I motivi personali o familiari che sono alla base della richiesta di permessi sono sottratti alla valutazione discrezionale del Dirigente Scolastico.

 

 

 

Il Tribunale del lavoro di Lagonegro con la sentenza n. 309 del 4 aprile 2012 su richiesta della parte ricorrente, che lamentava, nei fatti, il mancato rispetto della possibilità di utilizzo di un diritto, afferma che la normativa vigente riconosce al dirigente scolastico solo “un controllo di tipo formale in merito alla presentazione della domanda ed all’idoneità; né tanto meno è consentito al Dirigente Scolastico porre delle regole preventive che vietino o restringano la possibilità per i docenti di usufruire dei permessi o delle ferie in periodo di attività didattica, qualora queste siano richieste per motivi personali o familiari”.

Nella sentenza è stato richiamato il CCNL scuola 2006-2009 che provvede a differenziare il diritto al permesso retribuito per motivi personali o familiari dal  diritto alle ferie. Infatti quest’ultimo è risolto dall’art. 13, mentre l’art. 15, al comma 2, indica, in modo preciso, che il lavoratore della scuola ha diritto a poter chiedere a tre giorni di permesso retribuito per necessità/motivi personali o familiari, documentati anche mediante autocertificazione, nell’anno scolastico.

Sarebbe la lesione di quanto stabilito dal contratto nazionale anche il tentativo di aggirare la norma generale con la sottoscrizione di un contratto di istituto, che restringesse un diritto/dovere stabilito dal Contratto Nazionale, strumento contrattuale con valore normativo.

 

 

 

 

 

 

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