Titoli valutabili per i posti comuni e di sostegno.

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Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
21 aprile 2020
N. 104 del 21 aprile 2020

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 20 aprile 2020

Tabella dei titoli valutabili nei concorsi, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno. (Decreto n. 200). (20A02258) (GU Serie Generale n.104 del 21-04-2020)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado», di seguito denominato testo unico, ed in particolare l'art. 400, commi 8 e 9;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed, in particolare, l'art. 2;

Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante «Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese» convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, ed, in particolare, l'art. 4, comma 1-quater, lettera c);

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, con il quale è stato adottato il regolamento concernente la «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli

insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 novembre 2012, n. 254, recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 aprile 2019, n. 327, recante «Disposizioni

concernenti il concorso, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, le prove d'esame ed i relativi programmi»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 aprile 2019, n. 328, recante «Tabella dei titoli valutabili nei concorsi, per titoli ed esami, per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, e primaria su posto comune e di sostegno»;

Considerata l'opportunità di procedere ad una revisione della tabella di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 aprile 2019, n. 328, anche alla luce della direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 24 aprile 2018, n. 3, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali», emanata al sensi dell'art. 35, comma 5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed, in particolare, del punto 5, in base al quale «nelle previsioni relative ai titoli, occorre assicurare un adeguato bilanciamento tra i titoli di servizio ed altri titoli»;

Valutata altresì l'opportunità di procedere ad un riordino dei titoli valutabili e ad una rivisitazione dei punteggi ad essi attribuiti, al fine di valorizzare i titoli di cui all'art. 1, comma 20 della citata legge 13 luglio 2015, n. 107, nonché di ridurre il novero dei titoli valutabili a quelli che, per comprovata significatività, abbiano rilievo inequivocabile rispetto al profilo professionale;

Visto l'art. 6 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto istruzione e ricerca, sottoscritto in data 19 aprile 2018, in attuazione del quale l'amministrazione ha attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020;

Vista la richiesta di acquisizione del parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione del 4 febbraio 2020;

Considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha reso il prescritto parere;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato» ed, in particolare, l'art. 3 secondo il quale «A decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al perdurare della vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in deroga a quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, il Consiglio superiore della pubblica istruzione - CSPI, rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione. Decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere. Per i provvedimenti già trasmessi, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, a decorrere dalla deliberazione dello stato di emergenza, per i quali non sia stato ancora reso il parere e non sia scaduto il termine per renderlo, il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto»;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 22, comma 8, lettera a), punto a3) del C.C.N.L. relativo al personale del comparto istruzione e ricerca;

Decreta:

Art. 1

1. È adottata la Tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, che identifica i titoli di accesso, i titoli professionali, culturali e di servizio valutabili nelle procedure concorsuali, per titoli ed esami, a posti per il reclutamento del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia e primaria, unitamente alla ripartizione dei relativi punteggi.

2. Ai sensi dell'art. 400, comma 9 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la valutazione complessiva dei titoli ai sensi della Tabella A non può eccedere i venti punti e, qualora superiore, è ricondotta a tale limite massimo.

Roma, 20 aprile 2020

Il Ministro: Azzolina
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Avvertenza:

Si rinvia per la consultazione del decreto nonché degli allegati ai documenti pubblicati sul sito internet del Ministero www.miur.gov.it [*]


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