Contingente di AT.

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Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico
m_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0025398.24-08-2020

Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali
Ai Dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali
per l’Umbria, la Basilicata e il Molise

OGGETTO: Decreto del Ministro dell’Istruzione del 19 agosto 2020, n. 104 - Contratti a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 230-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione e ripartizione del relativo contingente.

Nelle more del perfezionamento dell’efficacia del provvedimento, si trasmette, per opportuna conoscenza, il Decreto Ministeriale 19 agosto 2020, n. 104, con cui viene ripartita tra gli Uffici scolastici regionali la dotazione organica aggiuntiva di assistenti tecnici informatici di cui all’articolo 230-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite complessivo di 1.000 unità.

Il contingente aggiuntivo, concretamente assegnato ad ogni singolo USR sulla base del numero di alunni presenti nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo della Regione, è indicato nella tabella allegata al DM.

Come chiarito dalle previsioni normative cui il provvedimento ministeriale dà attuazione, le istituzioni scolastiche, al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica anche nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado, nonché per fornire il necessario supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica, sono autorizzate a sottoscrivere, nei limiti delle dotazioni assegnate, contratti a tempo determinato per il reclutamento di assistenti tecnici informatici limitatamente ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020.

La durata degli anzidetti contratti non può, pertanto, eccedere il termine del 31 dicembre 2020.

Al fine di ottimizzare l’impiego delle risorse aggiuntive di personale assegnate e di consentire un più efficace utilizzo delle stesse, il decreto prevede che i Direttori generali e i Dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle specifiche esigenze e delle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle singole scuole, procedano all’individuazione di istituzioni scolastiche del primo ciclo quali scuole polo.

Gli assistenti tecnici informatici sono chiamati ad assicurare la consulenza, la funzionalità della strumentazione informatica, nonché a fornire ogni necessario supporto tecnico/informatico per lo svolgimento dell’attività didattica in via telematica, anche alle altre istituzioni scolastiche di riferimento, ivi compresi i CPIA del primo ciclo di istruzione.

Appare, altresì, doveroso rammentare che il supporto fornito dai suddetti assistenti tecnici deve essere rivolto anche alle necessità degli alunni, con particolare riguardo all’utilizzo degli strumenti informatici assegnati in comodato d’uso.

Resta in capo alle singole istituzioni scolastiche la progettazione, la predisposizione e l’organizzazione dell’attività didattica di competenza.

Per quanto riguarda le modalità di individuazione dell’avente titolo alla nomina e considerata l’assenza dello specifico profilo professionale e di graduatorie per le scuole del primo ciclo di istruzione, il DM prevede che i dirigenti scolastici delle scuole polo facciano ricorso alle graduatorie di istituto per assistente tecnico di informatica dell’istituzione scolastica secondaria di II grado più vicina.

IL DIRETTORE GENERALE
Filippo Serra


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Estratto

m_piAOOGABMI.Registro Decreti.R.0000104.1908-2020

Il Ministro dell’Istruzione

Contratti a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 230-bis, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per il reclutamento di assistenti tecnici nelle istituzioni scolastiche dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione e ripartizione del relativo contingente.

[…Omissis…]

Articolo 1
(Riparto del contingente di assistenti tecnici per le scuole del primo ciclo)

1. Limitatamente ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2020, la dotazione organica aggiuntiva di assistenti tecnici informatici di cui all’articolo 230-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel limite complessivo di 1.000 unità, è assegnata agli Uffici scolastici regionali sulla base del numero di alunni presenti nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo della regione.

2. La ripartizione del contingente di cui al comma 1 è indicata nella tabella di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

3. I Direttori generali e i Dirigenti titolari degli Uffici scolastici regionali, avuto riguardo a un’omogenea distribuzione sul territorio e tenuto conto delle specifiche esigenze e delle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle singole istituzioni scolastiche, procedono all’individuazione di istituzioni scolastiche del primo ciclo quali scuole polo. Nel medesimo provvedimento sono indicate le istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione appartenenti alla rete di riferimento della scuola polo individuata. Attraverso gli assistenti tecnici informatici, le scuole polo assicurano la consulenza e il supporto tecnico per lo svolgimento dell’attività didattica in via telematica, supportando anche gli alunni nell’utilizzo degli strumenti informatici assegnati in comodato d’uso, anche per le istituzioni scolastiche appartenenti alla rete di riferimento. Resta in capo a ciascuna istituzione scolastica di riferimento la progettazione, la predisposizione e l’organizzazione dell’attività didattica di competenza.

4. I dirigenti scolastici delle scuole polo chiedono alla scuola secondaria di secondo grado più vicina, in possesso delle graduatorie di istituto per assistenti tecnici di informatica, di individuare l’aspirante all’incarico temporaneo e stipulano con l’avente titolo un contratto a tempo determinato temporaneo la cui durata non può eccedere il 31 dicembre 2020.

Articolo 2
(Oneri finanziari)

1. Gli oneri derivanti dal presente decreto gravano sugli stanziamenti di bilancio del Ministero dell’istruzione di cui ai capitoli n. 2354 – piani gestionali 3 e 4 – e, per il versamento IRAP, n. 2327, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 230-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale gli oneri derivanti dal presente articolo sono pari a 9,3 milioni di euro per l'anno 2020 e vi si provvede a norma dell'articolo 265 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge.

IL MINISTRO
On. dott.ssa Lucia Azzolina


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