Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2013/2014, sottoscritto nell’anno 2013 il giorno 11 del mese di marzo

(…Omissis…)

2. COSTITUZIONE DI NUOVI PERCORSI CONSEGUENTI AL RIORDINO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Qualora negli istituti di scuola secondaria di II grado dotati di un unico organico si costituiscano organici distinti per effetto della trasformazione di precedenti corsi, anche sperimentali, in nuovi percorsi di studio a seguito del riordino del secondo ciclo di istruzione, l’Ufficio territoriale prima delle operazioni di mobilità provvede, a domanda, in ordine di graduatoria e in base alla preferenza espressa, all’assegnazione dei docenti del preesistente istituto sull’organico del nuovo percorso.

I docenti titolari nell’istituto originario che, una volta effettuate le operazioni di cui al precedente capoverso, sono individuati come soprannumerari hanno titolo ad usufruire della precedenza al rientro in uno dei percorsi di studio derivanti dalla separazione degli organici.

Qualora negli anni scolastici precedenti i docenti dell’istituto presso il quale si è costituito il nuovo percorso con organico autonomo siano stati assegnati nell’organico del nuovo percorso con modalità diverse da quanto previsto nel presente comma (ad es. con mobilità volontaria o d’ufficio), mantengono comunque il punteggio della continuità maturato in quanto titolari nell’altro organico dello stesso istituto.

(…Omissis…)


 


Estratto

Ultimo aggiornamento (Martedì 23 Aprile 2013 22:21)

 

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