Il MIUR ha reso disponibile la bozza del bando. È possibile fare proposte utili “a migliorarla”. I consigli e le proposte devono essere inviate entro le 15.00 di lunedì 26 maggio 2014.

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1) Documentazione (sito esterno) >>>

MIUR, 22 maggio 2014, Documentazione


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Il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

Roma, 22 mag.2014

La prossima settimana firmerò il decreto per la formazione della graduatoria nazionale per il conferimento degli incarichi a tempo determinato nelle Istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

Grazie anche al confronto con i sindacati e con esperti che hanno dato un primo contributo al lavoro svolto dal Ministero, abbiamo predisposto una bozza di decreto [*], che intendo adesso rendere disponibile a tutti.

Ci interessa, infatti, avere i commenti e le considerazioni di tutti coloro che, come noi, hanno a cuore il pieno rilancio dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica in Italia.

Potrete mandare il vostro contributo, scrivendo all'indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. / entro le ore 15:00 di lunedì 26 maggio 2014.

Ho fiducia che questa modalità aperta e innovativa di finalizzazione del testo ci restituirà - e lo restituirà anzitutto ai nostri studenti - lo strumento migliore per conferire gli incarichi a tempo determinato e assicurare grande qualità all'insegnamento nelle Istituzioni AFAM.

Vi sono grata sin d'ora per la vostra collaborazione,

Stefania Giannini

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[*]

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

[…Omissis…]

D E C R E T A

Art. 1
Oggetto

1. Sono costituite apposite graduatorie nazionali utili per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

2. Ai fini dell’inserimento del personale docente nelle graduatorie nazionali di cui al comma 1, è indetta un’apposita procedura valutativa.

Art. 2
Soggetti ammessi

1. Fino all’emanazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è inserito nelle graduatorie di cui all’articolo 1 il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e che sia incluso in graduatorie d’istituto costituite a seguito di procedura selettiva pubblica e che, alla data del 12 novembre 2013, abbia maturato, a decorrere dall’anno accademico 2001-2002, almeno tre anni accademici di insegnamento, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di collaborazione, ai sensi dell’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nelle medesime istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

2. Il servizio di cui al comma 1 deve essere stato prestato, su orario cattedra intero, per insegnamenti previsti dai vigenti ordinamenti e attivati nell’organico delle istituzioni, distinti per ruolo professionale di prima e seconda fascia di cui all’allegata tabella.

3. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui al comma 1, si considera anno accademico l’avere svolto 360 giorni di servizio con incarico a tempo determinato o con contratto di collaborazione di cui all’articolo 273 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ai fini del computo dei giorni di servizio sono ritenuti utili i periodi di insegnamento, nonché i periodi ad esso equiparati per legge o per disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, prestati durante il periodo di attività' didattica stabilito dal calendario accademico, ivi compresa la partecipazione agli esami di ammissione, promozione, idoneità, licenza e di diploma.

Art. 3
Requisiti generali di ammissione

1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti minimi di ammissione di cui all’articolo 2 devono possedere, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti generali di ammissione:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore all’età prevista per il collocamento a riposo d’ufficio;

c) godimento dei diritti politici, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 8 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;

d) non aver riportato condanne penali né avere carichi penali pendenti.

2. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, oltre a possedere tutti i requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, devono godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza.

3. Non possono partecipare alla procedura:

a) coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

4. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L’Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l’esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.

Art. 4
Costituzione delle graduatorie

1. Il candidato che abbia maturato almeno tre anni accademici di insegnamento può produrre domanda di inserimento per tutte le graduatorie nazionali per le quali abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione nelle graduatorie d’istituto, purché abbia svolto almeno 2 anni accademici di insegnamento nella materia relativa alla graduatoria nella quale vuole essere inserito.

2. Se i tre anni accademici sono stati maturati cumulando più insegnamenti diversi, il docente è inserito nella graduatoria nazionale della materia per la quale ha maturato la maggioranza del servizio.

3. Qualora il docente abbia maturato il requisito dei tre anni accademici di insegnamento in più materie, lo stesso è inserito in più graduatorie nazionali per le rispettive materie, fermo restando il criterio dei 2 anni accademici di cui al comma 1 e della maggioranza del servizio prestato.

4. Qualora il docente abbia maturato il requisito dei tre anni di insegnamento ciascuno in materie diverse, senza che sia possibile individuare la maggioranza del servizio prestato, l’inserimento avviene nella graduatoria nazionale scelta dallo stesso docente tra le diverse materie di insegnamento prestato.

[…Omissis…]

Art. 14
Norme finali

1. Tutti gli allegati al presente decreto costituiscono parte integrante dello stesso. Il presente decreto è pubblicato sito internet del ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

IL MINISTRO
Stefania Giannini


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Estratto

MIUR
Documentazione (file compressi)
Per prendere visione / scaricare dal portale del MIUR >>>

AFAM, Bozza del bando >

www.istruzione.it/allegati/2014/afam_bozza_decreto.zip


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Ultimo aggiornamento (Venerdì 23 Maggio 2014 23:23)

 

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