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MIUR, 10 giugno 2015,N. 17162 »

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione Generale per il personale scolastico
AOODGPER - Direzione Generale Personale della Scuola
Registro Ufficiale Prot. n. 0017162 - 10/06/2015 – Uscita

AI Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento della Ragioneria dello Stato - I.G.F.
Dipartimento della Ragioneria dello Stato - I.G.O.P.
Roma

Oggetto: C.C.N.L.2006/09 - art. 59 - comparto Scuola.

L'art. 59 del C.C.N.L. 2006/09 del comparto Scuola prevede, come è noto, che "Il personale ATA può accettare, nell'ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità delle sede. L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato, fatti salvi i diritti sindacali."

Per una serie di motivazioni di ordine sia tecnico sia amministrativo che possono ritenersi straordinarie, l'aggiornamento e quindi la pubblicazione delle graduatorie di istituto del personale A.T.A. per il triennio 2014/16 è avvenuto ad anno scolastico inoltrato. Per tale ragione, lo scrivente Ministero con nota prot. 8921 del 8 settembre 2014, nel comunicare che le domande di aggiornamento del personale ATA interessato potevano essere prodotte - in modalità cartacea - entro l'8 ottobre 2014, ha previsto che nelle more dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto, potevano essere conferite supplenze fino all'avente titolo, ai sensi dell'art. 40 della Legge 449/97. Nella nota veniva precisato che le citate supplenze potevano essere attribuite, inoltre, al personale A.T.A. di ruolo ai sensi dell'art. 59 del CCNL comparto Scuola.

A fronte della situazione sopra descritta e delle conseguenti istruzioni comunicate da questo Ministero con la citata nota prot. 8921 del 8 settembre 2014 il comportamento delle Ragionerie Territoriali dello Stato è risultato difforme per quanto riguarda la richiesta di registrazione dei contratti di lavoro ad opera dei Dirigenti scolastici interessati.

Si chiede, pertanto, a codesto Ministero di diramare delle indicazioni nazionali che possano permettere, dove ciò non è avvenuto, il pagamento della supplenza nei casi in cui risulti corrispondente il soggetto nominato fino all'avente titolo ai sensi dell'art. 40 della Legge 449/97 con quello risultato, con l'aggiornamento delle graduatorie, destinatario del contratto di lavoro a tempo determinato per la durata non inferiore ad un anno.

Tale indicazione permetterebbe di garantire comunque il rispetto di quanto previsto dall'art. 59 del CCNL, anche nelle sopra indicate condizioni straordinarie, evitando l'ingenerarsi di sicuro contenzioso.

Si segnalano, altresì, residuali ipotesi sia di soggetti nominati con supplenze fino all'avente titolo confermati con supplenza annuale ai sensi dell'art. 59 del CCNL ma su diverso posto su altra istituzione scolastica sia di supplenti nominati fino all'avente titolo che non siano risultati confermati sul medesimo o altro posto a seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive. Anche per tali ultime situazioni si registrano contenziosi che spesso vedono soccombente l'Amministrazione.

Si segnala l'urgenza.

Il Direttore Generale
Maria Maddalena Novelli


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