Amministrazione - MIUR

 

La data di pubblicazione dei movimenti è calendarizzata per il 1°luglio 2019.

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Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Direzione Generale per il Personale Scolastico
m_pi.AOODGPER.REGISTRO_UFFICIALE.U.0026350.03-06-2019

Ai Direttori Regionali degli Uffici Scolastici Regionali
Loro Sed
i

Oggetto: Disposizioni concernenti la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione degli organici del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.). Schema di decreto interministeriale dotazioni organiche a. s. 2019-20.

Al fine di consentire alle SS.LL. di definire le procedure inerenti la determinazione dell’organico e, conseguentemente, la mobilità del personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario della scuola per l’anno scolastico 2019/2020, si trasmette, in allegato alla presente circolare, lo schema di decreto interministeriale in oggetto unitamente alle tabelle A, B, B1, C, C1, D, E ed F concernenti la ripartizione regionale delle dotazioni organiche per gli anni scolastici 2019-2020/2021-2022.

Come già anticipato, la ripartizione triennale tra le diverse regioni è stata effettuata tenendo conto sia dei dati della popolazione scolastica presenti sul sistema informativo sia del dimensionamento della rete scolastica sia della presenza di alunni con disabilità certificata iscritti nelle le istituzioni scolastiche statali. Quest’ultimo criterio ha così integrato i consueti parametri di definizione dell’organico.

La successiva ripartizione provinciale delle dotazioni organiche del personale A.T.A. dovrà essere oggetto di adeguata informativa con le organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto. Analoga informativa dovrà essere attivata a livello provinciale per il riparto tra le diverse istituzioni scolastiche.

Si rimettono di seguito alle SS.LL. le principali indicazioni operative in conformità alle previsioni contenute nello schema di decreto interministeriale allegato alla presente circolare.

Ripartizione dei contingenti

Allo schema di decreto interministeriale è allegata la tabella “A” nella quale sono riportate le consistenze di organico per ambito regionale, (comprensive anche dei posti degli altri profili di minore entità) sulla cui base le SS.LL procederanno alla ripartizione dei posti a livello provinciale.

Al provvedimento sono, altresì, allegate le tabelle B, C, e D nelle quali sono riportati i contingenti regionali dei profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e di collaboratore scolastico.

Con la suddivisione dei contingenti deve essere operato l’accantonamento di una quota di posti pari al tre per cento della dotazione organica provinciale. I posti in questione devono essere utilizzati nella determinazione dell’organico di diritto prioritariamente per la completa fruizione, da parte delle scuole, dell’organico spettante dall’applicazione delle tabelle e successivamente per salvaguardare le esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche, in particolar modo del primo ciclo, ovvero delle istituzioni scolastiche caratterizzate da situazioni di particolare complessità quali la frequenza di alunni disabili, o esigenze legate ad una significativa consistenza di laboratori e reparti di lavorazione nella medesima istituzione scolastica, all’eventuale frammentazione della medesima sede in un consistente numero di plessi e/o succursali, alla gestione di specifiche situazioni di disagio locale, alla presenza di zone connotate da fenomeni di abbandono e dispersione scolastica, ecc..

In ogni caso, come è noto, i posti da attivare in ambito provinciale devono essere contenuti entro il limite massimo delle ripartizioni effettuate a livello regionale.

Si evidenzia, comunque, che detti contingenti possono essere incrementati, solo mediante compensazione con le dotazioni organiche di altri profili che appartengano inderogabilmente alla medesima area contrattuale tenendo conto delle esigenze di carattere locale, evitando di creare situazioni di esubero. Di conseguenza, alle SS.LL. è attribuita la competenza in merito alla possibilità di modulare i parametri di calcolo degli organici di istituto al fine di contenere i posti entro il limite del contingente regionale assegnato.

Organico di istituto

Ai sensi della legge 107/2015, il fabbisogno dei posti ATA contenuto nel piano triennale dell’offerta formativa per ciascuna istituzione scolastica dovrà tenere conto di quanto stabilito dall’art.1, comma 334, della legge 190/2014. Pertanto non potrà essere superata la consistenza numerica dei posti assegnata a ciascuna regione.

In particolare, si evidenzia che le SS.LL., ovvero i dirigenti degli Ambiti territoriali provinciali delegati, dovranno convalidare o rettificare lo sviluppo dei posti fornito dal Sistema informativo. Tale accertamento si rende indispensabile al fine di verificare che la consistenza complessiva dell’organico di tutte le province non risulti eccedente rispetto al contingente regionale assegnato di cui alla tabella “A” allegata al decreto.

Organico D.S.G.A.

Giova richiamare l’attenzione delle SS.LL. su quanto disposto all’articolo 19, comma 5 bis, del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 come introdotto dall’art. 4, comma 70, della legge 12 novembre 2011 n. 183 e successivamente modificato ed integrato dall’articolo 12, comma 1 lettera b) del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128 che recita: ”negli anni scolastici 2012-2013 e 2013-2014 alle istituzioni scolastiche autonome di cui al comma 5 non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

Il medesimo articolo 19, comma 5 ter, del Decreto Legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 come introdotto dall’articolo 12, comma 1 lettera c) del Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 e convertito dalla Legge 8 novembre 2013 n. 128 ha ulteriormente statuito che “A decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, nonche' per la sua distribuzione tra le regioni, sono definiti con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui ai commi 5 e 5-bis del presente articolo. Le regioni provvedono autonomamente al dimensionamento scolastico sulla base dell'accordo di cui al periodo precedente. Fino al termine dell'anno scolastico nel corso del quale e' adottato l'accordo si applicano le regole di cui ai commi 5 e 5-bis”.

In mancanza dell’accordo in sede di Conferenza Unificata anche l’organico di DSGA continuerà ad essere determinato, per l’anno scolastico 2019-20, con decreto interministeriale (MIUR-MEF), previo parere della suddetta Conferenza Unificata.

Le suindicate disposizioni trovano riscontro nelle consistenze di organico di cui alla tabella “F”. dell’allegato schema di decreto interministeriale. Ne consegue, dunque, che i D.S.G.A. titolari nelle istituzioni scolastiche sottodimensionate possono partecipare alle operazioni di mobilità in qualità di soprannumerari, al fine della assegnazione di una nuova sede di titolarità per l’anno scolastico 2019/2020.

Le norme richiamate prevedono, come detto, che alle istituzioni scolastiche con meno di 600 alunni (400 nelle particolari situazioni sopra citate) il posto di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi non possa essere assegnato in via esclusiva bensì in comune con altra istituzione scolastica, da individuare anche tra le medesime scuole sottodimensionate.

L’abbinamento tra due scuole sottodimensionate, (da effettuare, ovviamente, in organico di fatto) non deve configurarsi, quindi, quale forma di dimensionamento. E’, infatti, finalizzato esclusivamente a garantire la prosecuzione delle attività amministrative, gestionali e di bilancio dell’istituzione scolastica. Unitamente alla fattispecie dell’abbinamento, la norma prevede che la conduzione della istituzione scolastica sia affidata, con il conferimento di specifico incarico, a D.S.G.A. titolare in altra scuola normo-dimensionata della provincia.

La determinazione dei posti da istituire nonché degli incarichi da conferire ai Direttori dei servizi generali ed amministrativi di ruolo per la conduzione di altra istituzione scolastica devono essere gestite dalle SS.LL., esclusivamente, nella fase di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto.

Di conseguenza, una volta definita la mobilità, le SS.LL. provvederanno a formulare, in sede di contrattazione decentrata a livello regionale, piani di abbinamento delle istituzioni scolastiche sottodimensionate individuando tra le due scuole oggetto di abbinamento, quella nella quale istituire il posto di D.S.G.A.. Nel medesimo contesto devono, altresì, essere individuate le istituzioni scolastiche sottodimensionate, non oggetto di abbinamento, da affidare a D.S.G.A. già titolari, con mantenimento del loro incarico nella scuola normo-dimensionata.

In proposito, appare opportuno il richiamo ai consueti criteri della viciniorietà, del numero degli alunni e delle sedi delle istituzioni scolastiche, nonché della complessità organizzativa.

Definiti i criteri, resta demandata alla autonoma decisione delle SS.LL. la determinazione del numero di posti da istituire, unicamente in situazione di fatto, per attivare gli abbinamenti. Analoga modalità deve essere osservata per individuare le scuole sottodimensionate da affidare a D.S.G.A. di ruolo.

L’alternatività della scelta, tra abbinamento tra sedi ed incarico da affidare a D.S.G.A. di ruolo, deve essere ispirata a criteri che contemperino la primaria esigenza di evitare indebito aggravio di spesa e l’obiettivo di garantire le necessarie condizioni di funzionalità delle istituzioni scolastiche.

Ancorché istituiti in situazione di fatto, i posti relativi all’abbinamento delle sedi sottodimensionate costituiscono specifico contingente provinciale del profilo professionale di D.S.G.A., da approvare mediante apposito decreto delle SS.LL.

Detto contingente è, pertanto, separato rispetto agli eventuali ulteriori posti istituiti in situazione di fatto per gli altri profili professionali. Ne consegue che, a fronte di eventuali, future fusioni tra sedi sottodimensionate, disposte dai pertinenti piani regionali di dimensionamento, i posti istituiti in situazione di fatto tornano ad essere incardinati nell’organico di diritto, sempreché il numero di alunni delle nuove scuole legittimi l’istituzione del posto di Direttore dei servizi generali ed amministrativi.

Saranno fornite a breve, a seguito della definizione della contrattazione in materia di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie per l’anno 2019-2020, le consuete indicazioni in relazione all’utilizzazione del DSGA in caso di esubero sull’organico provinciale.

I.T.P. in soprannumero – Accantonamento posti di assistente tecnico

Il comma 81 del’articolo 4 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 prevede che “allo scopo di evitare duplicazioni di competenza tra aree e profili professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo grado ove sono presenti insegnanti tecnico-pratici in esubero, e' accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico”.

Di conseguenza, l’Ufficio dell’Ambito Territoriale Provinciale, all’atto della pubblicazione della mobilità dell’istruzione secondaria di II grado, verifica il numero degli I.T.P. in esubero sulla provincia e accantona, per ciascuna area del profilo di assistente tecnico, un pari numero di posti vacanti. Le operazioni di mobilità degli assistenti tecnici relative alla terza fase si effettuano sul 50% delle disponibilità residuate dopo la seconda fase detratto il numero di accantonamenti finalizzati alla sistemazione degli I.T.P. in soprannumero.

A conclusione della mobilità per il personale A.T.A., l’I.T.P. in soprannumero presta servizio, sempre in qualità di I.T.P., per l’a.s. 2019/20, nella medesima istituzione scolastica dell’anno precedente, a fronte della vacanza del posto per il quale si procede all’accantonamento se di area laboratoriale corrispondente alla sua classe di insegnamento.

I posti di assistente tecnico, già accantonati nella terza fase della mobilità, che non è possibile utilizzare per la mancata corrispondenza con la classe di insegnamento dell’I.T.P., incrementano il contingente delle disponibilità sulle quali effettuare le nomine del personale dello stesso profilo professionale, secondo la vigente normativa.

Assistenti tecnici

I contingenti del profilo degli assistenti tecnici sono contenuti nella tabella C.

Per l’istituzione del posto, si evidenzia la necessità di evitare duplicazioni di competenze, in tutti i casi in cui si crei compresenza tra il docente della materia, l’insegnante tecnico-pratico e l’assistente tecnico.

A tal fine, sempreché non si creino situazioni di soprannumerarietà, può essere prevista la non attivazione dello stesso posto ovvero, in alternativa, l’istituzione di un posto di diversa area didattica. Nel rispetto della disciplina contrattuale, circa le modalità di prestazione dell’orario settimanale di servizio, è previsto che l’assistente tecnico espleti ogni attività connessa all’attuazione dell’autonomia didattica di cui al D.P.R. n. 275/99 in relazione alla specifica area professionale del laboratorio di titolarità.

Gestione comune di funzioni e servizi

Al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati dalle scuole attraverso il proficuo impiego delle risorse professionali disponibili, anche in relazione alle esigenze connesse all’inserimento scolastico degli alunni diversamente abili ed all’apertura e alla chiusura dei locali in cui funzionano i punti di erogazione del servizio, le scuole possono, previa adozione dei necessari provvedimenti, anche collegarsi in rete per l’espletamento di attività a carattere amministrativo, tecnico e gestionale ovvero di servizi di interesse comune, in coerenza rispetto a quanto previsto dalla legge 107/2015.

In proposito, si evidenzia l’opportunità che le SS.LL. pongano in essere le necessarie iniziative atte a favorire l’unificazione ovvero la concentrazione delle risorse di più scuole al fine di consentire anche la soluzione di problematiche complesse.

CPIA

Per ciò che concerne i CPIA trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.

Ai centri territoriali permanenti per l’istruzione e la formazione in età adulta, sostituiti dai centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA) è assegnato il personale nella misura prevista per le istituzioni scolastiche autonome. Il posto di organico di diritto del profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è attivato nelle istituzioni scolastiche autonome con almeno seicento studenti, limite ridotto a quattrocento nelle istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche. Per quanto riguarda il profilo professionale di assistente amministrativo, è assegnata una unità per ogni CTP riorganizzato nel CPIA. Quanto alla dotazione organica di collaboratori scolastici, questa è determinata in ragione di un collaboratore scolastico per ciascuna sede ove si svolgono le attività di istruzione per gli adulti.

Fermo restando la dotazione organica fissata a livello regionale, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può assegnare ai centri provinciali per l’istruzione degli adulti, personale appartenente al profilo professionale degli assistenti tecnici, ovvero, in alternativa, prevedere la stipula di accordi tra le istituzioni scolastiche interessate per le collaborazioni plurime.

Ove si ravvisi la necessità, una parte della quota del 3% della dotazione organica provinciale accantonata può essere utilizzata per far fronte alle esigenze connesse all’avvio dei CPIA ed al fine di garantire l’erogazione del servizio.

ACCANTONAMENTO DEI POSTI

Si segnala che le disposizioni contenute nell’articolo 58 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono state modificate e integrate dall’art. 1, comma 760, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Si riporta l’attuale disciplina dell’articolo 58, da comma 5 a comma 5-quater, del decreto legge n. 69 del 2013: “A decorrere dall'anno scolastico 2013/2014, e sino al 31 dicembre 2019, le istituzioni scolastiche ed educative statali acquistano, ai sensi dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i servizi esternalizzati per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici loro occorrenti nel limite della spesa che si sosterrebbe per coprire i posti di collaboratore scolastico accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119. A decorrere dal medesimo anno scolastico il numero di posti accantonati non è inferiore a quello dell'anno scolastico 2012/2013. In relazione a quanto previsto dal presente comma, le risorse destinate alle convenzioni per i servizi esternalizzati sono ridotte di euro 25 milioni per l'anno 2014 e di euro 49,8 milioni a decorrere dall'anno 2015.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, le istituzioni scolastiche ed educative statali svolgono i servizi di pulizia e ausiliari unicamente mediante ricorso a personale dipendente appartenente al profilo dei collaboratori scolastici e i corrispondenti posti accantonati ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, sono resi nuovamente disponibili, in misura corrispondente al limite di spesa di cui al comma 5. Il predetto limite di spesa è integrato, per l'acquisto dei materiali di pulizia, di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad avviare un'apposita procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale impegnato per almeno 10 anni, anche non continuativi, purché includano il 2018 e il 2019, presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per lo svolgimento di servizi di pulizia e ausiliari, in qualità di dipendente a tempo indeterminato di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non può partecipare il personale di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.

Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, sono autorizzate assunzioni per la copertura dei posti resi nuovamente disponibili ai sensi del medesimo comma. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al comma 5-ter, sono autorizzate anche a tempo parziale. I rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, né può esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili.”

Sono pertanto confermate le disposizioni in merito alle modalità di accantonamento dei posti. Resta, altresì, confermata la clausola della salvaguardia della titolarità del personale di ruolo eventualmente in soprannumero, a seguito dell’ottimizzazione. In proposito, al fine di evitare aggravi di spesa, conseguenti all’attivazione di tale clausola, è prevista la compensazione dei posti da accantonare tra le istituzioni scolastiche che si avvalgono della medesima tipologia contrattuale.

È pertanto necessario rendere indisponibile, a livello provinciale, un numero di posti non inferiore a quello accantonato nell’anno scolastico 2018-19. Nella tabella “E”, allegata al presente schema di decreto, sono indicate le consistenze regionali degli accantonamenti in parola.

I posti per il profilo professionale di collaboratore scolastico, relativi alla compensazione dei costi contrattuali conseguenti alla esternalizzazione dei servizi, in ossequio al disposto di cui all’articolo 58, da comma 5 a comma 5-quater, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98, sono resi indisponibili per la mobilità e per le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.

Tali posti saranno successivamente disaccantonati con decorrenza 1° gennaio 2020 per procedere all’espletamento delle procedure di stabilizzazione prevista dalla vigente formulazione dell’articolo 58, decreto legge n. 69 del 2013.

Per gli ex LSU in argomento, ai fini di una corretta determinazione, per il periodo settembre-dicembre 2019 sono attivate apposite funzioni che consentono al Dirigente Scolastico di procedere al puntuale accantonamento in base all’eventuale percentuale decimale (25%) dei posti da rendere indisponibili, come previsto dall’art. 4, comma 1, del DPR 119/2009. In caso di dimensionamento della rete scolastica, il personale esterno all’amministrazione non può essere utilizzato in punti di erogazione del servizio che in precedenza non fruivano di servizi esternalizzati e, comunque, l’accantonamento non può superare quello previsto nelle sedi in cui era stato operato.

All’Ambito Territoriale Provinciale spetta poi, su delega del Direttore regionale e previa verifica di eventuali compensazioni ovvero di operazioni connesse alla salvaguardia delle titolarità del personale di ruolo, la convalida ovvero la modifica del dato in argomento. A sua volta il Dirigente Scolastico è legittimato a nominare personale supplente sull’eventuale spezzone orario conseguente ad accantonamento maggiore di quello dovuto.

Si evidenzia, infine, la possibilità di ricorrere a modalità diversificate di impiego del personale. In tale contesto si inquadrano gli accordi da definire con i titolari delle imprese di terziarizzazione dei servizi del personale ausiliario, al fine del migliore utilizzo del personale dipendente dai medesimi enti ed imprese. Resta inteso che l’utilizzo del personale estraneo all’Amministrazione deve comunque essere limitato alle istituzioni scolastiche che usufruiscono della esternalizzazione dei medesimi servizi ausiliari.

Analogo controllo sulla esatta determinazione degli organici deve essere operato anche nei confronti del personale che svolge funzioni di assistente amministrativo o di assistente tecnico con contratto di lavoro a tempo parziale a seguito delle procedure di stabilizzazione di cui all’art. 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Al riguardo per l’anno scolastico 2019-20 sono state inserite le tabelle B1 e C1, relative, rispettivamente, al numero dei posti aggiuntivi di assistente amministrativo e tecnico da utilizzare nella misura del 50 per cento del posto organico per ogni soggetto avente titolo alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno del personale ex COCOCO immesso in ruolo a decorrere dal 1° settembre 2018

In applicazione dell’articolo 1, comma 738, della legge n. 145 del 2018, i posti di cui alle citate tabelle “B1” e “C1” sono infatti destinati all’ampliamento a tempo pieno dei contratti stipulati dai primi 226 aventi titolo sulla base della posizione rivestita nella graduatoria generale di merito adottata con decreto del Direttore generale delle risorse umane e finanziarie n. 1194 del 20 luglio 2018.

Tali posti sono ovviamente indisponibili ai fini della mobilità e delle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie per il profilo professionale di assistente amministrativo e tecnico.

Si rimette pertanto alle SSLL l’adozione degli atti più opportuni per lo svolgimento di una attenta vigilanza affinché le istituzioni scolastiche interessate procedano all’accantonamento del posto sulla base delle effettive esigenze.

Infine resta inteso che il contingente complessivamente assegnato in organico di diritto non potrà subire variazioni in incremento e che, come di consueto, verranno diramate ulteriori indicazioni in apposita circolare volta a disciplinare la fase di adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto.

Si evidenzia, infine, l’esigenza che le varie fasi di determinazione degli organici siano personalmente seguite dalle SS.LL., anche al fine di garantire che la consistenza effettiva dell’organico di diritto approvato, corrisponda, all’unità, a quella indicato nella tabella “A” relativa alla dotazione complessiva assegnata a ciascuna Regione.

A tal fine le funzioni informatiche del SIDI per la convalida e le elaborazioni dei dati di organico sono rese disponibili dalla data del 23 maggio al 6 giugno, mentre la data di pubblicazione dei movimenti è calendarizzata per il 1°luglio.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Carmela Palumbo
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+ Schema-di-decreto-interministeriale-dotazioni-organiche-ata-triennio-2019-2022
[N.d.R.> Documentazione collegata alla nota MIUR e/o disponibili sui siti segnalati*]


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Estratto

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MIUR
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