UIL Scuola
Segreteria nazionale
Dcm_giovedì 22 novembre 2018

PENSIONI
La scheda Uil Scuola

Il Miur ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 727 del 15/11/2018 e relativa Circolare attuativa (n. 50647 del 16/11/2018), attraverso cui vengono fornite specifiche indicazioni operative sulle cessazioni dal servizio del personale scolastico dal 1° settembre 2019.

Ecco le principali indicazioni operative nella consueta modalità domanda e risposta.

1. Qual è il termine per la presentazione delle domande di cessazione con effetti dal 1/9/19?

Le domande di cessazione (o di dimissioni volontarie/di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo), devono essere presentate dal personale scolastico esclusivamente tramite l’applicativo informatico istanze on line (1), dal 19 novembre 2018 al 12 dicembre 2018 (entro le ore 23.59). Solamente per i dirigenti scolastici il termine finale è fissato al 28 febbraio 2019. Le domande inoltrate potranno essere ritirate sempre entro le predette date.

(1) Il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta presenterà le dimissioni alla istituzione scolastica in modalità cartacea.

Il personale in servizio all’estero potrà presentare le dimissioni anche in modalità cartacea all’istituzione di servizio

2. Ho già presentato a scuola, agli inizi dell’anno scolastico, le dimissioni cartacee con decorrenza 1/9/2019. Ho anche inoltrato all’INPS la richiesta di pensione. Devo comunque pre-sentare la domanda di cessazione tramite istanze on line?

Sì, bisogna procedere attraverso l’apposita funzione istanze on line entro il 12 dicembre e presentare all’INPS la domanda di pensione.

3. Ho inoltrato la domanda di cessazione. Qual è il passaggio successivo?

Trasmessa l’istanza di cessazione tramite istanze on line, bisogna presentare la domanda di pensione, da trasmettere direttamente all’INPS, esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:

1) presentazione della domanda on-line accedendo al sito dell'istituto, previa registrazione;

2) presentazione della domanda tramite contact center integrato (n. 803164);

3) presentazione telematica della domanda attraverso l'assistenza gratuita del patronato. Gli Uffici del Patronato ITAL UIL sono a disposizione per svolgere tale servizio.

4. Quali sono i requisiti per la pensione di vecchiaia?

Alla pensione di vecchiaia accedono donne e uomini con 67 anni di età, da compiere entro il 31 dicembre 2019, con un’anzianità contributiva di almeno 20 anni.

5. Sono nato il 5 agosto 1952 e sono in possesso dell’anzianità contributiva minima (20 anni). Devo produrre domanda di cessazione?

La cessazione del personale scolastico - femminile e maschile - che compie 67 anni entro il 31 agosto 2019 avviene d’ufficio. Pertanto, non va prodotta domanda di cessazione on line.

6. Quali sono i requisiti per la pensione anticipata?

Alla pensione anticipata accedono le donne con un’anzianità contributiva minima di 42 anni e 3 mesi e gli uomini con un’anzianità contributiva minima di 43 anni e 3 mesi. I requisiti devono essere maturati entro il 31 dicembre 2019.

7. Sono una DSGA nata il 29 gennaio 1954 e maturerò 42 anni e 3 mesi di anzianità contributiva entro agosto 2019. Potrò andare in pensione? È necessaria la domanda di cessazione?

Le lavoratrici che compiranno 65 anni di età entro il 31 agosto 2019 e che alla medesima data avranno maturato almeno 42 anni e 3 mesi di anzianità contributiva, saranno collocate a riposo d’ufficio. La cessazione d’ufficio sarà altresì disposta per gli uomini che al 31 agosto 2019 avranno compiuto 65 anni e avranno un’anzianità contributiva di almeno 43 anni e 3 mesi.

8. È ancora possibile avvalersi della cosiddetta “opzione donna”?

La risposta è affermativa. L’accesso al regime sperimentale donna (introdotto con l’art. 1 comma 9 della legge 23 agosto 2004, n. 243), consente di accedere al trattamento pensionistico – con calcolo dell’assegno regolato interamente su sistema contributivo – alle lavoratrici che hanno compiuto 57 anni e 7 mesi entro il 31 luglio del 2016 e che abbiano maturato 34 anni 11 mesi e 16 giorni di anzianità contributiva (arrotondati a 35 anni) entro il 31 dicembre del 2015.

9. Compirò 67 anni di età entro il 31 agosto 2019, ma non avrò maturato l’anzianità contributiva minima (20 anni) per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Posso rimanere in servizio?

Sì. Coloro che compiranno 67 anni di età entro il 31 agosto 2019 e che non saranno in possesso entro la medesima data dell’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, possono presentare istanza – in forma cartacea al dirigente scolastico della scuola di titolarità – di trattenimento in servizio, che potrà essere concesso esclusivamente per il raggiungimento dell’anzianità minima per il diritto a pensione, entro il 12 dicembre 2018.

10. Sono un collaboratore scolastico nato il 11/07/1954 ed entro il 31 agosto 2019 avrò un’anzianità contributiva pari a 43 anni e 3 mesi. Sarò collocato a riposo d’ufficio nonostante il mio profilo non sia in esubero?

Sì. Tutto il personale, docente e non docente, che compirà 65 anni di età entro il 31 agosto 2019 e che alla medesima data avrà maturato almeno 42 anni e 3 mesi di anzianità contributiva (donne) o 43 anni e 3 mesi (uomini), sarà collocato a riposo d’ufficio a prescindere dalla situazione di esubero nazionale/provinciale del profilo (o classe di concorso) di appartenenza. Si consiglia di ricordarlo alla scuola di appartenenza.

11. Sono una docente nata il 29 giugno 1955 ed entro il 31 agosto 2019 avrò un’anzianità contributiva pari a 42 anni e 3 mesi. Sarò sicuramente collocata a riposo d’ufficio?

L’Amministrazione ha facoltà (non l’obbligo) di collocare il personale a riposo d’ufficio al compimento, entro il 31 agosto 2019, dell’anzianità contributiva di 42 anni e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini - con preavviso di sei mesi, quindi entro il 28 febbraio 2019 - con decisione motivata, esplicitando i criteri di scelta e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi. Tale facoltà - prevista dall’art.72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 – può essere esercitata dall’Amministrazione dopo aver valutato l’esistenza di una situazione di esubero del posto, classe di concorso o profilo di appartenenza dell’interessato, sia a livello nazionale che provinciale.

12. Posso accedere al trattamento pensionistico a partire dal 1/9/2019 e contemporanea-mente prestare servizio part-time?

Sì. I lavoratori che entro il 31/12/2019 possiedono i requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 3 mesi per le donne e 43 anni e 3 mesi per gli uomini) e non avendo ancora compiuto 65 anni di età, possono chiedere – con un’unica istanza, tramite apposita funzione istanze on line – la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico. In fase di compilazione dell’istanza, gli interessati devono indicare se intendono confermare le dimissioni qualora la domanda di part-time non fosse accolta (superamento del li-mite percentuale stabilito a livello provinciale o per situazioni di esubero nel profilo, posto o clas-se di concorso di appartenenza).

13. Ho presentato domanda di cessazione tramite istanze on line e ho inoltrato all’INPS la richiesta di pensione. Chi valuterà le mie istanze?

Le sedi competenti dell’INPS effettueranno l’accertamento del diritto al trattamento pensioni-stico tenendo conto dei dati presenti sul conto assicurativo (ovvero dei contributi che risultano registrati negli archivi dell'INPS) del lavoratore, per coloro che hanno presentato domanda di valutazione, computo, riscatto, ricongiunzione e accrediti figurativi dal 1° settembre 2000 in poi. Per coloro che hanno presentato domanda precedentemente a tale data, l’Inps verificherà il diritto a pensione sulla base del decreto dell’Ambito territoriale. L’eventuale mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico sarà comunicata al personale dimissionario.

14. Ho 66 anni e riesco a maturare i requisiti della pensione anticipata in virtù di una richiesta di ricongiunzione presentata prima del 2000, di cui ancora non ho ricevuto alcun riscontro né provvedimento. Basta la sola presentazione della domanda di ricongiunzione per accedere al trattamento pensionistico?

La risposta è negativa. Gli Uffici Scolastici Territoriali hanno il compito di provvedere all’esatta ricognizione delle domande di ricongiunzione, riscatti, computo, accrediti figurativi prodotte entro il 31 agosto 2000 e non ancora definite, con riferimento a coloro che cesseranno dal servizio con decorrenza dal 1 settembre 2019. Il personale dimissionario può avvalersi dei periodi riscattati, computati o ricongiunti – utili per maturare i requisiti di accesso al trattamento pensionistico – purché abbia formalmente accettato il relativo decreto (o determina).

15. Ho presentato le dimissioni tramite apposita funzione istanze on line, ma non sono sicuro di possedere i requisiti per la pensione anticipata. Rimarrò normalmente in servizio qualora mi comunicassero la mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico?

Il personale dimissionario, in fase di compilazione della domanda di cessazione, deve esprimere obbligatoriamente la volontà di permanere in servizio in caso di mancata maturazione del diritto al trattamento pensionistico, oppure, in alternativa, di voler comunque rassegnare le dimissioni.

16. L’INPS mi ha riconosciuto il diritto di accesso all’APE sociale. Come devo comunicare la cessazione dal servizio con decorrenza 1/9/2019?

Coloro che hanno avuto il riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale presentano la domanda di cessazione dal servizio in modalità cartacea direttamente al dirigente scolastico della scuola di titolarità. Nell’istanza di cessazione il personale dimissionario dichiarerà il possesso della certificazione INPS attestante la concessione dell’APE sociale.

17. Ho presentato la domanda di cessazione attraverso l’applicativo informatico istanze on line. Avrò accesso al trattamento pensionistico con decorrenza 1/9/2019?

La risposta è negativa. Coloro che presentano unicamente le dimissioni senza trasmettere telematicamente la domanda di pensione all’INPS cesseranno dal servizio con decorrenza 1/9/2019, ma non percepiranno pensione. Viceversa se presentano solo domanda di pensione e non trasmettono la domanda di cessazione tramite istanze on line entro il 12 dicembre, rimarranno in servizio.

Scheda a cura della Uil Scuola – Testi di Mauro Colafato e Francesco Sciandrone


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Ultimo aggiornamento (Lunedì 26 Novembre 2018 16:48)