Mobilità personale docente inidoneo funzione docente
Documentazione disponibile >>>
|
|
TRA la delegazione di parte pubblica E i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA, S.N.A.L.S.- C.O.N.F.S.A.L. e GILDA-UNAMS firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Scuola sottoscritto il 29 novembre 2007
PREMESSO: - che con il contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto il 29 novembre 2007 sono stati fissati i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale (art.10); - che con il contratto collettivo nazionale integrativo sottoscritto in data 29 febbraio 2012 è stata disciplinata la mobilità per il personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2012/2013; - che all’articolo 1, punto 4, è stata contemplata la riapertura del confronto negoziale per definire la mobilità del personale docente inidoneo che fa richiesta di transitare nei ruoli del personale A.T.A., in attuazione dell’articolo 19, comma 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111;
LE PARTI CONCORDANO la seguente ipotesi di integrazione all’articolo 5 del C.C.N.I. concernente la mobilità del personale docente, educativo ed Ata della scuola per l’anno scolastico 2012-2013 sottoscritto il 29 febbraio 2012: Articolo 5 (…omissis…) 5. L’assegnazione di sede definitiva secondo i criteri e le modalità indicate ai commi 1 e 2 è disposta anche a favore del personale già docente inidoneo con sede provvisoria, inquadrato nei profili professionali di assistente amministrativo e di assistente tecnico, ai sensi dell’articolo 19, comma 12, della legge 15 luglio 2011, n. 111. 6. Il personale di cui al comma 5 può, altresì, partecipare, a domanda, alla mobilità qualora non soddisfatto relativamente alle preferenze espresse. Nell’ambito dei trasferimenti il personale predetto è considerato senza sede definitiva e partecipa, pertanto, sempre in seconda fase anche se il trasferimento è per scuole dello stesso comune della scuola di titolarità, come proveniente da fuori sede rispetto a qualunque sede richiesta. 7. Al fine dell’attribuzione del punteggio si applicano le tabelle di valutazione dei titoli e dei servizi di cui all’allegato “E” del C.C.N.I. sottoscritto il 29 febbraio 2012, e note connesse, di cui in preambolo. 8. Il Direttore generale della Direzione generale del personale scolastico del MIUR definisce termini e modalità per la presentazione delle domande nonché per l’attuazione di quanto prescritto ai commi 5 e 6, in raccordo con quanto stabilito all’articolo 3, comma 3, dell’ordinanza ministeriale 5 marzo 2012, n. 20, per il restante personale collocato fuori ruolo. Roma, 31 luglio 2012 |
|
Comunicato inviato da >
UIL Scuola Pisa |
|
Segreteria Provinciale via Barattularia 8/Piazza Don Minzoni –56121 Pisa |
|
Ultimo aggiornamento (Giovedì 02 Agosto 2012 22:02)