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MIUR, 28 luglio 2014, N. 2507

MIUR- Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
AOODPIT. Dipartimento dell'Istruzione
Registro Ufficiale
Prot. n. 0002507 – 28/07/l014 - Uscita

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento dell'Istruzione

Ai Direttori Generale degli Uffici scolastici regionali
Ai Dirigenti Scolastici
Loro Sedi

Oggetto: Decreto legge n. 90/2014. Trattenimento in servizio personale della scuola.

Comc è noto, il decreto legge n. 90/2014, in corso di conversione, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 144 del 24/6/2014, ha provveduto tra l'altro, ad abolire l'istituto del trattenimento in servizio oltre i limiti di età per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, l'articolo l del suddetto decreto, oltre a ad abrogare, al comma 1, l'articolo 16 del D.lgs. n. 503/1992 (e quindi, implicitamente, il comma 5 dell'articolo 509 del D.lgs. n. 297/1994 che ad esso si richiamava), stabilisce, al cornma 2, che "i trattenimenti in servizio disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l, cornma 2, del Ddgs. n. 165/2001, e non ancora efficaci alla data di entrata. in vigore del presente decreto-legge sono revocati". Inoltre, sempre ai sensi del comma 2, i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla scadenza se prevista in data anteriore.

Le uniche deroghe sono previste al comma 3 per i magistrati ordinari. amministrativi, contabili, militari e per gli avvocati dello Stato, i cui trattamenti in servizio sono fatti salvi fino al 31 dicembre 2015 o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore.

Nel richiamare l'attenzione di cedesti uffici sulla necessità di dare attuazione alla suddetta normativa nella gestione del rapporto di lavoro del personale della scuola, inclusi i dirigenti scolastici, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.

1)A seguito dell' entrata in vigore del decreto, è fatto divieto di disporre trattenimenti in servizio a beneficio del personale che abbia raggiunto i limiti dì età per il collocamento a riposo.

2)I trattenimenti in servizio disposti a partire dall'anno scolastico 2014/2015~ non essendo ancora efficaci alla data di entrata in vigore del decreto, sono revocati ex lege.

3)I trattenimenti in servizio eventualmente già disposti, esplicando i loro effetti con riferimento alla durata. di ciascun anno scolastico, cessano la loro efficacia con il 31 agosto 2014, avuto riguardo alla particolarità del sistema scolastico nel quale j collocamenti a riposo hanno sempre effetto dal l settembre dì ciascun anno.

Si invitano, pertanto, codesti uffici ad attivare, con la massima sollecitudine, tutte le procedure necessarie al collocamento a riposo del personale interessato dalla normativa in esame. I relativi posti verranno utilizzati sia per le immissioni in ruolo che per le supplenze.

Il. CAPO DIPARTIMENTO
Luciano Chiappetta


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Estratto

Ultimo aggiornamento (Giovedì 31 Luglio 2014 11:38)

 

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