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CCNI, Mobilità personale docente dichiarato permanentemente inidoneo, per motivi di salute, all’espletamento della funzione docente, 31 luglio 2012




IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO CONCERNENTE LA MOBILITÀ DEL PERSONALE DOCENTE DICHIARATO PERMANENTEMENTE INIDONEO, PER MOTIVI DI SALUTE, ALL’ESPLETAMENTO DELLA FUNZIONE DOCENTE, MA IDONEO AD ALTRI COMPITI AL FINE DELLA ATTRIBUZIONE DELLA SEDE DI TITOLARITA’ NEI PROFILI PROFESSIONALI DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO E DI ASSISTENTE TECNICO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO (A.T.A.) DEL COMPARTO SCUOLA PER L’A.S. 2012/2013, SOTTOSCRITTA NELL’ANNO 2012 IL GIORNO 12 DEL MESE DI APRILE, IN ROMA, PRESSO IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA IN SEDE DI NEGOZIAZIONE INTEGRATIVA A LIVELLO MINISTERIALE

 

TRA

la delegazione di parte pubblica
costituita con decreto ministeriale 18 dicembre 2007, n. 112

E

i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali

F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA, S.N.A.L.S.- C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007

 

PREMESSO:

- che con il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 29 novembre 2007 sono stati fissati i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale (art.10);

- che con il contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 29 febbraio 2012 è stata disciplinata la mobilità per il personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2012/2013;

- che all’articolo 1, punto 4, è stata contemplata la riapertura del confronto negoziale per definire la mobilità del personale docente inidoneo che fa richiesta di transitare nei ruoli del personale A.T.A., in attuazione dell’articolo 19, comma 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111;

 

LE PARTI CONCORDANO

la seguente ipotesi di integrazione all’articolo 5 del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed Ata della scuola per l’anno scolastico 2012-2013 sottoscritto il 29 febbraio 2012:

Articolo 5

 (…omissis…)

5. L’assegnazione di sede definitiva secondo i criteri e le modalità indicate ai commi 1 e 2 è disposta anche a favore del personale già docente inidoneo con sede provvisoria, inquadrato nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico, ai sensi dell’articolo 19, comma 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111.

6. Il personale di cui al comma 5 può, altresì, partecipare, a domanda, alla mobilità qualora non soddisfatto relativamente alle preferenze espresse. Nell’ambito dei trasferimenti il personale predetto è considerato senza sede definitiva e partecipa, pertanto, sempre in seconda fase anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune della scuola di titolarità, come proveniente da fuori sede rispetto a qualunque sede richiesta.

7. Al fine dell’attribuzione del punteggio si applicano le tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi di cui all’allegato “E” del C.C.N.I. sottoscritto il 29 febbraio 2012, e note connesse, di cui in preambolo.

8. Il Direttore generale della Direzione generale del personale scolastico del MIUR definisce termini e modalità per la presentazione delle domande nonché per l’attuazione di quanto prescritto ai commi 5 e 6, in raccordo con quanto stabilito all’articolo 3, comma 3, dell’ordinanza ministeriale 5 marzo 2012, n. 20, per il restante personale collocato fuori ruolo.

Roma, 31 luglio 2012



Comunicato inviato da >

UIL Scuola Pisa

 

Segreteria Provinciale

via Barattularia 8/Piazza Don Minzoni –56121 Pisa
Tel. -050-2208342- Fax -050-506183- E-Mail:
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Ultimo aggiornamento (Giovedì 02 Agosto 2012 22:02)

 

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